Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18735 del 27/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 27/07/2017, (ud. 03/07/2017, dep.27/07/2017),  n. 18735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9232-2016 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARDEA

27, presso lo studio dell’avvocato POMPONI STUDIO LEGALE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI MECHELLI;

– ricorrente –

contro

N.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN TOMMASO

D’AQUINO 119, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE FAMIANI, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5533/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/07/2017 dal Consigliere Dott. DI VIRGILIO ROSA

MARIA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza depositata il 7/10/2015, la Corte d’appello di Roma in parziale accoglimento dell’appello proposto da M.G. ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha determinato nel 50% la quota spettante alla sig. M. della pensione di reversibilità erogata dall’Inps in favore di N.G., quale coniuge superstite di Ma.Gu..

La Corte, premesso il disposto di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 3, come novellato dal L. n. 54 del 1987, art. 13, tenuto conto di quanto affermato dalla Corte cost. nella pronuncia 419/1999 e visto l’orientamento di legittimità ormai consolidato, ha reso applicazione dei criteri correttivi del parametro numerico della durata del vincolo coniugale, considerando la durata del primo rapporto di tredici anni e del secondo, iniziato con convivenza more uxorio, di circa sedici anni, pervenendo alla quantificazione indicata.

Ricorre la sig. M. sulla base di un unico motivo.

Si difende con controricorso la sig. N..

Ambedue le parti hanno depositato memoria.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

L’unico motivo di ricorso, inteso a denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 3, presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.

Per dare sostanza al motivo, la ricorrente sostiene che la durata del vincolo coniugale tra il de cuius e la sig. N. sia stato di soli 9 giorni, ma in tal modo omette di dare conto della considerazione da parte della Corte del merito della durata del lungo periodo di convivenza more uxorio, tanto che la durata di detto secondo rapporto è stata considerata di circa sedici anni, tant’è che la Corte d’appello è passata a valutare i correttivi di detto dato.

E tale argomentare è conforme a diritto, come rilevato nella pronuncia 26358/2011, che ha affermato che la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza “more uxorio” non una semplice valenza “correttiva” dei risultati derivanti dall’applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale.

Nel resto, la parte intenderebbe ottenere una rivisitazione dei criteri utilizzati correttamente dal Giudice del merito per pervenire alla quantificazione della quota della pensione di reversibilità spettante alla parte.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3000,00, oltre Euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nell’ordinanza.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2017

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