Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18736 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/07/2019, (ud. 20/03/2019, dep. 11/07/2019), n.18736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. De Felice Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 679-2(118 proposto da:

G.S. già socia accomandataria del Ristorante Valtellina Golf

Club di G.S. & C. Sas, la cui attività è cessata il

20/12/2012, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO

GANDINI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della SOCIETA’ DI CAROLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS SCCI SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO, ANTONINO SGROI,

GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1145/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

CAVALLARO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 14.6.2017, la Corte d’appello di N1ilano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da G.S. avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva ingiunto il pagamento di contributi omessi in danno di un lavoratore dipendente della società di cui era stata socia accomandataria;

che avverso tale pronuncia G.S. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che l’INPS ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, parte ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere la Corte di merito esaminato la circostanza che il lavoratore aveva “la passione del gioco del golf e, lavorando proprio nel ristorante di un Golf Club, pote(va) assecondare detto suo hobby, giocando sul campo ogni giorno, nelle ore libere dal lavoro” (così il ricorso, pagg. 6-7):

che il motivo è manifestamente inammissibile giacchè, avendo la sentenza impugnata confermato il giudizio di fatto già compiuto dal giudice di prime cure, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i vizi di cui al citato art. 360, n. 1-4 (art. 348-ter c.p.c., u.c.,), non essendo stata specificamente dedotta alcuna difformità tra gli accertamenti resi dal primo e dal secondo giudice (Cass. n. 26774 del 2016);

che il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 1.400,00, di cui euro 1.200,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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