Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18739 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 18739 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: PAZZI ALBERTO

sul ricorso n. 25483/2015 proposto da:
Oh ue MenUy, elettivemehte darniciliatn in Roma, Via CS2S5Cd.

n, 2,

presso lo studio del Dott. Alfredo Placidi, rappresentato e difeso
dall’Avvocato Nazzarena Zorzella giusta procura a margine del
ricorso;

ricorrente

contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro

pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

controricorrente

avverso la sentenza n. 679/2015 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA pubblicata il 08/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/06/2018 dal cons. PAZZI ALBERTO.

Data pubblicazione: 13/07/2018

Rilevato che:
1. il Tribunale di Bologna, in accoglimento dell’impugnazione
presentata da Monday Ohue avverso la decisione del 7 dicembre
2012 della Commissione territoriale per il riconoscimento della
protezione internazionale di Bologna che gli aveva negato il

ordinanza in data 9 marzo 2014, la protezione sussidiaria di cui all’
art. 14 d. Igs. 251/2007.
2. La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 24 marzo
2015, in accoglimento del gravame proposto dal Ministero dell’Interno
riformava l’ordinanza impugnata e rigettava l’originario ricorso
presentato da Monday Ohue, sia perché ricorreva la condizione
ostativa prevista dall’art. 16, lett. b), d. Igs. 251/2007, sia perché il
pericolo rappresentato dal ricorrente non era attuale, essendo
trascorsi oltre dieci anni dai fatti narrati.
3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso questa pronuncia
Monday Ohue, affidandosi a quattro motivi di impugnazione.
Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.
Considerato che:
4.1 il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112
cod. proc. civ., stante l’omessa pronuncia sull’eccezione di
inammissibilità dell’appello formulata ai sensi dell’art. 342 cod. proc.:
a fronte del tenore dell’appello proposto dal Ministero dell’Interno,
ove non vi era traccia di alcuna confutazione della ricostruzione dei
fatti operata dal primo giudice, Monday Ohue aveva eccepito
l’inammissibilità dell’avversaria impugnazione, che non evidenziava le
parti della decisione di primo grado che intendeva contestare, non
indicava le circostanze da cui derivava la violazione di legge nè
illustrava la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata; la corte
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riconoscimento dello status richiesto, riconosceva allo stesso, con

territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi rispetto a questa
eccezione malgrado la palese genericità dell’impugnazione, violando
così il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.
4.2 II motivo è infondato.
Sgombrato il campo dal dedotto vizio di motivazione, atteso che

una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio,
integra una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la quale deve
essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
4, dello stesso codice, norma che consente alla parte di chiedere – e
al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di
merito, nonché, specificamente, dell’atto di appello, mentre è
inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360,
comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. (Cass. 27/10/2014 n. 22759), è
vero che la sentenza impugnata trascura di esaminare in via esplicita
l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’appellato all’atto di
costituirsi in quella sede processuale.
Ciò nonostante la doglianza non si prospetta fondata, dato che il vizio
di omessa pronuncia deve essere escluso ogni qual volta ricorrano gli
estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre
statuizioni (Cass. 11/1/2006 n. 264); il che è quanto si può ritenere
che sia avvenuto nel caso di specie poiché la corte territoriale, nel
momento in cui ha rilevato che il Ministero aveva dedotto
l’insussistenza dei presupposti previsti dall’art. 14 d. Igs. 251/2007 e
il ricorrere delle ragioni ostative di cui al successivo art. 16,
riconoscendo poi la fondatezza di ambedue i rilievi, ha implicitamente
ritenuto che il gravame presentato soddisfacesse i requisiti richiesti
dall’art. 342 cod. proc. civ. ed in particolare indicasse le parti della
prima statuizione che intendeva contestare, le circostanze da cui
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urc).

l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su

derivava la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione
impugnata.
5.1 II secondo mezzo lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e
l’omesso esame di fatti decisivi: la corte territoriale, nel respingere

appellante in merito al ricorrere della clausola di esclusione prevista
dall’art. 16, lett. b), d. Igs. 251/2007 in ragione della sua novità ex
art. 345 cod. proc. civ., avrebbe erroneamente ritenuto che la
questione involgesse interessi pubblici sottratti alla disponibilità delle
parti e fosse rilevabile d’ufficio, senza peraltro considerare che il fatto
allegato, dovendo essere qualificato e interpretato, non avrebbe
potuto avere una simile natura.
5.2 II motivo è infondato.
Anche in questo caso la denuncia, implicante la violazione di una
norma processuale, deve essere vagliata sotto l’unico profilo
ammissibile, costituito da quello di cui all’art. 360, comma 1, n. 4,
cod. proc. civ..
La Direttiva 2004/83/CE, recepita nel nostro ordinamento mediante il
d.lgs n. 251 del 2007, prevede espressamente, al suo art. 17, che lo
status della protezione sussidiaria possa venire revocato quando vi
siano fondati motivi che il cittadino abbia commesso un reato grave,
rimettendo la determinazione del criterio di gravità agli Stati membri,
salva la necessità di una concreta valutazione della condotta o delle
condotte criminose attribuite allo straniero.
La trasposizione di questo criterio, genericamente indicato dalla
Direttiva, nell’art. 16, comma 1, lettera b), d. Igs n. 251/2007, è
stata realizzata mediante l’adozione di un indice di gravità
tendenziale ma non esclusivo (Cass. 24/6/2013 n. 15758), in modo
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l’eccezione di inammissibilità del rilievo sollevato dal Ministero

