Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18736 del 27/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/07/2017, (ud. 03/07/2017, dep.27/07/2017), n. 18736
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17127-2016 proposto da:
O.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TIRRENO
116, presso lo studio dell’avvocato MICHELE MICALIZZI, rappresentato
e difeso dall’avvocato ROSSANA CASTELLI;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI UDINE, QUESTURA DI UDINE, MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimati –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di UDINE, depositata il
04/05/2016, emessa sul procedimento iscritto al n. 1633/2016 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 03/07/2017 dal Consigliere Dott. DI VIRGILIO ROSA
MARIA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con decisione del 4 maggio 2016, il Giudice di Pace di Udine ha respinto l’opposizione e convalidato il decreto di espulsione, emesso dal Prefetto di Udine con il conseguente ordine di allontanamento, nei confronti di O.L., entrato nel territorio italiano sottraendosi ai controlli di frontiera, e privo di qualsiasi valido permesso di soggiorno, considerato che lo straniero, dopo la reiezione della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale di Catania, non risultava avere proposto ricorso, non avendo prodotto alcuna prova documentale dell’asserita pendenza del giudizio. Ricorre l’ O., sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria.
La Prefettura non ha svolto difese.
Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Il ricorso è manifestamente fondato, avendo la parte documentato la proposizione del giudizio avanti al Tribunale avverso la reiezione della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale, con l’estratto dal SICID- Registro Cognizione Ordinaria Distrettuale prodotto sub all. 2 del fascicolo di parte.
Nè trattasi di errore revocatorio, potendosi ritenere che la mancata prova sulla proposizione del giudizio sia dipesa dal giudizio valutativo sulla prova offerta.
E, come rilevato nella pronuncia 8180 del 03/04/2009, l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l’errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico – giuridico.
Accolto il ricorso, la causa va decisa nel merito non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, disponendosi l’annullamento del decreto di espulsione.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la pronuncia impugnata e decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione; condanna gli intimati in solido alle spese, liquidate in Euro 2700,00, oltre Euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2017