Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18740 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. II, 10/09/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 10/09/2020), n.18740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19824/2019 proposto da:

M.K., rappresentato e difeso dall’Avvocato ROSA ODDONE, ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in TORINO, VIA

PALMIERI 40;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto cron. 3226/2019 del TRIBUNALE di TORINO, emesso il

15/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/01/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento in data 28.2.2018 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale rigettava l’istanza proposta da M.K. per il riconoscimento della protezione internazionale.

Avverso il provvedimento proponeva impugnazione il richiedente, chiedendo al Tribunale di Torino il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione umanitaria di cui del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il MINISTERO dell’INTERNO si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Il P.M. concludeva come in atti.

Con decreto del 15.05.2019 il Tribunale di Torino rigettava la domanda.

Il richiedente dichiarava di essere cittadino nigeriano, celibe, di religione cristiana e di aver scoperto di essere attratto dai ragazzi e di aver iniziato a frequentarli; di essere stato scoperto dalla madre, di essere fuggito a Lagos e di aver visto là un video ove un uomo veniva picchiato in quanto gay; di aver così capito che essere gay era contro la legge e di aver quindi deciso di lasciare la Nigeria, avendo timore per la sua incolumità. Riferiva di essere partito dal suo paese il 1.6.2016 e di aver fatto ingresso in Italia il 23.7.2016, dopo una sosta in Libia. Affermava di non voler ritornare nel suo paese d’origine per timore di essere scoperto.

Il Tribunale riteneva di condividere le conclusioni della Commissione Territoriale in merito alla scarsa credibilità del richiedente. Osservava che dal verbale emergeva una descrizione molto scarna della propria vicenda, dalle risposte concise e sfuggenti, talora dai toni contraddittori, specie nella parte in cui, in un primo momento il ricorrente affermava di non aver avuto relazioni fisiche, ma in un secondo tempo dichiarava di aver avuto un ragazzo con il quale era stato scoperto mentre facevano l’amore. Lo stesso richiedente riconosceva di non essere mai stato minacciato e di essere fuggito dopo aver preso visione di un video, senza mettere in connessione la sua fuga con la relazione omosessuale, nè tanto meno con l’esistenza di denunce a suo carico. Contraddittoria sarebbe stata anche l’affermazione, contenuta nel ricorso, secondo la quale la madre o la famiglia avrebbero denunciato il richiedente come omosessuale, mentre nel corso dell’audizione tale circostanza non emergeva.

Secondo il Collegio, nonostante in Nigeria l’omosessualità sia penalmente rilevante, nella fattispecie non sussistevano i presupposti per ritenere credibile quanto rappresentato dal ricorrente, con il conseguente rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.

Nè emergevano, ai fini della valutazione della concessione della protezione sussidiaria, fondati motivi per ritenere che il ricorrente non potesse o non volesse avvalersi della protezione del suo paese a causa del rischio di subire un danno grave, facendovi ritorno, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), (condanna a morte, tortura o trattamento disumano). Nè risultava integrata la terza ipotesi di danno grave ex lett. c) del citato art. 14, atteso che la zona di provenienza (sia quella del luogo di nascita che dell’ultima residenza) non consentiva di affermare che il richiedente si trovasse nelle condizioni previste dalla norma (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale).

Aggiungeva il Tribunale che, secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario (Cass. n. 15466 del 2014) la concessione della protezione sussidiaria è subordinata a due verifiche, l’una oggettiva, relativa all’area di appartenenza, l’altra soggettiva, relativa alla situazione personale del richiedente. Nella fattispecie non risultavano integrati entrambi i requisiti. Si sottolineava, comunque, che le zone in cui egli riferiva di essere nato e vissuto si trovavano entrambe nel Sud della Nigeria, dove non si era riscontrata la situazione di pericolo, esistente in altre zone del paese. Si escludeva, quindi, che la zona di origine del richiedente potesse ricondursi a uno stato di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno.

Quanto alla domanda subordinata di protezione umanitaria, il Collegio riteneva applicabile ratione temporis la normativa previgente alla L. n. 132 del 2018, ossia il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, per il quale la Commissione Territoriale, quando non accolga la domanda di protezione internazionale, ma ritenga che sussistano gravi motivi di carattere umanitario, trasmette gli atti al Questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno. Ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, tale titolo di soggiorno può rilasciarsi solo ove ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Nella fattispecie, il ricorrente non documentava alcuna circostanza che potesse essere ricondotta a tale previsione.

Avverso il decreto propone ricorso per cassazione M.K. sulla base di due motivi; l’intimato Ministero dell’Inteno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, o comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, richiamando la giurisprudenza recente che conferma l’accettabilità della prova attenuata, posta a carico del richiedente, proprio perchè nella maggior parte dei casi una persona che fugge da persecuzioni arriva sprovvista di tutto persino dei documenti personali. Nella fattispecie, la vicenda personale nasce dalla complessità della società africana, che non può essere compresa secondo canoni di valutazione tipici delle società evolute. La sentenza dovrebbe pertanto essere cassata in quanto il Tribunale non avrebbe valutato le fonti aggiornate sulla situazione in atto in Nigeria.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – Va premesso che la nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), dev’essere interpretata in conformità della fonte Eurounitaria di cui è attuazione (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE), in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), secondo cui i rischi a cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE), sicchè “l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15, direttiva, lett. c), a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (v., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C285/12; v. Cass. n. 13858 del 2018; Cass. n. 30105 del 2018).

Nel caso, il giudice di merito ha puntualmente valutato la situazione del paese di origine della richiedente, giungendo ad escludere la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), all’esito di un’articolata analitica valutazione desunta da numerosi siti internazionali accreditati, senza peraltro che il ricorrente abbia, in senso contrario, addotto altre fonti, essendosi limitato a contestare quanto in quelle affermato.

Il pericolo di atti terroristici da parte dei (OMISSIS) e l’insicurezza determinata dal bunkeraggio petrolifero valorizzati nel ricorso non contrastano tali valutazioni, essendo stati valutati dal giudice di merito che li ha ritenuti non tali, anche per la diversa collocazione territoriale rispetto alla zona di provenienza della richiedente, da integrare una situazione di violenza generalizzata (da ultimo, Cass. n. 105 del 2020).

Il motivo si sostanzia, dunque, in una censura di merito all’accertamento di fatto compiuto dal Tribunale ed in tal senso risulta inammissibile, considerato che il vizio di motivazione rappresentato dal travisamento di fatti decisivi non è riconducibile al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, là dove il Tribunale avrebbe del tutto omesso di valutare la condizione di vulnerabilità al fine di concedere la protezione umanitaria. Si ribadisce la situazione di estrema vulnerabilità del ricorrente in relazione allo stress emotivo e alla sofferenza psichica in atto. La mancata disamina su tale punto si tradurrebbe in omessa motivazione circa la valutazione dei seri motivi, tali da giustificare il rilascio del permesso di soggiorno.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

2.2. – Va rilevato che la denuncia di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, non è più riconducibile al paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella nuova formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, emessa il 10/04/2019.

Il novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consente (Cass. sez. un. 8053 del 2014) di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Ma, nei motivi in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non v’è specifica adeguata indicazione. Laddove, poi, è altrettanto inammissibile l’evocazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento non già ad un “fatto storico”, come sopra inteso, bensì a questioni o argomentazioni giuridiche (Cass. n. 22507 del 2015; cfr. Cass. n. 21152 del 2014; ciò in quanto nel paradigma ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è inquadrabile il vizio di omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. n. 26305 del 2018).

3. – Il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese giacchè l’intimato non ha svolto alcuna difesa. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

 

 

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