Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18739 del 19/08/2010

Cassazione civile sez. I, 19/08/2010, (ud. 13/07/2010, dep. 19/08/2010), n.18739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

A MOTIVAZIONE SUCCINTA

sul ricorso proposto da:

M.N. elettivamente domiciliata in ROMA, V.le Pasteur 12

presso l’avv. Corleto Mario e rappresentata e difesa dall’avvocato

Prillo Donato giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefetto di Roma;

– intimato –

Ministero dell’Interno dom.to in Roma via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 128 cron. del Giudice di Pace di Roma

depositato il 16.6.2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13.7.2010 dal Cons. Dott. MACIOCE Luigi;

sentito il P.G. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Gambardella

Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice di Pace di Roma, esaminando l’opposizione proposta dalla cittadina (OMISSIS) M.N. avverso l’atto 11.3.2008 con il quale il Prefetto di Roma aveva disposto la sua espulsione dallo Stato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. A, ha rigettato il ricorso con decreto 16.6.2008 rilevando che la pretesa ostativita’ all’espulsione del coniugio con cittadino (OMISSIS) (U.E.) non era rilevante perche’ il coniugio non escludeva la clandestinita’ di ingresso e che nulla era provato in ordine ad un prossimo intervento chirurgico a carico della esponente.

Per la cassazione di tale decreto M.N. ha proposto ricorso il 15/7/2008 al quale l’intimato Prefetto non ha opposto difese nel mentre si e’ costituito il Ministero il 6.10.2008 eccependo la inesistenza di quesito di diritto – lamentando in due motivi violazioni di legge e contraddittorietà’ della motivazione in ordine alla errata esclusione del previo matrimonio e della contestuale convivenza con cittadino europeo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c., contenente disposizione non piu’ applicabile, per abrogazione, ai soli ricorsi proposti avverso decisioni pubblicate dal 4.7.2009 (Cass. n. 7117 del 2010).

Nella specie il requisito in discorso era imposto dalla denunzia, al di la’ della irrilevante rubrica ed in tutti e due i motivi, di violazioni di legge sostanziale (il primo motivo denunzia falsa applicazione delle norme del T.U. contemperanti la cogenza della espulsione con la salvaguardia dei vincoli familiari dell’espellendo – il secondo motivo lamenta la mancata applicazione della sospensione del potere espulsivo D.L. n. 195 del 2002, art. 1 conv. in L. n. 222 del 2002).

La carenza del quesito di diritto riveste carattere assorbente di ogni altro rilievo (Cass. n. 5447 del 2010).

La cogenza della disposizione sul requisito in parola esclude, come sempre affermato da questa Corte, la sua desumibilita’ dal testo del motivo (S.U. 19444 e 3965 del 2009; Cass. n. 8463 del 2009).

Le spese del giudizio si compensano posto che il controricorso proviene dal Patrocinio Erariale nell’interesse del Ministero dell’Interno che ne’ e’ stato intimato ne’ ha legittimazione alcuna in materia di opposizione alla espulsione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2010

 

 

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