Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1874 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. I, 28/01/2010, (ud. 29/09/2009, dep. 28/01/2010), n.1874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1595/2004 proposto da:

N.F. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di

erede di S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S.

PELLICO 24, presso l’avvocato CARELLO CESARE ROMANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FERRAUTO Francesco, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ARCHIMEDE 97, presso l’avvocato DE’ MEDICI Leopoldo, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA PER LA ZONA SUD DELL’AREA DI

SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA SICILIA ORIENTALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 37, presso l’avvocato FURITANO MARCELLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FAZZINO VINCENZO, giusta procura a margine del

controricorso;

TAPSO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (c.f. (OMISSIS)), in persona dei

Liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO

TRIESTE 87, presso l’avvocato VITALI ENRICO, rappresentata e difesa

dall’avvocato RISO FRANCESCO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 806/2003 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 06/09/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

29/09/2009 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per la controricorrente Ital. Condotte, l’Avvocato L. DE’

MEDICI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per il controricorrente Consorzio Prov. Siracusa Zona S,

l’Avvocato V. FAZZINO che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Siracusa con sentenza del 9 ottobre 2000 rigettava le domande di S.E., proprietaria di un fondo ubicato in territorio di (OMISSIS) (in catasto al fg. (OMISSIS), part. (OMISSIS)), di determinazione dell’indennità per l’occupazione temporanea posta in essere dal Consorzio ASI, nonchè di condanna della s.p.a.

Tapso concessionaria dei lavori diretti alla realizzazione di un programma viario, nonchè della s.p.a. Condotte d’acqua che li aveva materialmente eseguiti, per i numerosi danni arrecati all’immobile;

ed infine dello stesso Consorzio per la sua irreversibile ed illecita espropriazione.

L’impugnazione della S. è stata respinta dalla Corte di appello di Catania, la quale con sentenza del 6 settembre 2003, ha osservato: a) tra quest’ultima ed il Consorzio era intervenuto in data (OMISSIS) un accordo per la cessione bonaria del fondo, per il quale l’attrice con domanda formulata con comparsa del (OMISSIS) aveva chiesto il risarcimento del danno e/o l’indennizzo per la sua avvenuta occupazione espropriativa; che perciò aveva definito la vicenda relativa al trasferimento del bene;

b) che altro accordo transattivo era intervenuto in data 25 giugno 1984 tra la proprietaria e la s.p.a.. Condotte d’acqua, esecutrice dei lavori,in merito ai danneggiamenti che gli stessi avevano provocato; per cui la S. non poteva avanzare ulteriori pretese al riguardo sia perchè non aveva dato la prova di interventi pregiudizievoli successivi alla convenzione suddetta, sia perchè in ogni caso nel maggio 1983 si era verificata l’irreversibile trasformazione dell’immobile; c) non poteva essere presa in considerazione neppure la richiesta di condanna del Consorzio a corrispondere l’importo di L. 11.696.000 pattuito nell’atto di cessione per il trasferimento del fondo, perchè nuova e perciò correttamente non esaminata dal Tribunale.

Per la cassazione della sentenza N.F., quale unico erede di S.E. ha proposto ricorso per due motivi; cui resistono con controricorso il Consorzio ASI,la soc. per condotte d’Acqua e la Tapso con controricorso. Il Consorzio ASI ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio deve anzitutto rilevare che sussiste la legittimazione del N., quale erede di S.E., a proporre il ricorso, pur non avendo egli prodotto alcun atto contenente l’accettazione dell’eredità devolutagli con testamento dalla sua dante causa: in quanto egli, quale chiamato all’eredità dal suddetto testamento, agendo giudizialmente nei confronti del debitore del “de cuius” per il pagamento di quanto dichiaratamente al medesimo dovuto, ha compiuto un atto che, nella consapevolezza della delazione dell’eredità, presuppone necessariamente la sua volontà di accettare; e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, così realizzando il paradigma normativo dell’accettazione tacita dell’eredità di cui all’art. 476 cod. civ. (Cass. 16002/2008;

13738/2005).

