Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1874 del 29/01/2014

Civile Sent. Sez. 5 Num. 1874 Anno 2014
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 27097-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
3638

contro

TT. DI K.P. & C. SAS, E.
V., K.P., R.M.;
– intimati

avverso la sentenza n. 129/2005 della COMM.TRIB.REG.
di CAMPOBASSO, depositata il 30/08/2006;

Data pubblicazione: 29/01/2014

,

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

12/12/2013

dal

Consigliere

Dott.

W.V.;
udito per il ricorrente l’Avvocato G. che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso con estinzione
parziale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso con estinzione parziale.

.

27097-07

Svolgimento del processo
Con sentenza in data 30 agosto 2006, non notificata, la
commissione tributaria regionale del Molise confermava la
decisione con la quale la commissione tributaria
provinciale di Isernia aveva accolto i ricorsi proposti

dalla TT. s.a.s. e dai soci V. E., A.
S. e K.P. avverso distinti avvisi di
accertamento riferiti all’anno d’imposta 1993.
Gli avvisi avevano recuperato a tassazione un maggior
reddito d’impresa in capo alla società, in virtù di
presunti ricavi non contabilizzati e di costi di
rappresentanza non riconosciuti, e il consequenziale
maggior reddito di partecipazione imputabile a ciascun
socio.
La commissione regionale, respinta un’eccezione di
inammissibilità del ricorso originario, per tardività,
affermava, quanto al merito, che l’accertamento – traente
origine da un processo verbale di constatazione et
rMatettezincey della guardia di finanza prodotto soltanto
in secondo grado – era risultato privo di validi elementi
di riscontro, non potendosi accettare il metodo della
media aritmetica semplice, siccome applicata dall’ufficio,
invece di quello della media ponderata, ai fini del
calcolo dei ricavi non contabilizzati; e che i costi di
rappresentanza dovevano essere inclusi nella percentuale
di detrazione prevista dalla legge.

1

L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione
deducendo tre motivi.
Gli intimati non hanno svolto difese.
Motivi della decisione
I. – Essendo in atti l’attestazione di regolarità prevista
dalla legge, va dichiarata l’estinzione della

controversia, per fruito condono ex d.l. n. 98 del 2011,
art. 39, 12° co., quanto agli intimati E. e
K.P..
Trattandosi giustappunto di condono, le spese processuali,
quanto al relativo rapporto processuale, vanno compensate
per intero.
– Col primo motivo, la ricorrente denunzia la
violazione degli artt. 58 e 60 del d.p.r. n. 600 del 1973
e dell’art. 145 c.p.c., in relazione all’art. 360, nn. 3 e
4 , c.p.c.

Ascrive alla commissione tributaria regionale di avere
errato nel disattendere l’eccezione di inammissibilità del
ricorso originario dei contribuenti per tardività, in
quanto l’avviso di accertamento ai fini dell’Ilor era
stato notificato alla società, nella sua sede, in data 18
novembre 1999, mediante consegna a persona incaricata di
ricevere l’atto.
Formula in conclusione il seguente quesito di diritto: “se
in base alla regola generale enunciata dall’art. 60 del
d.p.r. n. 600-73, la notificazione degli avvisi di
accertamento tributario a soggetti diversi dalle persone
fisiche deve essere fatta nel domicilio fiscale,

2

individuato dall’art. 58, 3° co., stesso d.p.r. nel comune
in cui hanno la sede legale, o in mancanza quella
amministrativa o, se anche questa manchi, ove è stabilita
una sede secondaria o una stabile organizzazione e, in
mancanza, nel comune ove esercitino prevalentemente

