Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18739 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. II, 10/09/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 10/09/2020), n.18739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19943/2019 proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIUSEPPE BRIGANTI,

ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in FERMIGNANO

(PU), VIA R. RUGGERI 2/A;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso il decrato n. 6301/2019 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato

il 18/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/01/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.A., cittadino del (OMISSIS), ha impugnato il decreto del Tribunale di Ancona n. 6301/2019, pubblicato il 18/12/2018, con la quale è stata rigettata la impugnazione della decisione negativa della Commissione territoriale di Ancona sulla richiesta di riconoscimento al ricorrente della protezione internazionale.

Il richiedente riferiva di essere nato e vissuto nel villaggio di (OMISSIS). Dichiarava che, mentre lavorava in una fabbrica nella città di (OMISSIS), avrebbe conosciuto una persona che gli avrebbe proposto un lavoro nella città di (OMISSIS), con una retribuzione doppia rispetto a quella percepita in fabbrica. Una volta in loco, si sarebbe accorto che quasi tutti i ragazzi presenti erano minorenni e che venivano addestrati a fini terroristici. Avendo opposto un rifiuto, sarebbe stato picchiato e chiuso in una stanza. A causa di una ferita sulla testa lo avrebbero portato in ospedale, dove sarebbe rimasto circa due giorni prima di riuscire a scappare. Tornato a casa, avrebbe raccontato tutto ai genitori, i quali, anche a seguito di minacce nei loro confronti, lo avrebbero mandato a casa dallo zio materno. Sporta inutilmente denuncia alla polizia, lo zio gli avrebbe organizzato il viaggio per uscire dal paese.

Il Tribunale riteneva il racconto non credibile in quanto il richiedente non era in grado di circostanziare la vicenda (nomi, tempo, luogo) su fatti essenziali e determinanti l’espatrio. Il ricorrente non riusciva a fornire elementi dettagliati sul dedotto addestramento all’interno del campo e sulle persone ivi presenti. Inoltre, le dichiarazioni risultavano contraddittorie e incoerenti, come il fatto che fosse stato portato in ospedale dai suoi aggressori, dopo che gli stessi lo avevano rinchiuso in cella, come erano improbabili le modalità di fuga.

La documentazione prodotta non era stata ritenuta autentica, non solo perchè il richiedente affermava che il padre avrebbe sporto denuncia, che invece risultava essere a nome del medesimo ricorrente (tra l’altro, senza alcuna firma e timbro dell’ufficio di polizia), ma soprattutto perchè dalle informazioni assunte risultava che in Pakistan la polizia accettava tangenti per la registrazione di denunce false.

Dalle informazioni acquisite dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e l’Ufficio Europeo di sostegno per l’asilo risultava che la sicurezza nel Pakistan fosse migliorata a causa della diminuzione degli attacchi terroristici. La ragione di tale diminuzione era la strategia messa in atto dalle forze del controterrorismo. Per quanto riguardava l’area del Punjab, luogo di provenienza del richiedente, si trattava della provincia meno interessata da attacchi terroristici, per cui il territorio in questione doveva ritenersi sotto controllo dell’autorità statuale o comunque contenuto nei limiti di quel rischio riscontrabile nella media dei paesi monitorati. Di conseguenza, non si registrava un conflitto armato generalizzato e persistente tale da costituire, per la sola presenza dei civili nell’area in questione, il pericolo per la vita e la loro incolumità.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione A.A. sulla base di quattro motivi; l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “nullità del decreto in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 1 e 13, artt. 737,135 e 156 c.p.c., nonchè dell’art. 111 Cost., comma 6″, in considerazione delle lacune motivazionali riscontrabili per il rigetto sia della domanda di concessione dello status di rifugiato sia della richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria (basata sulla non credibilità della narrazione del ricorrente affermata anche per la ritenuta contraddittorietà e insufficienza degli elementi probatori, di cui non si è data giustificazione), sia della domanda di protezione umanitaria, respinta senza una effettiva valutazione comparativa, quale richiesta da Cass. n. 4455 del 2018. Il ricorrente deduce che la motivazione del decreto sarebbe solo apparente perchè la non credibilità del racconto del richiedente sarebbe stata affermata in modo apodittico e comunque senza che il Tribunale abbia valutato se le Autorità nigeriane non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi con riferimento ad atti persecutori o a danno grave del tipo di quelli riferiti dall’interessato; in ogni caso il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato l’influenza determinante nella vita sociale del Paese svolta dalle frange terroristiche.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'”omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, con riferimento ai rischi per il ricorrente conseguenti alle vessazioni delle frange terroristiche in un sistema istituzionale come quello Pachistano incapace di offrire protezione.

