Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1874 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 24/11/2016, dep.25/01/2017),  n. 1874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19235-2014 proposto da:

L.O., elettivamente domiciliato in ROMA, V. PANAMA 74,

presso lo studio dell’Avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), Società con socio unico – in persona

dell’Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 19, presso lo

studio dell’Avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8858/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

23/10/2013, depositata il 03/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MANCINO ROSSANA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380 – bis c.p.c., condivisa dal Collegio e non infirmata dalla memoria depositata dalla parte ricorrente.

2. L.O. conveniva in giudizio la Poste Italiane S.p.A. chiedendo l’accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso inter partes.

3. Il primo Giudice rigettava la domanda e la Corte di appello di Roma confermava tale pronuncia.

4. Osservava la Corte che la disciplina normativa richiamata era esclusiva/alternativa rispetto a quella del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e non aggiuntiva rispetto a quella generale prevista da tale articolo e che con l’introduzione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, il legislatore, salvaguardando il principio di regola – eccezione, avesse solo previsto precisi limiti temporali e quantitativi nonchè obblighi di comunicazione. Rilevava, inoltre, che nella specie le doglianze del ricorrente relative all’erroneità del calcolo ai fini del preteso mancato rispetto della percentuale del 15% fossero infondate sulla base della documentazione allegata dalla società e non contestate nei modi e forme previsti dall’art. 416 c.p.c. e art. 2719 c.c..

5. Per la cassazione di tale decisione il ricorrente affida l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la società.

6. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, in relazione all’art. 2697 c.c. (mancata prova del rispetto del limite percentuale di assunzioni a termine indicato nella richiamata disposizione – superamento del 15% di assunzioni a termine dell’anno) – violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c. (superamento del limite percentuale suddetto e mancata comunicazione alle OO.SS. di categoria).

7. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, sul rilievo che la pronunzia sia viziata per la mancata valutazione delle censure contenute negli atti difensivi. Ribadisce il ricorrente la assoluta inidoneità probatoria dei documenti prodotti dalla società, che avrebbe dovuto, invece, richiamare a fondamento delle proprie allegazioni documentazione risultante presso gli uffici pubblici preposti, deputati per legge a conferire agli stessi autenticità.

8. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta error in procedendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., ed all’art. 118 disp. att. c.p.c. (nullità della sentenza e del procedimento) – insufficiente ed incongrua esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione) ritenendo che le apodittiche affermazioni contenute nella sentenza gravata in ordine al rispetto della clausola in questione non sia accompagnata da alcuna argomentazione logico giuridica e da alcun richiamo a disposizioni di legge che facciano propendere per la soluzione adottata.

9. Occorre premettere che non sussiste la dedotta nullità della sentenza, secondo il paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per essere enunciate, sia pur sinteticamente, le argomentazioni costituenti la ratio decidendi sulle questioni di seguito esaminate e che fanno da sfondo ai primi due mezzi d’impugnazione svolti e da ritenersi infondati.

10. La sentenza impugnata risulta corretta alla luce dei principi affermati da questa Corte in materia, e cioè che il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, aggiunto dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 558, ha introdotto, per le imprese operanti nel settore postale, un’ipotesi di valida apposizione del termine autonoma e speciale rispetto a quelle stabilite dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1.

11. Come precisato da questa Corte (cfr. da ultimo Cass., Sez. un., 31 maggio 2016, n. 11374) le assunzioni a tempo determinato, effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, che presentino i requisiti specificati dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, non necessitano anche dell’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi del medesimo D.Lgs., art. 1, comma 1, trattandosi di ambito nel quale la valutazione sulla sussistenza della giustificazione è stata operata “ex ante” direttamente dal legislatore.

12. Così, al fine di valutare la legittimità del termine apposto alla prestazione di lavoro, si deve tenere conto unicamente dei profili temporali, percentuali (sull’organico aziendale) e di comunicazione previsti dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, non operando l’onere di indicare sotto il profilo formale e di rispettare sul piano sostanziale la causale, oggettiva e di natura temporanea, giustificatrice dell’apposizione di un termine al rapporto (Cass. 26 luglio 2012, n. 13221; Cass. 2 luglio 2015, n. 13609; Cass. 5 febbraio 2016, n. 2324 nonchè la già citata Cass., Sez. un., 31 maggio 2016, n. 11374).