da consentire l’esame concreto dei fatti criminosi e della loro
pericolosità.
Questa norma è accompagnata dalla previsione, al successivo art. 18,
della necessaria revoca dello status di protezione sussidiaria di uno
straniero se in seguito al suo riconoscimento sia accertato che

sia stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo
erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa
documentazione dei medesimi fatti.
Se ne ricava che l’assenza delle condizioni previste dall’art. 16 d. Igs
n. 251/2007 rappresenta uno degli elementi costitutivi del
riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, da esaminarsi
necessariamente al momento del vaglio della posizione, ove la
circostanza emerga in quella sede, o in seguito, se il riconoscimento
sia il frutto di una rappresentazione dei fatti in modo erroneo od
omissivo o del ricorso a una falsa documentazione.
Ora il tenore dell’appello presentato dal Ministero dell’Interno involge
la mancanza dell’elemento costitutivo previsto dalla norma sopra
richiamata, malgrado le relative circostanze emergessero dalla
narrazione fatta avanti alla commissione territoriale; una simile
deduzione integra una mera difesa, rilevabile d’ufficio, inerendo alla
sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sicché, ove
sollevata in appello, la relativa eccezione non è tardiva, ostando l’art.
345, comma 2, cod. proc. civ. alla proposizione delle sole eccezioni in
senso stretto (Cass. 19/4/2017 n. 9913).
6.1 Con il terzo motivo la sentenza impugnata è censurata, ai
sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ., per violazione
e falsa applicazione degli artt. 14 e 16 d. Igs. 251/2007: la corte
territoriale avrebbe ritenuto sussistente la clausola di esclusione di cui
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sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 16 e il riconoscimento

all’art. 16 d. Igs. 251/2007 senza tener adeguatamente conto delle
risultanze processuali, di evidenza contraria, e non spiegando, se non
con una motivazione apparente e contraddittoria, le ragioni per cui le
dichiarazioni rese non sarebbero indicative di una coazione.
6.2 II motivo è inammissibile.

violazione di legge denunciato con ricorso per cassazione ex art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c. consiste nella deduzione di un’erronea
ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie
astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un
problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea
ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di
causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e
inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è
sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 13/10/2017 n. 24155) se
non sotto l’ aspetto del vizio di motivazione (Cass. 28/9/2017 n.
22707, Cass. 11/1/2016 n. 195).
Nel caso di specie il ricorrente ha sostenuto che la narrazione avanti
alla commissione territoriale testimoniasse, ove intesa nella maniera
più appropriata, la coazione all’azione armata.
In questo modo il ricorso ha chiaramente allegato un’erronea
ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di
causa, ponendosi al di fuori dei limiti propri del mezzo di
impugnazione utilizzato.
6.2.2 La corte territoriale ha ritenuto che le dichiarazioni del
ricorrente non fossero indicative di una coazione all’azione armata cui
egli non potesse sottrarsi, ravvisando così implicitamente una
autodeterminazione alla commissione degli omicidi oggetto delle
dichiarazioni.
6

6.2.1 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il vizio di

La motivazione, seppur stringata, dà conto delle ragioni che hanno
indotto la corte territoriale a ravvisare la condizione ostativa al
riconoscimento dello status invocato, in presenza di una coazione
all’azione armata che, seppur sussistente, poteva essere evitata e che
non aveva perciò valore esimente; giustificazione che può al più

questa sede, secondo i canoni del suo esame previsti dall’art. 360,
comma 1, n. 5, cod. proc. civ..
7.1 II quarto motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione
degli artt. 14 e 16 d. Igs. 251/2007: la corte territoriale,
nell’escludere l’attualità del pericolo a distanza di oltre dieci anni dai
fatti narrati, avrebbe erroneamente evitato di valutare tutti i fatti utili
al riconoscimento dello status di protezione al momento dell’adozione
della decisione sulla domanda presentata, ai sensi dell’art. 3, comma
3, lett. a), d. Igs. 251/2007.
7.2 II motivo è inammissibile.
L’ assenza delle condizioni di cui all’art. 16 d. Igs. 251/2007
costituisce una ragione distinta ed autonoma della decisione, di per sè
idonea a sorreggerla sul piano logico e giuridico; la ritenuta
infondatezza delle censure mosse a tale

ratio decidendi rende

inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure
relative all’altra ragione fatta oggetto della doglianza in esame, in
quanto quest’ultima non potrebbe comunque condurre, stante
l’intervenuta definitività dell’altra, alla cassazione della statuizione
impugnata (Cass. 14/2/2012 n. 2108).
8. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto
respinto.
Non ricorrono i presupposti per il versamento a carico della parte
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presentarsi come insufficiente: tale vizio però non è censurabile in

ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art. 13,
comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, tenuto conto dell’ammissione del
ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

La Corte rigetta il ricorso.

P.Q.M.

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