Con il primo motivo del ricorso, il N., deducendo violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per avere da un lato ritenuto ammissibili le richieste nuove formulate con la comparsa del (OMISSIS) perchè le controparti su di esse avevano accettato il contraddittorio; e dall’altro inammissibile la domanda formulata nella memoria di replica di condanna dell’ASI ad una somma minore di quella quantificata nella menzionata comparsa,senza considerare: a) che l’ultima richiesta era già compresa in quella avanzata in detto atto difensivo, con la mera rinuncia alla somma eccedente L. 11.696.000,rientrante nella facoltà della parte; e che d’altra parte già il primo giudice aveva dato atto dell’accordo bonario intercorso tra le parti per l’importo suddetto; b)che il giudice di appello non aveva peraltro il potere di dichiarare inammissibile per novità una domanda formulata in primo grado e recepita dal primo giudice, in mancanza di impugnazione delle parti sul punto.

Il motivo è inconsistente.

La Corte di appello ha accertato, ed il ricorrente confermato, che la S., dopo aver richiesto nell’atto introduttivo del giudizio indennizzo e risarcimento per l’avvenuta occupazione temporanea del suo fondo,nonchè per i danni cagionati dai convenuti (a piante, recinzioni e terreno) durante la costruzione dell’opera viaria, con la ricordata comparsa del (OMISSIS) aveva modificato le suddette pretese in domande di risarcimento o indennità “per espropriazione ed irreversibile trasformazione del terreno in oggetto” che quantificava in L. 12.197.027 (mantenendo ferma quella per l’occupazione temporanea).

Il Tribunale le rigettò, tutte, per avere accertato che tra la proprietaria ed il Consorzio in data 20 settembre 1987 era stato raggiunto un accordo per la cessione bonaria del fondo al prezzo di L. 11.696.000 (oltre accessori). E non esaminò la ulteriore domanda, avanzata dalla S. nella memoria di replica, di condanna del Consorzio ASI al pagamento di quest’ultima somma convenuta nell’accordo bonario e mai corrisposta da detto ente.

Per cui l’attrice propose appello per lamentare (1^ motivo) tale omessa pronuncia, deducendo che il Tribunale aveva stravolto il contenuto dell’accordo non adempiuto dalla controparte che non aveva ancora ricevuto alcuna somma di denaro in esecuzione dello stesso.

Ma la Corte territoriale ha respinto il gravame, osservando che quest’ ultima richiesta era rivolta non già alla mera riduzione di quella formulata con la comparsa del (OMISSIS), ma costituiva una domanda nuova, fondata su una diversa causa petendi,che era il mancato adempimento da parte del Consorzio dell’obbligazione assunta con l’accordo bonario di vendita del terreno; a differenza di quella originaria diretta a conseguire il risarcimento del danno o l’indennizzo per l’avvenuta occupazione espropriativa dell’immobile. Ha perciò ritenuto che su di essa,proposta per la prima volta nella memoria di replica, non si era instaurato il contraddittorio, e che per tale ragione il primo giudice non l’aveva preso in esame.

Conseguentemente non ha dichiarato affatto inammissibile la domanda in questione,senza un motivo di impugnazione al riguardo, in tal modo incorrendo nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.: essendosi limitata a confermare la sentenza impugnata laddove aveva omesso la relativa pronuncia e perciò rigettato il primo motivo di appello con cui si denunciava l’omissione,specificandone la ragione: che nella memoria di replica non possono introdursi domande nuove (Cass. 5478/2006; 6858/2004; 11175/2002).

Ed il Collegio deve confermare che la domanda si considera nuova non soltanto quando sia più elevato il suo petitum rispetto a quello originario – sicchè ove di importo inferiore deve ritenersi comunque una mera riduzione sempre ammissibile della prima – bensì tutte le volte che la stessa tenda ad un risultato concreto non perseguito con quella originaria, ovvero risulti fondata su una situazione di fatto o di diritto in precedenza non prospettata, sì da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione diverso da quello delineato in precedenza. E, quindi, qualora venga fatta valere una pretesa che, basandosi su un titolo diverso (causa petendi) da quello inizialmente dedotto in giudizio, ed aggiungendo presupposti di fatto nuovi o mutando quelli già esposti nella domanda pregressa, ne alteri obiettivamente la natura ed il fondamento, di tal che, pur restando fermo il “petitum”, s’introduca una situazione di fatto diversa da quella prospettata precedentemente e tale da aprire un nuovo tema di indagini.

