Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1874 del 28/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 28/01/2020), n.1874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24556-2018 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE

CAROLIS 83, presso lo studio dell’avvocato D’ALLEVA SABRINA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DI PAOLO MARCO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati VITA SCIPLINO

ESTER ADA, MARITATO LELIO, MATANO GIUSEPPE, SGROI ANTONINO, DE ROSE

EMANUELE, D’ALOISIO CARLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 299/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 26/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO

ROBERTO.

Fatto

CONSIDERATO

Che:

che la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 299/2018, accoglieva l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza che aveva accolto la domanda dell’ing. C.G. volta ad ottenere l’accertamento dell’inesistenza dell’obbligo di iscriversi alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e che non fossero dovute le sotntne pretese dall’INPS a titolo di contributi in relazione all’attività libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale egli era iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;

che avverso tale pronuncia C.G. ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di censura;

che l’INPS ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – che con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2 comma 26 così come autenticamente interpretato dal D.L. n. 998 del 2011, art. 18, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011 (art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la Corte di merito ritenuto, in virtù della norma di interpretazione autentica cit., che sussistesse l’obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;

2. – che con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) non avendo la Corte motivato sulla norma che imporrebbe di assoggettare a prelievo contributivo tutti i redditi;

3. – che i motivi sono manifestamente infondati, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato seguito, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 19124 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018);

che, essendosi la Corte di merito conformata all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata si sottrae alle censure di cui al ricorso che va quindi rigettato;

che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese processuali considerato che l’indirizzo di legittimità di cui è stata fatta applicazione è intervenuto solo di recente e comunque dopo la proposizione del giudizio;

che, in considerazione del rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2020

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