13. E stato, invero, evidenziato come una tale interpretazione della norma abbia trovato autorevole conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, la quale ha ritenuto la stessa conforme all’ordinamento comunitario ed escluso ogni manifesta irragionevolezza della norma in questione nonchè ogni profilo di incostituzionalità rispetto ai principi di cui all’art. 3 Cost., proprio sottolineando che la garanzia alle imprese, nei limiti percentuali previsti, di una sicura flessibilità dell’organico, è direttamente funzionale allo scopo previsto nella direttiva 1997/67/CF, (distinto da quello dell’attuazione dell’accordo quadro di cui alla Direttiva 1999/70/CE) ed all’onere gravante su tali imprese di assicurare al meglio lo svolgimento dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali, nonchè la realizzazione e l’esercizio della rete postale pubblica i quali costituiscono attività di preminente interesse generale, ai sensi del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 1, comma 1 (Attuazione della direttiva 1997/67/CF, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio).

14. E ciò tanto più considerando il previsto meccanismo di trasparenza (comunicazione ai sindacati delle richieste di assunzione a termine) che agevola il controllo circa l’effettiva osservanza, da parte datoriale, dei limiti posti dalla norma.

15. Tale impostazione ha trovato conferma anche nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea – cfr. ordinanza n. 20 dell’11 novembre 2010 – V.C.D. contro Poste Italiane S.p.A.).

16. La piena legittimità della norma in esame è stata, poi, ritenuta anche con riferimento all’assenza di violazione dei principi di cui agli artt. 101, 102 e 104 Cost., essendo stato osservato che la norma censurata si limita a richiedere requisiti diversi rispetto a quelli valevoli in generale (non già l’indicazione di specifiche ragioni temporali, bensì il rispetto di una durata massima e di una quota percentuale dell’organico complessivo), per cui il giudice ben può esercitare il proprio potere giurisdizionale al fine di verificare la ricorrenza in concreto di tutti gli elementi di tale dettagliata fattispecie legale.

17. Nelle sopra citate decisioni di questa Corte di legittimità è stato, altresì, evidenziato che il suddetto il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 2, comma 1 bis, fa riferimento esclusivamente alla tipologia di imprese presso cui avviene l’assunzione – quelle concessionarie di servizi e settori delle poste – e non anche alle mansioni del lavoratore assunto, ciò in coerenza con la “ratio” della disposizione, nei termini sopra specificati.

18. Quanto al denunciato omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (le censure in ordine all’inidoneità probatoria della documentazione allegata dalla società per suffragare il dedotto rispetto della clausola di contingentamento), il mezzo così svolto è infondato.

19. La sentenza impugnata si limita, invero, a ricordare che il giudice di primo grado aveva ritenuto provato il rispetto del limite relativo alla percentuale massima di assunzioni a termine previsto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, sulla base della documentazione prodotta dalla società, rispetto alla quale la ricorrente non aveva svolto neppure genericamente alcuna contestazione.

20. A fronte, dunque, della produzione di documentazione da parte della società oneratane, andava fatta applicazione della regola processuale secondo la quale, nel processo civile (così come nel rito del lavoro) non occorre la prova dei fatti che, allegati da una parte, non siano stati espressamente contestati dalla controparte (Cass. 4 dicembre 2007, n. 25269).

21. Inoltre, ancora in tema di avvenuto rispetto del limite numerico di cui alla predetta clausola, ed alla censura riferita all’applicazione del criterio, “per teste”, ovvero di quello “full time equivalent”, anche con riguardo all’accertamento della consistenza dell’organico complessivo dell’impresa, è omesso ogni richiamo a deduzioni in tal senso formulate tempestivamente dalla parte ricorrente nelle fasi del merito, donde l’inammissibilità, per tale verso, del motivo.

22. Ed invero, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello alla cui stregua, qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr., tra le tante, Cass. 2 aprile 2004, n. 6542; Cass. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675).

23. In conclusione il ricorso va rigettato.

24. Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo.

25. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi).

26. La suddetta condizione sussiste nella fattispecie in esame.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso spese forfetario nella misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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