1.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento all’art. 2 Cost., art. 10 Cost., comma 3, art. 32 Cost.; L. n. 881 del 1977, art. 11; D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 10, 13, 27, 32, art. 35 bis, comma 11, lett. a) e all’art. 16 direttiva Europea n. 2013/32, nonchè agli artt. 2, 3 – anche in relazione all’art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5,6,7 e 14 e al T.U. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2”, affermandosi che la valutazione di non credibilità è stata compiuta dal Tribunale sulla base di una interpretazione delle dichiarazioni non corrispondente a quelle rese, senza neppure esercitare il potere-dovere di cooperazione istruttoria per eventuali riscontri.

1.4. – Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento agli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU, all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, all’art. 46 della direttiva Europea 2013/32” richiamando le argomentazioni dei precedenti motivi ed aggiungendosi che il principio di effettività del ricorso non può dirsi rispettato in presenza della denunciata violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudice.

2. – In considerazione della loro stretta connessione logico-giuridica, i motivi vanno esaminati e decisi congiuntamente.

2.1. – I motivi sono inammissibili.

2.2. – In linea generale (conformemente a quanto affermato in analoga fattispecie da Cass. n. 2561 del 2020, e condiviso da questo Collegio) le censure proposte nella sostanza si risolvono nella denuncia, di per sè inammissibile, di errata valutazione da parte del Giudice del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti sulla cui base sono state respinte le domande di protezione internazionale e di protezione umanitaria, esse pertanto finiscono con l’esprimere un mero – e, di per sè, inammissibile – dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze processuali effettuate dal Tribunale a proposito della condizione personale del ricorrente sulla base sia dei dati tratti da fonti accreditate sia delle dichiarazioni dell’interessato.

In particolare, risulta del tutto inammissibile per genericità la censura – proposta nel primo motivo e che ha un ruolo centrale nel ricorso – di motivazione apparente del decreto impugnato con riguardo al rigetto delle domande di protezione internazionale e di protezione umanitaria. Infatti, in base alla costante giurisprudenza di legittimità, la “motivazione apparente” ricorre allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente – come parte del documento in cui consiste la sentenza (o altro provvedimento giudiziale) – non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento del giudice. In questo senso possono citarsi numerose pronunce che convergono nella indicata nozione, talora variamente accentuandone i diversi elementi (ex plurimis, Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009; n. 4488 del 2014; sezioni unite n. 8053 e n. 19881 del 2014).

2.3. – Nella specie sia per quel che riguarda il rigetto della protezione internazionale sia per quanto si riferisce al rigetto della protezione umanitaria non è ipotizzabile il vizio denunciato perchè entrambe le statuizioni risultano sostenute da una chiara adeguata motivazione. Nel primo caso, risultando palese che la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione internazionale sia stata esclusa sul rilievo della con divisibilità della valutazione della Commissione territoriale di scarsa credibilità del racconto risultato spesso incoerente e contraddittorio visto che in realtà il ricorrente ha raccontato vicende che non ha dimostrato di conoscere, riferendo modalità atipiche e incredibili di reclutamento frange terroristiche e neppure fornendo la prova di avere chiesto invano la protezione delle Autorità locali; nel secondo caso, essendo altrettanto chiaro che il rigetto della protezione umanitaria sia stato disposto per mancanza di elementi da cui desumere che l’interessato versi in una delle ipotesi di vulnerabilità rilevanti per la suddetta forma di protezione, non essendo stata neanche dimostrata, in modo specifico, l’avvenuta integrazione e stabilizzazione in Italia.

