Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18738 del 13/07/2018
Civile Sent. Sez. 1 Num. 18738 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: PAZZI ALBERTO
Data pubblicazione: 13/07/2018
SENTENZA
sul ricorso n. 2425/2016 proposto da:
Orticola Mediterranea Societa’ Agricola a r.I., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
Circonvallazione Ostiense n.
114, presso lo studio dell’Avvocato
Patrizia Staffiere, rappresentata e difesa dall’Avvocato Giuseppe
Salerno giusta procura in calce al ricorso;
–
ricorrente –
contro
Pugliese Michele;
-intimato avverso la sentenza n. 1917/2015 della Corte d’Appello di Bari,
pubblicata il 30/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/06/2018 dal consigliere Alberto Pazzi;
l
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Anna
Maria
Soldi,
che
ha
concluso
per:
preliminarmente
dichiararsi
improcedibile, in subordine accoglimento del primo e terzo motivo.
FATTI DI CAUSA
l. Il Tribunale di Foggia, con sentenza in data 23 giugno 2015,
dichiarava la risoluzione del concordato preventivo proposto da
Orticola Mediterranea soc. agr. a r.I. e omologato con provvedimento
del 15 dicembre 2010, ravvisando un grave inadempimento della
proposta concordataria imputabile alla condotta volontaria e colpevole
dell’impresa, la quale da un lato non si era affatto attivata per
perfezionare il trasferimento del terreno previsto in funzione della
soddisfazione del creditore ipotecario M.P.S., dall’altro non aveva
messo a disposizione dei creditori gli utili conseguiti nel corso della
procedura.
2. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza pubblicata in data 30
novembre 2015, constatava che la reclamante non aveva in alcun
modo contestato le circostanze di fatto poste dal Tribunale a base
della propria decisione, riteneva che Orticola Mediterranea soc. agr. a
r.I., a prescindere dalla nomina di un Commissario liquidatore,
avrebbe
dovuto
comunque
attivarsi
prendendo
contatti
con
il
Commissario giudiziale o avvertendo il G.D. in caso di inerzia
dell’organo della procedura deputato alla dismissione del cespite,
osservava che le considerazioni svolte dalla reclamante sulle proprie
capacità
produttive
e
sul
suo
patrimonio,
sulla
scorta
della
documentazione prodotta, non avevano rilievo, dato che facevano
riferimento a situazioni posteriori alla presentazione della domanda di
risoluzione,
e
rigettava
pertanto
2
il
reclamo,
condividendo
la
valutazione del primo giudice in merito all’esistenza di un grave
inadempimento del debitore.
3.
Ricorre
Mediterranea
per cassazione contro questa
soc.
agr.
a
r.I.
affidandosi
a
pronuncia
quattro
Orticola
motivi
di
impugnazione.
Il Commissario giudiziale di Orticola Mediterranea soc. agr. a r.I. e
Michele Pugliese, benché intimati, non hanno svolto alcuna difesa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1 Il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione
del disposto degli artt. 1455 cod. civ., 186, 182, 37 e 38 legge fai l.:
la corte territoriale avrebbe trascurato di considerare che la vendita
del terreno era stata affidata al Commissario liquidatore, il cui
operato, regolato dal combinato disposto degli artt. 182, 37 e 38
legge fall., era del tutto svincolato da alcuna iniziativa del debitore, a
cui pertanto non poteva essere ascritto alcun obbligo di sollecitazione
dell’organo della procedura deputato a procedere alla dismissione del
cespite rientrante nell’attivo concordatario.
4.2 Il motivo è infondato.
La
giurisprudenza
multis Cass.
di
questa
13626/1991,
corte
ha
709/1993,
ritenuto
(si
13357/2007,
vedano
ex
7942/2010,
13446/2011 e 4398/2015), rispetto al disposto dell’art. 186 legge
fall. nella sua formulazione non più in vigore, che il concordato
preventivo con cessione dei beni – salva previsione espressa di totale,
immediata liberazione del debitore – debba essere risolto ove emerga
che esso sia venuto meno alla sua naturale funzione.
Questo orientamento mantiene la sua attualità anche rispetto alla
vigente formulazione dell’art. 186 legge fall. che, pur utilizzando una
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terminologia propria delle generale disciplina della risoluzione dei
contratti, non può far dimenticare che il concordato preventivo non è
un contratto a prestazioni corrispettive, ma un istituto caratterizzato
da una natura negoziale contemperata da una disciplina che persegue
interessi
pubblicistici
e
conduce,
all’esito
dell’omologa,
alla
cristallizzazione di un accordo di natura complessa ove una delle parti
(la massa dei creditori) ha consistenza composita e plurisoggettiva.
Dunque,
benchè
l’intervento
legislativo
operato
con
il
d.
lgs.
169/2007 abbia inteso uniformare la disciplina in materia con quella
prevista in tema di concordato fallimentare e rendere applicabili, in
coerenza
con
preventivo,
principi
contrattuale,
traslazione
l’accentuata
la
natura
in
generali
privatistica
materia
del
di
concordato
inadempimento
peculiare natura del concordato impedisce una
tout court in questo ambito delle categorie proprie
dell’inadempimento contrattuale.
In particolare la non imputabilità al debitore dell’inadempimento non
rileva ai fini della risoluzione del concordato poiché l’art. 186 legge
fall. intende valorizzare il mancato avveramento del piano, ove non di
scarsa importanza, secondo una logica ben diversa da quella dell’art.
1218 cod. civ., a mente del quale l’inadempimento costituisce un
fatto causativo di responsabilità a carico della parte inadempiente.
È necessario
quindi
verificare
la
prospettiva
oggettiva
della
impossibilità di realizzare la promessa soddisfazione dei creditori
valorizzando l’inadempimento nella sua dimensione e consistenza
piuttosto
che
l’aspetto
soggettivo
dell’ascrivibilità
di
un
simile
infruttuoso risultato al debitore, a prescindere da eventuali profili di
colpa imputabili al debitore.
4
In
altri
termini
conta
il
mancato
raggiungimento
del
risultato
satisfattivo a cui il concordato era mirato, a prescindere dal perché un
simile insuccesso si sia verificato.
Il concordato preventivo deve dunque essere risolto, a norma dell’art.
186 legge fall. nella sua attuale formulazione, qualora emerga che
esso sia venuto meno alla sua funzione di soddisfare i creditori nella
misura promessa, a meno che l’inadempimento non abbia scarsa
importanza, a prescindere da eventuali profili di colpa imputabili al
debitore.
Ne discende l’infondatezza del motivo di ricorso in esame, giacché,
come detto, la mancata esecuzione del piano concordatario in termini
di non scarsa importanza rileva in sé, a prescindere dal fatto che
l’inadempimento fosse addebitabile al liquidatore piuttosto che al
debitore.
5.1
Il
secondo
mezzo
lamenta
la
violazione
o
la
falsa
applicazione del disposto degli artt. 1455 cod. civ., 186, 137 e 18
legge fall., 112 cod. proc. civ. e 11 delle preleggi: la corte territoriale,
nel ritenere che nel giudizio di risoluzione del concordato per
inadempimento degli obblighi concordatari non vi fosse alcun margine
di
discrezionalità
dell’imputabilità
in
del
alla
ordine
debitore,
valutazione
avrebbe
fatto
della
gravità
riferimento
a
o
un
orientamento giurisprudenziale relativo alla previgente disciplina in
materia, mentre l’attuale disposto dell’art. 186 legge fall., essendo
espressione della
procedura
di
accertamento
volontà
del
concordato
dell’importanza
legislatore di
preventivo,
contrattualizzare
impone
dell’inadempimento
un
la
adeguato
addebitato
al
proponente in una prospettiva di complessiva tenuta dell’accordo
concordatario; ciò nonostante il collegio del reclamo avrebbe dedotto
la sussistenza dell’inadempimento dalla semplice e supposta inerzia di
5
Orticola Mediterranea soc. agr. a r.I. a fronte dell’inattività dell’organo
preposto alle attività di vendita.
5.2 Il motivo è inammissibile.
E’ ben vero che la corte territoriale (a pag. 6) ha evocato in esordio
un orientamento giurisprudenziale – secondo cui il Tribunale non
avrebbe altro compito che quello di accertare se il concordato sia
stato o meno eseguito nei termini e nei modi previsti senza alcun
margine di discrezionalità in ordine alla valutazione dell’imputabilità che oramai risulta superato dall’ attuale disposto dell’art. 186 legge
fall.,
che
prevede
l’impossibilità
di
risolvere
il
concordato
se
l’inadempimento
è di scarsa importanza e dunque impone al
Tribunale
apprezzare
di
la
natura
e
la
consistenza
dell’inadempimento.
La corte territoriale, pur partendo da premesse generali non più
attuali, ha però fatto corretta applicazione della nuova disciplina
ritenendo, dopo aver constatato che
la reclamante
non aveva
contestato che alla data di presentazione del ricorso per la risoluzione
la vendita del terreno volta alla soddisfazione del creditore ipotecario
non era avvenuta così come nessun creditore era stato soddisfatto
neppure in parte, che l’inadempimento denunciato fosse non solo
sussistente, ma anche grave, essendo persistito pur a seguito di un
precedente provvedimento che imponeva a Orticola Mediterranea soc.
agr. a r.I. di procedere all’adempimento del concordato.
Il motivo di ricorso quindi non coglie né critica specificamente la ratio
decidendi
posta
a
fondamento
della
pronuncia
impugnata,
appuntandosi invece su un passaggio della motivazione che, per
quanto
erroneo,
non
ha
inficiato
dell’inadempimento denunciato.
6
termini
di
valutazione
6.1 Con il terzo motivo la sentenza impugnata è censurata per
violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 112 cod. proc. civ.,
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di
discussione fra le parti e nullità della decisione con riferimento all’art.
111
Cost.
in
conseguenza
dell’omessa
valutazione
delle
prove
prodotte: la corte territoriale non avrebbe tenuto conto dei documenti
prodotti in sede di reclamo ed attestanti i pagamenti intervenuti
prima e dopo la sentenza del Tribunale di Foggia, omettendo di
esaminare le prove proposte dalla parte reclamante da cui risultava
un fatto decisivo per il giudizio.
6.2 Il motivo è infondato.
La corte territoriale in realtà ha espressamente considerato larga
parte dei documenti di cui l’odierna ricorrente lamenta la mancata
valutazione (e più precisamente alle pagg. 6 e 7 i documenti nn. 11,
16, 17, 18, 19, 15 e 14 del fascicolo del reclamo, a pag. 8 il doc. n. 6,
a pag. 16 il documento n. 10 e a pag. 17 il bilancio societario chiuso
al 31/12/2014) e ha ritenuto di non attribuire agli stessi alcun rilievo
ai fini del decidere nella convinzione – erronea, visto che
in questo
particolare caso in sede di reclamo la risoluzione non è ancora
definitiva e se ne può apprezzare l’importanza nel suo complessivo
atteggiarsi anche con documenti nuovi, ma non espressamente
attaccata in questa sede sotto il profilo della sua legittimità – di
essere chiamata a valutare soltanto fatti e circostanze già sussistenti
al momento in cui il Tribunale si era riservato di decidere.
I tre documenti mancanti possono ritenersi implicitamente esclusi dal
novero delle prove utili ai fini della decisione, per la loro tardività
(quanto alla relazione del Commissario giudiziale del 16/6/2015, che
evidentemente la corte territoriale ha ritenuto non depositata al
momento dell’assunzione della riserva in pari data) o per la loro
7
irrilevanza ai fini del decidere (quanto alla relazione del commissario
del 10/1/2014 e alla perizia estimativa prodotta sub 9).
7 .l Il quarto motivo di ricorso adduce la violazione e la falsa
applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 186, 137 e 18 legge fall. e 246
cod. proc. civ.:
la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere
inammissibili le richieste istruttorie avanzate in sede di reclamo, vuoi
perché la consulenza tecnica richiesta era funzionale al compiuto
esame dei documenti prodotti al fine di accertare l’intervenuto
pagamento della quasi totalità dei debiti da soddisfare, vuoi perché il
Commissario
giudiziale,
quale organo
della
procedura
che
non
rivestiva la qualità di parte del giudizio, ben avrebbe potuto prestare
la propria deposizione sui fatti cui aveva direttamente partecipato.
7.2 Il motivo è inammissibile.
La
corte
territoriale
ha
rigettato
le
richieste
istruttorie
della
reclamante rilevando da un lato che la consulenza contabile in merito
alla capacità economica e finanziaria di Orticola Mediterranea soc.
agr. a r.I. non era risolutiva, trattandosi di verificare l’inadempimento
degli obblighi concordatari, dall’altro che la natura del giudizio
escludeva che potessero provarsi i fatti dedotti nel reclamo a mezzo
di testimoni, oltre che per la qualità di parte rivestita dal Commissario
giudiziale.
Sotto il primo profilo la società ricorrente adduce in questa sede di
aver sollecitato l’espletamento di una consulenza contabile di ben
diverso tenore (e cioè per appurare l’intervenuto pagamento della
quasi totalità dei debiti), senza confrontarsi con le ragioni illustrate
dalla corte territoriale e non contestando che
la stessa
abbia
rettamente compreso l’oggetto su cui la consulenza doveva vertere.
La doglianza, priva di specifica attinenza al decisum della sentenza
impugnata, è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi
8
richiesti dall’ art. 366, comma l, n. 4), c.p.c., con la conseguente
inammissibilità del ricorso, rileva bile anche d’ ufficio (Cass. 7/9/2017
n. 20910).
Analogo vizio affligge il secondo profilo di censura, tanto per
l’impossibilità di chiamare a deporre chi, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 186, 137 e 18 legge fall., sia parte del giudizio di
reclamo oltre che organo della procedura deputato alla sorveglianza
del suo regolare adempimento, quanto perchè il ricorrente che, in
sede di legittimità, denunci la mancata ammissione di una prova
testimoniale da parte del giudice di merito ha l’onere di indicare
specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al
fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività
dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di
autosufficienza del ricorso, la Corte di cassazione dev’essere in grado
di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle
cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass.,
Sez. U., 22/12/2011 n. 28336).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’ art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma l-bis dello
stesso articolo 13.
Così deciso in Roma in data 12 giugno 2018.