eseguire la notificazione presso la sede sociale, soccorra
il criterio sussidiario della notificazione alla persona
fisica che rappresenta la società (..)”.
III. – Il motivo è fondato.
L’impugnata sentenza, nel respingere l’eccezione e nel
ritenere l’originario ricorso (della società)iaammissibile, 4″v io
ha affermato che l’atto doveva considerarsi validamente
notificato soltanto in data 30 novembre 1999, al momento
cioè della consegna al legale rappresentante. Questo
perché si era trattato “dell’ultima notificazione dello
stesso atto, utile ai fini della decorrenza del termine
per proporre ricorso”.
L’argomentazione è errata perché non traduce un principio
coerente col regime della notificazione degli atti alla
società.
Nella sentenza risulta previamente riconosciuto, in fatto,
che gli avvisi erano stati notificati presso la sede della
TT. s.a.s. in data 18 novembre 1999.
Di nessuna rilevanza, allora, è la circostanza che, in
data successiva, sia stata eseguita la notificazione anche
al legale rappresentante.

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l’attività”; e “se, solo in caso di impossibilità di

La notificazione dell’atto tributario alla società (di
persone o di capitali) si perfeziona col compimento del
procedimento notificatorio presso la sua sede, in base
agli artt. 60 4/del d.p.r. n. 600 del 1973, e 145 c.p.c.
IV.

– Col secondo motivo la ricorrente deduce la

violazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 546-92, affermando

che era consentita, nel giudizio tributario, la produzione
di documenti in appello.
Col terzo mezzo, denunzia invece la violazione dell’art.
39, 2° co., d.p.r. n. 600-73, quanto all’affermazione con
la quale la commissione tributaria regionale ha disatteso
l’accertamento ritenendo illegittimo il metodo della
ricostruzione della percentuale di ricarico in media
aritmetica semplice, in riferimento alla rideterminazione
del reddito d’impresa.
V. – Anche questi motivi, tra loro connessi, sono fondati.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione,
nell’accertamento tributario l’amministrazione finanziaria
può utilizzare la semplice media aritmetica, e non un
valore ponderato, per ricostruire la percentuale di
ricarico applicata ai costi, e dunque il prezzo degli
articoli venduti “in nero”, salvo che i prodotti
riportino una notevole differenza di valore fra loro e che
i più venduti presentino una quota di mark ùp di gran
lunga inferiore al ricarico medio.
A fornire la prova di tale elemento di fatto deve essere
il contribuente

(v.

per tutte,

con varietà di

4

applicazione, Cass. n. 26312-09; n. 10148-10; n. 2616711)
Pertanto non trova giustificazione, nella sua genericità,
l’affermazione, che traduce la

ratio decidendi,

secondo

cui il metodo della media aritmetica semplice sarebbe di
per sé illegittimo.

VI. – L’impugnata sentenza va quindi cassata con rinvio
alla medesima commissione tributaria regionale, diversa
sezione, per nuovo esame.
La commissione dovrà innanzi tutto esaminare la questione
della tempestività dell’opposizione proposta dalla
società, tenendo conto che un’eventuale inammissibilità di
questa (per tardività) avrebbe come conseguenza la
cristallizzazione della pretesa afferente il maggior
reddito d’impresa ai fini dell’Ilor, e quindi
l’intangibilità del medesimo ai fini della successiva
imputazione pro quota al socio (la cui posizione non è
stata definita per condono) quanto all’Irpef.
In tal senso la cassazione sul capo afferente, in virtù
dell’effetto espansivo interno di cui all’art. 336 c.p.c.,
determina di per sé – anche cioè a prescindere dall’errore
di diritto evidenziato dal terzo motivo – la caducazione
del capo relativo all’accertamento di merito.
Il profilo di merito, in tanto potrà residuare, in quanto
l’opposizione originaria sia considerata tempestiva. E in
questo caso andrà risolto in applicazione del principio di
diritto esposto al superiore punto V.

5

VII. – Il giudice di rinvio provvederà infine sulle spese
del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
p.q.m.
La Corte dichiara estinto il giudizio quanto ai soci
E. e K.P., compensando le spese processuali in

l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del
giudizio di cassazione, alla commissione tributaria
regionale del Molise.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
sezione civile, addì 12 dicembre 2013.
Il Presidente

rapporto a questi; accoglie il ricorso nel resto; cassa

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