Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18738 del 27/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/07/2017, (ud. 13/07/2017, dep.27/07/2017),  n. 18738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15770-2016 proposto da:

AZIENDA AGRICOLA B. – SOCIETA’ SEMPLICE DI B.M. &

D.L.T., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS),

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO D’ISIDORO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

CREDITO EMILIANO S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del funzionario

autorizzato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 101,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO PECONI che la rappresenta e

difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato FABRIZIO CORRADI;

– controricorrenti –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. cronologico

8405/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 21/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. SCALDAFERRI ANDREA;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore generale Capasso Lucio, che chiede venga dichiarato il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che, nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Foggia dalla società semplice Aziende Agricole B. nei confronti di Credito Emiliano s.p.a. in relazione al contratto di conto corrente n. (OMISSIS) dalla stessa acceso presso la banca in data 19.3.2007, il giudice, con l’ordinanza indicata in epigrafe, dichiarava l’incompetenza territoriale del Tribunale di Foggia ritenendo competente il Tribunale di Reggio Emilia compensando integralmente tra le parti le spese di lite;

che a tale conclusione il tribunale perveniva, a norma degli artt. 28 e 29 c.p.c., sulla base della clausola dell’art. 26 del contratto inter partes (richiamato anche nel documento di sintesi), secondo cui “Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia”;

considerato che avverso il provvedimento Aziende Agricole B. ha proposto regolamento di competenza chiedendo annullarsi l’ordinanza stessa;

che il Credito Emiliano ha resistito al ricorso con memoria, in un primo momento non registrata nel sistema informatico nè inserita nel fascicolo d’ufficio, sì da rendere necessario un rinvio a nuovo ruolo, disposto con ordinanza interlocutoria depositata il 21 aprile c.a.;

che il Procuratore generale, nelle nuove conclusioni scritte depositate, ha chiesto il rigetto del ricorso;

che il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione semplificata;

ritenuto preliminarmente che il ricorso è ammissibile atteso il chiaro carattere decisorio della ordinanza declinatoria della competenza;

che, nel merito, dal testo dell’art. 26 del contratto trascritto nella ordinanza impugnata (il cui contenuto questa Corte deve verificare, rientrando nella decisione sulla competenza ad essa demandata il conoscere e sindacare tutte le risultanze fattuali, influenti sulla competenza, rilevabili ex actis: cfr. Cass. n. 7586/07) risulta chiaramente una volontà delle parti di attribuire al Foro designato il carattere di esclusività;

che infatti, secondo l’orientamento più volte espresso da questa Corte (cfr. ex multis: Cass. n. 18707/14; n. 17449/07; n. 10376/05), la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, e solo in mancanza di tale volontà espressa dovrebbe ravvisarsi l’onere del convenuto che eccepisca l’incompetenza territoriale del giudice adito di contestare contestualmente (anche eventualmente in subordine) tutti i Fori alternativamente previsti dalla legge per le cause riguardanti diritti di obbligazione (cfr. ex multis Cass. n. 9316/08);

che, quanto alla natura vessatoria da attribuirsi alla clausola di espressa designazione convenzionale di un Foro territoriale esclusivo, la relativa approvazione specifica per iscritto, imposta per la sua efficacia dall’art. 1341 c.c., comma 2, non fa difetto nella specie, tenendo presente che tale condizione di legge deve ritenersi rispettata anche nel caso di richiamo numerico a clausole onerose e non, anche cumulativo ove sia accompagnato da una indicazione, benchè sommaria, del loro contenuto, dovendo in tal caso reputarsi essere stata l’attenzione del contraente, ai cui danni la clausola è stata predisposta, adeguatamente sollecitata e la sua sottoscrizione rivolta specificamente anche a tale contenuto a lui sfavorevole (cfr. Cass. n. 22984/15; n. 6747/15; n. 12708/14; n. 9492/12; n. 5733/08);

che, infatti, nella specie la distinta sottoscrizione risulta essere avvenuta con unica sottoscrizione apposta in calce al richiamo di non tutte le clausole contrattuali, individuate non solo con la loro indicazione numerica ma anche con una succinta descrizione del loro contenuto: la clausola n. 26, in particolare, contiene tra parentesi la testuale dicitura “deroga alla competenza giudiziaria”, da ritenersi idonea a sollecitare adeguatamente l’attenzione del sottoscrittore sul contenuto vessatorio della clausola stessa;

ritenuto pertanto che il rigetto del ricorso si impone, con la conferma della declaratoria della competenza del Tribunale di Reggio Emilia, al quale si rimette anche la statuizione sulle spese di questo regolamento.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Reggio Emilia, al quale rimette la causa, anche per la statuizione sulle spese di questo regolamento.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2017

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