Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18738 del 23/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 23/09/2016, (ud. 09/12/2015, dep. 23/09/2016), n.18738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23814-2013 proposto da:

D.E., (OMISSIS), M.E.G. (OMISSIS), M.M.

(OMISSIS), quest’ultimo in proprio e nella qualità di genitore e

amministratore di sostegno della figlia MA.EL., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA G PRINA 24, presso lo studio dell’avvocato

CRISTINA MERCOGLIANO, rappresentati e difesi dall’avvocato ALBERTO

GATTUCCIO con studio in PALERMO, V. LIBERIA’ 171, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

ALLIANZ SPA, in persona dei procuratori dr. C.A. e dr.ssa

G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta

e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

FONDIARIA-SAI SPA, in persona del suo procuratore dott.

GA.Gi., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. SIACCI 38, presso

lo studio dell’avvocato SILVIO TONAZZI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIORGIO MARIA MARANGONI giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN CARLO BORROMEO, ASSICURAZIONI

GENERALI SPA, UNIPOL ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

Nonchè da:

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE SAN CARLO BORROMEO” e Gestione

Liquidatoria dell’ex Ospedale San Carlo, in persona del legale

rappresentante pro tempore dott. P.G., Direttore

Generale dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale San Carlo Borromeo” e

Commissario Liquidatore della Gestione Liquidatoria dell’ex Ospedale

San Carlo, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

267, presso lo studio dell’avvocato LUCA SAVINI ZANGRANDI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROCCO NOVIELLO giusta

procura speciale a margine del ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

D.E. (OMISSIS), FONDIARIA SAI SPA, ALLIANZ SPA,

M.E.G. (OMISSIS), M.M. MARMRC60S14C5573, ASSICURAZIONI

GENERALI SPA, UNIPOL ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2512/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/07/2012, R.G.N. 2490/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato ALBERTO GATTUCCIO;

udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;

udito l’Avvocato SILVIO TONAZZI;

udito l’Avvocato ROCCO NOVIELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

I FATTI

D.E., con M. ed M.E.G., rispettivamente genitori e fratello della minore El., convennero dinanzi al Tribunale di Milano l’Azienda ospedaliera S. Carlo Borromeo, chiedendone la condanna al il risarcimento dei danni patiti a seguito dell’errata assistenza sanitaria prestata all’attrice, ivi ricoverata per il parto e colpevolmente sottoposta ad un tardivo cesareo nonostante i segnali di stato ipossico del feto, poi protrattosi sino alla nascita della bimba, affetta da gravi patologie in conseguenza della patita sofferenza fetale.

Chiamate in causa dall’ospedale, si costituirono le tre compagnie assicuratrici oggi intimate.

Il giudice di primo grado, dichiarata la prescrizione dei diritti azionati iure proprio dagli attori, rigettò nel merito quella proposta dai genitori della piccola nell’esercizio della relativa potestà.

La corte di appello di Milano, investita dell’impugnazione proposta da dai congiunti di Ma.El., la rigettò.

Per la cassazione della sentenza della Corte meneghina D.E., M., E.G. ed Ma.El. hanno proposto ricorso sulla base di 5 motivi di censura.

Resistono con controricorso l’Ospedale S. Carlo e due delle tre compagnie assicurative intimate.

L’azienda ospedaliera ha inoltre proposto ricorso incidentale condizionato.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti.

Il ricorso principale è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa alcuni punti decisivi della controversia prospettati dalle parti e per esse dai consulenti tecnici di parte.

Il motivo – che lamenta la mancata valutazione, da parte della Corte territoriale, della rilevanza della ritardata esecuzione del parto cesareo, della mancata esecuzione di fondamentali accertamenti diagnostici pre e post parto, delle omissioni e carenze della cartella clinica – è privo di pregio.

La Corte territoriale, con ampia ed esauriente motivazione (ff. 17 ss. della sentenza oggi impugnata), dopo aver evidenziato come la decisione di disporre una seconda CTU in grado di appello fosse stata la conseguenza non di (pretesi quanto inesistenti) vizi di quella eseguita in primo grado, bensì dell’esigenze di demandare ad un collegio specialistico di esperti le necessarie e complesse valutazioni tecniche del caso, affronta ex professo (contrariamente a quanto opinato con il motivo in esame) tutte le tematiche svolte in chiave critica dagli appellanti odierni ricorrenti (ff. 19 ss., ove tutti i rilievi mosso alla sentenza ed oggi sintetizzati al folio 37 del ricorso, risultano puntualmente esaminati, valutati e argomentatamente respinti, tanto con riferimento alla valutazione del periodo intercorso tra la decisione di procedere al taglio cesareo e la sua esecuzione, deciso in via precauzionale e non in condizioni d’urgenza e in assenza di travaglio, quanto alla rilevanza dell’assenza di esami pre e – soprattutto – post parto quale l’emogasanalisi, quanto ancora all’attendibilità dell’indice AGPAR), e, con motivazione approfondita ed esauriente, che appare del tutto scevra da vizi logico-giuridici, dà conto delle ragioni per le quali ritiene di aderire alle conclusione dei periti, sì che l’infondatezza della censura in esame emerge ictu oculi attesone il patente contrasto con i principi di diritto più volte affermati da questa Corte regolatrice in subiecta materia (in argomento, funditus, Cass. 10222/2009, tra le molte conformi).

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1218 c.c..

Con il terzo motivo, si denuncia omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia.

I motivi, con i quali si lamenta l’erronea valutazione, da parte della Corte territoriale, della questione del nesso causale tra la condotta dei sanitari, la sofferenza fetale e i danni cerebrali subiti dalla neonata alla luce della scarsa attendibilità ed attualità degli esami clinici che avevano escluso la sussistenza di cause o concause alternative idonee a determinare il predetto danno cerebrale, possono essere congiuntamente esaminati attesane la intrinseca connessione, e devono essere rigettati.

Prima ancora che infondato nel merito, avendo la Corte milanese affrontato e risolto, con dovizia di argomentazioni scevre da vizi logico-giuridici, il profilo causale della dolorosa vicenda che ha riguardato la piccola El. (così che tutte le doglianza oggi rappresentate a questa Corte si risolvono in una richiesta di rivisitazione dei fatti sul piano del merito, non più consentita a questo giudice di legittimità), l’esame dei motivi suesposti deve ritenersi precluso dalla ritenuta impredicabilità di qualsivoglia elemento di colpevolezza ravvisabile nella condotta dei sanitari, di tal che l’assenza di uno dei due elementi strutturali dell’inadempimento (così come dell’illecito) rende ultroneo ogni ulteriore accertamento in punto di causalità.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 112 e 345 c.p.c., artt. 1218, 2043 e 2935 c.c..

Con il quinto motivo, si denuncia omessa motivazione circa il punto relativo alla dichiarata prescrizione del diritto al risarcimento del danno richiesto iure proprio dai congiunti di Ma.El..

Entrambe le doglianze – con le quali si lamenta un’erronea applicazione delle norme dettate in tema di prescrizione – risultano inammissibili, poichè da un loro eventuale accoglimento nessun giovamento potrebbe trarre parte ricorrente, essendo stato escluso nel merito qualsivoglia profilo di responsabilità dei sanitari dell’ospedale. Il ricorso è pertanto rigettato, con conseguente assorbimento dell’impugnazione incidentale condizionata proposta dall’Azienda ospedaliera.

Le spese del giudizio possono essere nuovamente compensate in questa sede, per le medesime ragioni addotte dal giudice di appello e non espressamente censurate dinanzi a questa Corte.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato, e dichiara compensate tra tutte le parti le spese del giudizio di Cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il controricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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