Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18737 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. II, 10/09/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 10/09/2020), n.18737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20509/2019 proposto da:

L.O., rappresentato e difeso dagli Avvocati TIZIANA ARESI,

e MASSIMO CARLO SEREGNI, elettivamente domiciliato presso lo studio

dei medesimi in MIALNO, VIA LORENTEGGIO 24;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2645/2019 della CORTE di APPELLO di MILANO,

depositata il 13/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/01/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.O., cittadino della (OMISSIS), ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 13/06/2019, con la quale è stata rigettata l’impugnazione dell’ordinanza del Tribunale di Brescia che confermava il rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, o, in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria, ovvero in estremo subordine del diritto a un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Tribunale fondava la decisione sull’insussistenza delle condizioni legittimanti la concessione dei benefici richiesti, anche alla luce della scarsa credibilità del racconto del ricorrente sui motivi per cui egli aveva lasciato la Nigeria, paese d’origine.

Avverso il provvedimento proponeva appello L.O., mentre resisteva il Ministero dell’Interno eccependone l’inammissibilità e/o l’infondatezza.

L’appellante riferiva di aver lasciato la Nigeria (Edo State) per il timore di essere ucciso. Riferiva di essersi fidanzato con una ragazza musulmana, il cui padre era contrario alla loro unione a causa della differente fede religiosa. Poichè minacciati di morte nel gennaio 2015 dal padre della giovane, i due fidanzati, raggiungevano il Niger e poi la Libia, ove erano arrestati e trattenuti in carcere. La ragazza avrebbe accusato un malore per le dure condizioni carcerarie e, portata in ospedale, non avrebbe più fatto ritorno. Perse le sue tracce, l’appellante avrebbe deciso di imbarcarsi per l’Italia. Dichiarava di temere, in caso di rimpatrio, di essere ucciso dal padre della ragazza.

L’appellante censurava la decisione impugnata per avere errato nel non ritenere credibile e provato il racconto e nel non riconoscergli alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria.

Con sentenza n. 2645/2019, depositata in data 13.6.2019, la Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello, ritenendo inattendibile il racconto del richiedente, che si presentava confuso e palesemente adattato allo scopo, oltre che sfornito del benchè minimo riscontro probatorio, sia circa le pretese minacce, sia in ordine all’intera vicenda, peraltro relativa ad aspetti della vita privata e non a situazioni persecutorie. Sul riconoscimento dello status di rifugiato, la Corte di merito rilevava la carenza di prova di una persecuzione personale e diretta ai sensi della Convenzione di Ginevra, che giustificasse il riconoscimento della protezione internazionale: ciò anche alla luce della situazione della Nigeria che, nel suo complesso (tranne per l’attività terroristica del gruppo (OMISSIS) nelle regioni del Nord Est, ma non nell’Edo State, di provenienza dell’appellante) non era caratterizzata da un conflitto armato o da un contesto di violenza generalizzata, rendendo così infondato il timore dell’appellante di essere perseguitato a causa della propria vicenda personale.

Anche con riferimento alla protezione sussidiaria non sussisteva il grave danno (ossia la condanna a morte, la tortura o altra forma di trattamento inumano, la minaccia grave alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato) in cui poteva incorrere l’appellante nel suo paese d’origine. Nella fattispecie, la Corte territoriale riteneva che non sussistesse alcun effettivo rischio per l’appellante di subire un danno grave giacchè, in base alle informazioni reperibili presso le fonti maggiormente attendibili, si doveva escludere che la Nigeria nel suo complesso (tranne per l’attività terroristica del gruppo (OMISSIS) nel Nord Est, ma non nell’Edo State) versasse in una situazione di conflitto armato o in un contesto di violenza generalizzata.

