Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18740 del 05/09/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 18740 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FEDERICO GUIDO

SENTENZA

sul ricorso 6935-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente 2014
1794

contro
SOCAM SPA in persona del legale rappresentante e
liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA CAMILLO SABATINI 150 (V.B. 5/1), presso lo
studio dell’avvocato ANTONIO CEPPARULO, rappresentato
e difeso dall’avvocato AMATUCCI ANDREA giusta delega a

Data pubblicazione: 05/09/2014

margine;

controricorrente

avverso la sentenza n. 24/2009 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di PESCARA, depositata il
02/02/2009;

udienza del 14/05/2014 dal Consigliere Dott. GUIDO
FEDERICO;
udito per il ricorrente l’Avvocato PALASCIANO che si
riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la
sentenza della CTR dell’Abruzzo n.24/09/09 che, in riforma della sentenza di primo grado, ha
annullato il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva respinto l’istanza della SOCAM
spa di attribuzione di un ulteriore credito d’imposta, spettante alle aziende ubicate nelle zone

quello già riconosciuto nel limite di 100.000,00 euro.
La CTR, premessa l’ammissibilità dell’impugnazione del diniego, ha ritenuto, nel merito, che
l’ulteriore credito d’imposta richiesto dalla contribuente non fosse connotato da selettività, non
potesse qualificarsi come aiuto di Stato, e che dovesse pertanto escludersi la regola de minimis, con
conseguente inapplicabilità del limite di 100.000,00 euro, previsto dall’art. 63 1.289/2002.
La contribuente ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione
dell’art. 63 1.289/02 e dell’art. 7 comma 10 1.388/00 in relazione all’art. 360 n.3) cpc, da parte della
CTR dell’Abruzzo, che ha annullato il provvedimento di diniego dell’ulteriore credito d’imposta
chiesto dalla contribuente, sul presupposto dell’inapplicabilità alla fattispecie in esame del limite de
minimis.
La censura è fondata.
Nel rinnovare il regime degli incentivi alle assunzioni già disposto con la L.388/2000, art. 7, la L.
289/02 , art. 63 commal, ha mantenuto esplicitamente ferme, per quanto non diversamente regolato,
le disposizioni di cui alla 1. n.388 del 2000, art. 7, che, relativamente all’ulteriore credito d’imposta
per assunzione di lavoratori disoccupati in aree svantaggiate, testualmente dispone: “All’ulteriore
credito d’imposta di cui al presente comma si applica la regola “de minimis”, di cui alla
comunicazione della Commissione delle Comunità Europee 96/C68/06, pubblicata nella G.U. delle
Comunità Europee C68 del 6 marzo 1996 e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente

territorialmente svantaggiate per l’assunzione di nuovi lavoratori per gli anni 2003-2006, oltre a

concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di lire
180.000.000 nel triennio”.
Il legislatore nazionale ha dunque inteso riconoscere il beneficio dell’ “ulteriore credito” d’imposta
in misura limitata e non anche in rapporto al numero di lavoratori effettivamente assunti.
In tale prospettiva, nel riconoscere il beneficio in oggetto, il legislatore nazionale ha fatto proprio —

nell’ambito dell’ordinamento sopranazionale, fissa nell’importo di euro 100.000,00 nel triennio, il
limite quantitativo al di sotto del quale gli “aiuti di Stato” non incorrono nel divieto di cui al’ art.92
(poi 87) par 1. Trattato C.E.
Tale modalità di delimitazione dell’agevolazione rientra nel legittimo esercizio delle facoltà
discrezionali del legislatore, essendo certamente consentito di attribuire benefici fiscali entro soglie
predefinite, come già affermato da questa Corte ( Cass.21797/2011).
La sussistenza di detto limite, posto dall’art. 63 1.289/2002, comporta la legittimità del diniego da
parte dell’Agenzia delle Entrate dell’ulteriore credito richiesto dalla contribuente eccedente
l’importo massimo riconosciuto dalla legge.
Non appare inoltre ravvisabile alcuna violazione della normativa comunitaria da parte del
legislatore, atteso che questa, se pone agli stati membri il divieto di concedere “aiuti di stato”, in
misura eccedente la regola “de mininis”, non impedisce certo loro di circoscrivere determinati
benefici fiscali entro soglie ben definite ( Cass. 20245/13).
Non sono dunque sussistenti i presupposti per la disapplicazione degli artt. 63 1.289/02 e dell’art. 7
1.388/00, non potendo ravvisarsi alcun contrasto di tali disposizione con i Regolamenti CEE e con
la normativa comunitaria in generale.
A parte il limite “esterno” costituito dal divieto di aiuti di stato, sussiste infatti la piena autonomia
del legislatore nazionale di determinare presupposti, contenuto e limiti delle agevolazioni di natura
fiscale, mentre il rinvio alla soglia prevista dal criterio comunitario c.d. “de minimis” , che,
nell’ambito dell’ordinamento sopranazionale, fissa nell’importo di euro 100.000,00 nel triennio
2

mediante rinvio alla relativa fonte normativa — il criterio comunitario c.d. ” de minimis” , che,

l’importo massimo dell’agevolazione, costituisce una mera, ed insindacabile, scelta di tecnica
legislativa.
Di tali principi non ha fatto corretta applicazione la sentenza impugnata che va dunque cassata.
Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti il ricorso introduttivo della contribuente va nel
merito respinto.

ricorso introduttivo giusti motivi sussistono per disporre l’integrale compensazione delle spese di
lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo proposto dalla
contribuente.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Roma 14 maggio 2014

Considerato che l’ orientamento di questa Corte in materia si è affermato in data successiva al

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