Proprio questa situazione si è verificata nel caso concreto in cui la S. con la domanda avanzata nella comparsa 25 febbraio 1997 aveva lamentato una espropriazione illegittima del proprio terreno ottenuta dal Consorzio ASI per la sua irreversibile trasformazione, e chiesto la determinazione giudiziale del risarcimento e/o indennizzo per la definitiva perdita del diritto dominicale. Laddove nella memoria di replica ha fatto valere quale titolo giustificativo del trasferimento del bene, la sua cessione bonaria, nonchè l’inadempimento del compratore all’obbligazione di corrispondere il prezzo pattuito, chiedendo la condanna al pagamento della relativa somma.

Si è trattato quindi di un palese mutamento non soltanto della originaria situazione fattuale addotta,ma anche della causa petendi, fondata non più su di un fatto illecito, bensì su di un inadempimento contrattuale; e perfino del petitum, nella comparsa del 1997 rivolto a conseguire la liquidazione giudiziale dell’indennizzo dovuto alla S. per l’illegittima espropriazione;e nell’ultima richiesta il pagamento del prezzo di vendita contrattualmente (già) determinato. Con la conseguenza che la sentenza impugnata non poteva che attenersi alla regola sistematicamente ricavata da questa Corte dal disposto dell’art. 190 cod. civ., che la comparsa conclusionale e, a maggior ragione, la memoria di replica, hanno la sola funzione di illustrare le domande ed eccezioni già ritualmente proposte e non possono contenerne di nuove che costituiscano un ampliamento del “thema decidendum”; sicchè il giudice non incorre nel vizio di omessa pronunzia ove non esamini una questione proposta per la prima volta in tale comparsa o memoria (cfr. Cass. 13165/2004). Con il secondo motivo, il N., deducendo omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione censura la sentenza impugnata per avere formulato affermazioni apodittiche sull’accordo transattivo del (OMISSIS), sia sulle risultanze della c.t.u. per escludere i danni da esso lamentati nei confronti delle società chiamate in giudizio,senza alcuna reale motivazione diretta a dimostrare che si trattava di pregiudizi causati dopo l’accordo; e senza considerare che la giurisprudenza ha sempre distinto la data dell’irreversibile trasformazione dell’immobile che più non ne consente la restituzione al proprietario, da quella successiva della ultimazione dei lavori.

Questa censura è inammissibile per più ragioni: anzitutto per difetto di autosufficienza,non riportando alcuno degli elementi indispensabili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’accordo o transazione oggetto della doglianza;quindi perchè il controllo della congruità e logicità della motivazione, al fine del sindacato di legittimità su un apprezzamento di fatto del giudice di merito, postula la specificazione da parte del ricorrente – se necessario anche mediante la trascrizione integrale nel ricorso – della risultanza (parte di un contratto, di un’affermazione del consulente tecnico, ecc.) che egli assume decisiva e non valutata o erroneamente valutata dal giudice, perchè solo tale specificazione consente alla Corte di Cassazione – alla quale è precluso, salva la denunzia di “error in procedendo”, l’esame diretto dei fatti di causa – di delibare la decisività della risultanza non valutata; laddove il N. non ha riportato neppure le parti dell’accordo o della relazione di consulenza dalle quali dovrebbe trarsi la conferma del fondamento della sua pretesa,limitandosi a formulare una generica – e perciò stesso inammissibile – istanza di revisione delle valutazioni effettuate ed, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito.

Senza considerare che ha mostrato di non comprendere la ratio decidendi della sentenza impugnata in relazione al rapporto tra i lavori pregiudizievoli eseguiti dalla concessionaria sul fondo e la sua irreversibile trasformazione collocata dalla sentenza (senza alcuna contestazione del N.) nel maggio 1983: con ciò intendendo la Corte di appello evidenziare che avendone per effetto di tale evento il ricorrente perduto definitivamente la proprietà, gli interventi modificativi successivi a tale data, pur se dimostrati e successivi all’invocato accordo, non avrebbero egualmente potuto essere risarciti perchè incidenti sul patrimonio del diverso soggetto – il Consorzio ASI – che ne aveva acquistato la titolarità a partire dall’anno 1983.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte,rigetta il ricorso e condanna il N. al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del Consorzio Provinciale in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi,e nello stesso importo sia in favore della s.p.a. Tapso, che in favore della s.p.a. Condotte d’acqua; il tutto oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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