Nella descritta situazione la suddetta censura appare senz’altro inammissibile, in quanto la motivazione contenuta nel decreto impugnato, con riguardo alle statuizioni contestate, risulta dotata della concisa esposizione sia delle ragioni di fatto della decisione, sia delle ragioni di diritto delle decisioni stesse, cioè di una esposizione logica e adeguata al caso di specie che consente di cogliere l’iter logico-giuridico seguito e comprendere se le tesi prospettate dalle parti siano state tenute presenti nel loro complesso.

2.4. – Si tratta, quindi, di una motivazione che non corrisponde affatto alla suindicata nozione di “motivazione apparente”, alla quale il ricorrente fa riferimento nel tentativo di ottenere in questa sede una diversa valutazione delle risultanze processuali effettuate dal Tribunale a proposito della condizione personale del ricorrente, senza contestare in modo specifico, da un lato, la qualificazione di scarsa credibilità della vicenda raccontata dall’interessato e dall’altro la carenza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria rilevata dal Tribunale.

In particolare, in base ad un consolidato indirizzo di questa Corte, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) e tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (vedi, per tutte: Cass. n. 3340 del 2019).

Nella specie una simile contestazione non è stata effettuata e quindi risulta impropria l’invocazione dell’attivazione dei poteri istruttori officiosi visto che è pacifico che ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (fra le tante: Cass. n. 33096 del 2018).

2.5. – Per quanto si è detto, risulta inammissibile, perchè irrilevante, anche il profilo di censura con il quale si denuncia la violazione del principio di effettività del ricorso derivante dall’asseritamente mancata utilizzazione da parte del Giudice dei poteri istruttori officiosi. Dovendosi ricordare, peraltro, che secondo la Corte di Strasburgo, requisito essenziale per il rispetto del diritto al ricorso effettivo al giudice è quello della garanzia in favore dell’interessato dell’effettiva conoscenza della facoltà di esercitare il proprio diritto a prender parte al procedimento e, di conseguenza, ad un equo processo (Corte EDU, sentenza 27/04/2017, Schmidt c. Lettonia).

2.6. – Ed altrettanto inammissibile si configura la circostanza che il ricorrente sia comparso all’udienza del 14.3.19, senza che alcuna esaustiva indagine sia stata compiuta in detta sede in merito alle circostanze rilevanti per la decisione, onde tra l’altro sopperire alla mancanza di videoregistrazione della audizione in Commissione (v. ricorso pag. 21).

Non sussiste, d’altra parte, alcun automatismo tra la mancanza di videoregistrazione e la rinnovazione dell’ascolto del richiedente (Cass. n. 17717 del 2018), per cui rettamente il Tribunale, dopo aver disposto udienza di comparizione delle parti, ha ritenuto (nonostante la presenza del richiedente, di cui peraltro non si riscontra la proposizione di doglianze in merito) di poter decidere in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, e cioè il verbale o la trascrizione del colloquio personale (v., in tal senso, Corte di giustizia dell’Unione Europea, 26 luglio 2017, causa C-348/16 Moussa Sacko contro Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, p. 49); tanto più che, nella specie, il ricorso neppure indica se e quali nuovi elementi fosse indispensabile acquisire (Cass. n. 32001 del 2019).

2.7. – Quanto, poi, ai motivi (terzo e quarto) formulati con riferimento al parametro della violazione e/o falsa applicazione di norme, va rilevato che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa (come già detto), l’allegazione di un’erronea valutazione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie).

Pertanto, il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente impedendosi alla Corte di cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di errori di diritto individuati (come nella specie) per mezzo della sola preliminare indicazione della norma pretesamente violata, ma non dimostrati attraverso una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016).

Il controllo affidato a questa Corte non equivale, infatti, alla revisione del ragionamento decisorio, ossia alla opinione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (Cass. n. 20012 del 2014; richiamata anche dal Cass. n. 25332 del 2014). Sicchè, in ultima analisi, tale motivo si connota quale riproposizione, notoriamente inammissibile in sede di legittimità, di doglianze di merito che attingono all’apprezzamento delle risultanze istruttorie motivatamente svolto dalla Corte di merito (Cass. n. 24817 del 2018).

3. – Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in ragione del fatto che l’intimato non ha svolto alcuna sostanziale difesa. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA