Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18738 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/07/2019, (ud. 31/01/2019, dep. 11/07/2019), n.18738

LA CORTE SUPREM

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINARIA

sul ricorso 9721-2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GAETANO CAPONNETTO;

– ricorrente –

contro

P.T., P.I., P.G., P.A.,

SC.IS., I.M., S.G., S.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 73/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

deposita il 20/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 31/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LINA

RUBINO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. S.A. ha proposto ricorso per cassazione illustrato da memoria contro P.T., I., G., A., Sc.Is., I.M., S.G., S.D., avverso la sentenza n. 73 del 2017 della Corte di Appello di Palermo, con la quale la Corte confermava l’accoglimento dell’azione revocatoria proposta nei suoi confronti.

2. Gli intimati non hanno svolto attività difensive in questa sede.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità dello stesso. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio (tenuto conto anche delle osservazioni contenute nella memoria) condivide le valutazioni contenute nella proposta del relatore nel senso della inammissibilità del ricorso.

2. I signori P. e Sc. convenivano in giudizio il S.A., nonchè i suoi congiunti I.M., S.G. e S.D., moglie e figli del ricorrente, chiedendo si dichiarasse, ex art. 2901 c.c., l’inefficacia di alcuni atti di donazione e compravendita posti in essere dal convenuto in favore dei suoi congiunti. L’istanza di sospensione necessaria del giudizio, essendo il credito degli attori contestato, veniva rigettata, e la domanda avversaria accolta, benchè il ricorrente sostenesse l’inesistenza dei presupposti per l’accoglimento della revocatoria, e il fatto di essere perfettamente solvibile, in quanto proprietario di altri beni.

Il ricorso è inammissibile in quanto assolutamente generico e volto a provocare dalla Corte adita una inammissibile rinnovazione del giudizio in fatto eseguito dalla corte d’appello. Esso non indica altro che genericamente gli elementi in fatto non considerati dalla stessa (sussistenza di altre proprietà immobiliari in capo al debitore) nè se questi elementi siano stati debitamente allegati nel giudizio di merito e in quali atti. In diritto, la corte d’appello appare aver fatto corretto uso dei consolidati principi in tema di eventus damni e di partecipatio fraudis degli acquirenti, ovvero, quanto all’eventus, il principio da ultimo riaffermato da Cass. n. 19207 del 2018, secondo il quale “Il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ordinaria (cd. ” eventus damni”) ricorre non solo nel caso in cui l’atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l’onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”; quanto alla partecipatio fraudis da parte del terzo, la desumibilità di essa anche da elementi presuntivi, che la corte ha indicato (il rapporto di parentela, la coabitazione, la mancanza di alcun altro motivo idoneo a giustificare il trasferimento della proprietà tra persone legate da un così stretto vincolo parentale, la frequentazione tra le parti, la concatenazione temporale tra i vari atti dispositivi, il numero ben undici – degli immobili venduti o donati) e ritenuto gravi, precisi e concordanti, con apprezzamento in fatto non rinnovabile in questa sede.

Nulla sulle spese, in difetto di attività difensive da parte degli intimati.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 31 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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