Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1874 del 25/01/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 1874 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: ORILIA LORENZO

ORDINANZA

sul ricorso 10260-2013 proposto da:
PETROTTA

GIUSEPPE,

GRACEFFA

ROSA,

elettivamente

domiciliati in ROMA, Via G. G. Belli 122, presso lo
studio

dell’avvocato

rappresentati

e

GIUSEPPE

difesi

ANTONIO

SINESIO,

dall’avvocato

VINCENZO

CAPONNETTO;
– ricorrente contro

2017

GIACCO MASSIMILIANO, nella qualità di erede/legatario

2931

di SAIEVA MARIA ALBINA domiciliato in PALERMO, VIA DI

Ok

BLASI 35 rappresentato e difeso dall’avvocato ERSILIA
BOTTIGLIERI;

controricorrente

avverso la sentenza n. 177/2012 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 25/01/2018

di PALERMO, depositata il 11/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 14/11/2017 dal Consigliere LORENZO
ORILIA;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale GIANFRANCO SERVELLO che
ha chiesto l’inammissibilità, in subordine il rigetto
del ricorso.

.

RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza depositata in data
11.2.2012, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accolto
la domanda di risoluzione di una donazione modale proposta dalla
donante Maria Albina Saieva contro i donatari Giuseppe Petrotta e
Graceffa Rosa per inadempimento del modus.

donante rilevando che l’atto dispositivo (avente ad oggetto un
appartamento in Aragona,

ndr)

andava qualificato come donazione

modale e che dall’esame delle risultanze istruttorie era emersa la prova
dell’inadempimento del modus da parte dei donatari Petrotta-Graceffa.
Questi ultimi ricorrono per cassazione denunziando due motivi a cui
resiste con controricorso Massimiliano Giacco, erede dell’appellante
deceduta dopo il deposito della sentenza di appello.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte insistendo
per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Il contro ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 Preliminarmente, rileva la Corte la mancanza di prova del
perfezionamento della notifica del controricorso, risultando solo
l’avvenuto trasferimento dell’avv. Sinesio, domiciliatario dei ricorrenti, dal
domicilio di via Belli 122, Roma (v. cartolina relativa all’avviso di
ricevimento depositata il 30.10.2017).
Resta comunque da verificare la ammissibilità del ricorso per
cassazione (questione peraltro rilevabile di ufficio e su cui il
controricorrente è ritornato ad insistere con la memoria depositata ai
sensi dell’art. 378 cpc).
L’eccezione è infondata perché il fatto – dedotto a sostegno della
stessa – che l’impugnazione sia stata notificata presso il difensore della
parte defunta non incide minimamente sulla ammissibilità del ricorso per
il principio della ultrattività del mandato e della stabilizzazione giuridica
della parte rappresentata.

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La Corte siciliana ha motivato l’accoglimento del gravame della

Come infatti affermato dalle sezioni unite, la morte o la perdita di
capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non
dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la
regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della
sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a
far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte

medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite
valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre
impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è
richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta
o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in
vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso
di lui, ai sensi dell’art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi
la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 cod. proc.
civ. da parte del notificante (v. S.U. Sez. U, Sentenza n. 15295 del
04/07/2014 Rv. 631467).
Sempre con la citata pronuncia è stato altresì affermato che in caso
di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di
procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad
opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del
mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come
se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la
posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al
giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle
successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla
proposizione dell’impugnazione. Tale posizione è suscettibile di
modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli
eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta
incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite
valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o
notifichi alle altre parti, l’evento, o se, rimasta la medesima parte

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deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il

contumace, esso sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato
dall’ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ. (v. s.u.
cit. e altre, tra cui Sez. L, Sentenza n. 710 del 18/01/2016 Rv. 638231).
Nel caso di specie, la morte della appellante Saieva, avvenuta il
29.6.2012 e quindi tra la data del deposito della sentenza di appello
(11.2.2012) e quella di proposizione del ricorso per cassazione da parte

(la memoria è silente al riguardo) e pertanto, sulla scorta del citato
principio di ultrattività del mandato e di stabilità processuale della
posizione della parte colpita dall’evento, ben poteva il difensore degli
appellati soccombenti Petrotta-Graceffa notificare l’impugnazione al
difensore del soggetto defunto presso il domicilio eletto (come di fatto
accaduto).
1.2 Superata l’eccezione procedurale e passando all’esame dei

motivi di ricorso, osserva il Collegio che col primo di essi i ricorrenti
denunziano “nullità della sentenza di secondo grado per error in
procedendo per violazione del giudicato interno ex art. 112. cpcViolazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc per avere la Corte
d’Appello deciso oltre i limiti della domanda e, comunque, per essersi
pronunciata di ufficio su eccezioni proponibili soltanto dall’appellante”.
Criticando la Corte d’Appello per avere proceduto ad una nuova
valutazione della deposizione de teste Pasquale Petrotta, i ricorrenti
osservano che l’appellante si era limitata ad individuare come
determinante la deposizione dei suoi testi Massaid e Balistreri ma non
aveva censurato la prova del suo inadempimento consistito nell’impedire
la prosecuzione della attività di cura e assistenza svolta dai coniugi
ricorrenti (prova desunta, a loro dire, dalla deposizione del teste Pasquale
Petrotta e dalle varie missive inviate alla Saieva. Richiamano il principio
della specificità dei motivi di appello e deducono che l’interruzione della
attività di cura e assistenza per volontà della stessa appellante (a cui ha
fatto riferimento il teste Petrotta Pasquale) è ormai coperta dal giudicato