Infine, circa la richiesta di permesso di soggiorno da parte del Questore (c.d. protezione umanitaria), si evidenziava che la giurisprudenza ormai univoca riconosce la sussistenza dei presupposti per la sua ammissione solo ove si tratti dell’esistenza di situazioni vulnerabili non rientranti nelle misure tipiche, ma caratterizzate da un’esigenza qualificabile come umanitaria. Accanto a situazioni di vulnerabilità soggettiva, legata specificamente alla persona del richiedente, rilevano anche ragioni oggettive. La Corte d’Appello, condividendo la decisione del Tribunale, riteneva insussistente una tale esigenza di carattere umanitario. Nella fattispecie, oltre a non sussistere alcuna situazione di conflitto o di violenza generalizzata nella zona di origine dell’appellante, non era dedotta alcuna vulnerabilità soggettiva (problemi di carattere sanitario o necessità di cure particolari). Inoltre, il livello di integrazione in Italia dell’appellante risultava molto modesto. Tra l’altro, si evidenziava che il mero fatto dell’integrazione sociale non potesse essere considerato in sè elemento sufficiente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, che trova fondamento unicamente nella violazione dei diritti umani ai danni del richiedente nel proprio paese d’origine (Cass. n. 26204 del 2017).

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il L. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno, eccependo l’inammissibilità del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8”, là dove la sentenza impugnata non avrebbe valutato il periodo di permanenza del ricorrente nei paesi in cui transitava, nè le ragioni che lo inducevano a fuggire anche dalla Libia. Infatti, la Corte d’Appello non esaminava le vicende vissute dal ricorrente, anche se erano ormai note e denunciate da diverse organizzazioni internazionali le violazioni dei diritti umani e le torture subite dai richiedenti asilo durante i loro viaggi verso l’Italia, anche nei centri di detenzione in Libia.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – Quanto situazione socio-politica della Libia, quale Paese (nella specie) di mero transito, è stato già chiarito da questa Corte che, nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. E’ stato altresì precisato che il Paese di transito potrà tuttavia rilevare (dir. UE n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese (Cass. n. 31676 del 2018; conf. Cass. n. 5373 del 2020). Nel caso concreto, il ricorrente ha allegato la sola situazione della Libia, senza evidenziare alcun nesso con i fatti oggetto della domanda.

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e art. 14, lett. c)”. Secondo l’art. 3 del suddetto D.Lgs., ove alcuni elementi del racconto non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni sforzo ragionevole per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita un’idonea spiegazione per l’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano considerate plausibili, coerenti e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone; d) egli abbia presentato domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non si dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia, in generale, attendibile. I Giudici di merito non avrebbero valutato il racconto del giovane con queste modalità, per cui sarebbe evidente una falsa applicazione del disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

2.2. – Va richiamato l’orientamento di questa Corte a tenore del quale la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (non evocato) come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass., n. 3340 del 2019; Cass. n. 27503 del 2018).

Questa Corte ha, altresì, evidenziato che l’accertamento del giudice di merito deve avere anzitutto ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona, e qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. n. 4950 del 2020; cfr. Cass. n. 16925 del 2018; Cass. n. 33139 del 2018).

2.3. – Questa Corte ha inoltre precisato (Cass. 27503 del 2018) che “in tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati” (conf. Cass. n. 29358 del 2018). Inoltre, come chiarito sempre da questa Corte (Cass. n. 29358 del 2018, cit.), una volta assolto l’onere di allegazione, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, e quindi di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari, è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente, essendo evidente che, mentre il giudice è anche d’ufficio tenuto a verificare se nel paese di provenienza sia obiettivamente sussistente una situazione talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente, egli non può essere chiamato – nè d’altronde avrebbe gli strumenti per farlo – a supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale del richiedente medesimo, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dal comma 5 del D.Lgs. n. 251 del 2007, già citato art. 3. La Corte di merito ha anche motivatamente escluso – facendo riferimento alle fonti internazionali – che la zona di provenienza del ricorrente sia caratterizzata dalla presenza di un conflitto armato generatore di una situazione di violenza tanto diffusa ed indiscriminata da interessare qualsiasi persona ivi abitualmente dimorante. La doglianza in esame, a fronte del giudizio, espresso nel provvedimento impugnato, di esclusione del pericolo per il richiedente di un danno grave o individuale alla vita o alla persona derivante dal contesto di violenza indiscriminata nell’area di provenienza, sulla base di fonti informative individuate specificamente, risulta anzitutto del tutto astratta e generica e comunque mira nella sostanza a sostituire le proprie valutazioni con quella, svolta, sulla base di informazioni tratte da fonti attuali, insindacabilmente (al di fuori dei limiti dell’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5).

3. – Il ricorso è inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

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