Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18738 del 19/08/2010

Cassazione civile sez. I, 19/08/2010, (ud. 13/07/2010, dep. 19/08/2010), n.18738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.S. elette domiciliato in ROMA, Circonvallazione Trionfale

77 ed ivi rappresentato e difeso dall’avvocato Gugliotta Antonio

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno – Prefetto di Roma rappresentati e difesi

dall’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma via dei

Portoghesi 12;

– controricorrenti –

avverso il decreto n. 230 cron. del Giudice di Pace di Roma

depositato il 22.05.2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13.7.2010 dal Cons. Dott. Luigi MACIOCE;

sentito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. GAMBARDELLA

Vincenzo che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso per

carenza di quesiti.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice di Pace di Roma, esaminando l’opposizione proposta dal cittadino (OMISSIS) R.S. avverso l’atto 13.1.2007 con il quale il Prefetto di Roma aveva disposto la sua espulsione D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2, lett. B, per carenza del permesso di soggiorno, con decreto 22.5.2007 ha rigettato il ricorso. Il giudice del merito nel decreto ha osservato: che il possesso di p.d.s. rilasciato dalla Grecia non mutava il quadro della irregolarita’ dello straniero, che in realta’ l’espulsione era stata adottata perche’ lo straniero era inottemperante a pregressa intimazione di allontanamento determinata da altra espulsione, che non rilevava la prospettata prossimita’ di matrimonio con una cittadina rumena, che l’espulsione era stata tradotta secondo legge e recava adeguata motivazione.

Per la cassazione di tale decreto R.S. ha proposto ricorso il 7/7/2008 – al quale gli intimati hanno opposto difese con atto del 23.9.2008 – lamentando in tre motivi violazioni di legge e contraddittorieta’ della motivazione in ordine alla affermata irregolarita’ della presenza in Italia, alla ignorata conclusione di matrimonio in data 10.4.2007 con cittadina (OMISSIS), alla disapplicazione del sopravvenuto D.Lgs. n. 30 del 2007 sul diritto di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione europea. Il Collegio ha disposto la redazione di sentenza con motivazione succinta.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c., contenente disposizione non piu’ applicabile ai soli ricorsi proposti avverso decisioni pubblicate dal 4.7.2009 (Cass. n. 7117 del 2010).

Nella specie il requisito in discorso era imposto dalla denunzia, al di la’ della irrilevante rubrica ed in tutti e tre i motivi, di violazioni di legge sostanziale o processuale (il primo motivo denunzia falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. B – il secondo motivo lamenta la omessa pronunzia, rilevante ex art. 112 c.p.c., su questioni rilevanti ed espressamente poste – il terzo motivo denunzia mancata applicazione del D.Lgs. n. 30 del 2007 ed erronea esclusione del patrocinio gratuito).

La carenza del quesito di diritto riveste carattere assorbente di ogni altro rilievo (Cass. n. 5447 del 2010).

La cogenza della disposizione sul requisito in parola esclude, come sempre affermato da questa Corte, la sua desumibilita’ dal testo del motivo (S.U. 19444 e 3965 del 2009; Cass. n. 8463 del 2009).

Le spese del giudizio si compensano posto che il controricorso non contiene difese sulla impugnazione ma una breve formula di stile e che il Patrocinio Erariale non ha svolto difese orali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA