Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18739 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. III, 12/07/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 12/07/2019), n.18739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22903-2017 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SAS, in persona del curatore Dott.

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE, 44, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI CORBYONS, rappresentata e difesa dagli

avvocati SILVIA SPAPPERI, FABIO BUCHICCHIO;

– ricorrente –

contro

GMF GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA, in persona del consigliere delegato

e legale rappresentante S.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ILDEBRANDO GOIRAN, 23, presso lo studio dell’avvocato UGO

SARDO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA

TAMBURELLI, GUIDO BACINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5031/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 28/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/01/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato FABIO BUCHICCHIO;

udito l’Avvocato UGO SARDO per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Fallimento (OMISSIS) s.a.s. ha proposto ricorso per revocazione ordinaria ex art. 395 c.p.c., n. 4 e art. 391-bis c.p.c., basato su un unico motivo e illustrato da memoria, nei confronti di G.M.F. Grandi Magazzini Fioroni S.p.a. e avverso la sentenza di questa Corte n. 5031/2017, depositata il 28 febbraio 2017.

Con tale sentenza questa Corte ha accolto il ricorso – con cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità – proposto da G.M.F. Grandi Magazzini Fioroni S.p.a. avverso la sentenza emessa da quella Corte territoriale che aveva rigettato il gravame proposto da quella medesima società avverso la sentenza n. 779 del 3 giugno 2010 con cui il Tribunale di Perugia aveva rigettato l’opposizione proposta dalla già indicata società in relazione al D.L. emesso nei confronti della stessa e a favore della Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.a.s. per Lire 35.837.109.

In particolare la Corte di merito, con la sentenza poi cassata, aveva confermato la valutazione di tardività della contestazione del credito principale e quella di inammissibilità dei documenti prodotti dall’opponente, senza il consenso di controparte, solo in sede di consulenza contabile a sostegno della propria eccezione di compensazione di un controcredito di importo maggiore.

G.M.F. Grandi Magazzini Fioroni S.p.a. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo, lamentando “violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4”, sostiene la ricorrente che questa Corte, con la sentenza di cui chiede la revocazione (punto 7 della motivazione di quella decisione), ha escluso la nullità della c.t.u. e la novità della documentazione esaminata dal consulente tecnico sul rilievo che essa aveva ad oggetto “i documenti posti a base delle rispettive allegazioni ed in origine versati in sede delle rispettive – pacificamente tempestive costituzioni in giudizio e solo nuovamente riversati o sottoposti all’attenzione dell’ausiliario del giudice”.

Tale affermazione sarebbe però – ad avviso della ricorrente frutto di un errore di fatto ovvero di una svista materiale, che avrebbe indotto il Collegio di questa Corte “a supporre l’esistenza della tempestività della produzione documentale da parte di G.M.F. quando, invece tale circostanza è esclusa in modo incontestabile in quanto, dall’esame degli atti e documenti di causa, risulta manifestamente evidente che G.M.F. SpA non aveva prodotto, unitamente alla propria costituzione in giudizio, i documenti esaminati dal consulente tecnico nella perizia contabile”.

L’errore nella specie sarebbe – ad avviso della ricorrente evidente e di immediata rilevabilità senza che sia necessaria una particolare indagine induttiva o ermeneutica, sulla sola scorta dell’esame dei documenti indicati in ricorso e precisamente (v. ricorso p. 11) atto di citazione in opposizione al d.i. di G.M.F. S.p.a., comparsa di costituzione e risposta del “Fallimento (OMISSIS) s.a.s.”, memoria di replica ex art. 184 c.p.c. di G.M.F. S.p.a., c.t.u. contabile.

Si tratterebbe di errore decisivo in quanto sussisterebbe un nesso di causalità tra lo stesso e la decisione resa, avendo tale errore portato il Collegio ad escludere ogni novità della documentazione esaminata dal C.T.U. e dallo stesso allegata al proprio elaborato e, quindi, ad escludere la nullità della c.t.u..

1.1. Il motivo è inammissibile.

Osserva il Collegio che al paragrafo 5. della sentenza impugnata in questa sede, questa Corte ha espressamente affermato “che debba essere qualificata ammissibile la consulenza tecnica di ufficio sulla verifica dell’idoneità probatoria della documentazione prodotta dallo stesso fallimento opposto a seguito dell’eccezione di compensazione dell’opponente e delle contestazioni ad esso mosse dalla controparte, considerato: – da un lato, che anche la sola eccezione di compensazione aveva comportato la validità e pienezza tanto della contestazione del credito che della produzione dei documenti a sostegno delle proprie ragioni di credito; – dall’altro che l’onere di contestazione – che incombeva appunto all’opponente – non si estendeva ai documenti in quanto tali e alla loro idoneità probatoria”, in tal modo ritenendo ammissibile la produzione della documentazione alla luce dell’eccezione di compensazione.

Da quanto appena evidenziato e da quanto rappresentato dalla stessa parte ora ricorrente nel ricorso (v. p. 7) risulta chiaramente che la questione relativa alla tempestività e ritualità della produzione documentale ha costituito punto controverso, discusso e valutato da quel Collegio, e, pertanto, alla luce dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, viene meno in radice il presupposto d ammissibilità dell’errore revocatorio, previsto dalla parte finale dell’art. 395 c.p.c., n. 4, che esige che il fatto non abbia costituito un punto controverso (ex multis, v. Cass. 15/05/2001, n. 6708; Cass. 10/05/2006, n. 10807; Cass., ord., 16/12/2014, n. 26451).

Inoltre, va pure rimarcato che quanto affermato al paragrafo 7 della motivazione della sentenza di cui si chiede, in questa sede, la revocazione, e su cui si incentra in particolare la doglianza della parte ricorrente, costituisce – tenuto conto del tenore complessivo della motivazione in parola – una mera espressione ad colarundum che non incide su quanto affermato al paragrafo 5. della motivazione in parola circa “la validità e pienezza… della produzione di documenti a sostegno delle proprie ragioni di credito”.

Ogni ulteriore argomentazione della parte del ricorrente sembra condurre ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede.

2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

4. Va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

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