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degli appellati (27.3.2013), non risulta ufficialmente notificata ad alcuno

e che quindi la Corte d’Appello doveva limitarsi solo a rivalutare la
deposizione dei testi di parte attrice Massaid e Balistreri.
Il motivo è infondato.
Dalla sentenza impugnata, e, soprattutto dall’atto di appello – che
la natura del vizio dedotto consente senz’altro di esaminare – risulta
senza dubbio alcuno che la donante Saieva aveva inteso impugnare la
“il Tribunale aveva valutato

erroneamente le risultanze probatorie dalle quali era rimasto confermato
l’inadempimento dei donatari” (v. pag. 2 sentenza impugnata e pagg. 5 e
ss. atto di appello, da cui risulta chiaramente l’intento della parte
appellante di sottoporre a revisione tutte le risultanze probatorie e quindi
anche le prove per testi addotte dai convenuti appellati.
Ora, è’ evidente che una tale impostazione del motivo di gravame,
caratterizzata da una contestazione a 360 gradi della valutazione delle
risultanze della prova testimoniale assunta comportava come logica
conseguenza il dovere, per il giudice di appello, di riesaminare l’intero
materiale probatorio e quindi di passare in rassegna le varie deposizioni,
tra cui anche quella del figlio degli odierni ricorrenti, come correttamente
avvenuto.
La tesi dei ricorrenti non trova pertanto alcun riscontro né nella
ampia formulazione dell’atto di appello nè nella decisione impugnata ed
anzi si scontra apertamente col generale principio di diritto, che è bene
oggi ribadire, secondo cui ai sensi dell’art. 342 c.p.c., il giudizio di
appello, pur limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specifici
motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che
siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola
il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di
secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle
svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non
specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in
rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei
motivi stessi e, come tali, comprese nel “thema decidendum” del giudizio

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decisione di primo grado anche perché

(tra le varie, v. sez. 1, Sentenza n. 1377 del 26/01/2016 Rv. 638411;
Sez. L – , Sentenza n. 8604 del 03/04/2017 Rv. 643897; Sez. 3,
Sentenza n. 443 del 11/01/2011 Rv. 615891; Sez. 1, Sentenza n. 2973
del 10/02/2006 Rv. 588805).
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Col secondo motivo i ricorrenti denunziano

“violazione del

principio dell’onere della prova ex art. 2697 cc in combinato disposto

assolto l’onere da parte della Saieva, a fronte della pronuncia del
Tribunale che invece aveva affermato del tutto correttamente il contrario.
Richiamano la loro tesi difensiva fondata sull’interruzione della cura
e assistenza avvenuta per volontà della stessa donante. Ritengono che a
fronte di tale eccezione, suffragata dalla deposizione di Pasquale Petrotta,
era preciso onere della Saieva dimostrare il proprio adempimento.
Anche questo motivo è infondato.
Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea
ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie
astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un
problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea
ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è,
invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica
valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di
legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (v. tra le varie,
Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016 Rv. 638425; Sez. 5, Sentenza n.
26110 del 30/12/2015 Rv. 638171; Sez. 5, Sentenza n. 8315 del
04/04/2013 Rv. 626129; Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010 Rv.
612745).
Ebbene, nel caso in esame è evidente che la critica mossa dai
ricorrenti non investe affatto la ricognizione della fattispecie astratta
recata da una norma di legge e quindi non pone alcun problema
interpretativo degli artt. 2697 e 1460 cc cc, ma riguarda solamente
l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di
causa e precisamente la ritenuta prova dell’inadempimento del modus da

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all’art. 1460 cc” rimproverando alla Corte di merito di avere ritenuto

parte dei due donatari e tende dunque a sostituire, attraverso una
alternativa valutazione del materiale istruttorio, la soluzione adottata dal
giudice di merito con quella ritenuta più favorevole (corretto
adempimento della donazione modale e interruzione dello stesso per
volontà della stessa donante), sollecitandosi in tal modo la Corte Suprema
ad un compito che il giudizio di legittimità non le assegna.

ricorrenti in considerazione della attività difensiva ritualmente svolta
dall’altra parte.
Trattandosi di ricorso successivo al 30 gennaio 2013 e deciso
sfavorevolmente, sussistono le condizioni per dare atto — ai sensi dell’art.
1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di
stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 -quater all’art. 13 del testo
unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza
dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi C.
tes!,

2.700,00 di cui C. 200,00 per esborsi oltre accessori di legge)nella misura
del 15°/0. Ai sensi dell’id. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art.1,comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara
la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Roma, 14.11. 2017.
Il Presidente

Giudiziatio
a NERI

DEPOSITATO

Roma,

IN CANCELLERIA

In conclusione, il ricorso va respinto, con addebito di spese ai

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