Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18737 del 19/08/2010
Cassazione civile sez. I, 19/08/2010, (ud. 13/07/2010, dep. 19/08/2010), n.18737
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
A MOTIVAZIONE SUCCINTA
sul ricorso proposto da:
B.O. elettivamente domiciliato in ROMA, presso la cancelleria
della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato Benini
Carlo del Foro di Ravenna giusta procura a margine del ricorso:
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno — Questura di Ravenna;
– intimati –
avverso il decreto n. 705 cron. del Tribunale di Ravenna depositato
il 19.4.2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13.7.2010 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;
sentito il P.G. nella persona del Sost. Proc. Gen dott. Gambardella
Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso in
carenza di quesiti.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Ravenna, in c.m., esaminando l’opposizione proposta dal cittadino del (OMISSIS) B.O. avverso l’atto 21.12.2007 con il quale il Questore di Ravenna aveva negato il permesso di soggiorno per motivi familiari, sul rilievo che non sussistessero le condizioni di cui del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. C) e D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28 essendo emerso che non sussisteva la necessaria convivenza con la moglie M.N., ha rigettato il ricorso.
Per la cassazione di tale decreto B.O. ha proposto ricorso il 9/6/2008 – al quale gli intimati non hanno opposto difese –lamentando in tre motivi violazioni di legge e ontraddittorietà’ della motivazione in ordine alla errata esclusione del requisito della convivenza. Il Collegio alla fissata udienza ha disposto la redazione di sentenza con motivazione succinta.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e’ inammissibile, posto che il decreto del Tribunale emesso ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, comma 6 doveva essere fatto segno a reclamo innanzi alla Corte di Appello e non gia’ ad un non previsto ricorso per saltum, come statuito, in termini, dalla sentenza delle S.U. di questa Corte n. 5335 del 2005 alla quale il Collegio intende dare seguito. Non e’ luogo a regolare le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2010