Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18735 del 23/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/09/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 23/09/2016), n.18735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26675/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VALSESIA 40, presso lo studio dell’avvocato ANIELLO MARIA

D’AMBROSIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

CARMELO PARRELLO, GAETANO D’AMBROSIO, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 149/46/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 28/02/2012, depositata il 08/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’AGENZIA DELLE ENTRATE propone ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avvero la sentenza della CTR Campania n. 149/46/12, depositata l’8/05/2012/la quale aveva accolto l’appello presentato dal contribuente contro la sentenza della CTP di Caserta che aveva rigettato il ricorso proposto da A.A., medico convenzionato, avverso il diniego di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal (OMISSIS).

La CTR ha escluso la sussistenza di un’autonoma organizzazione che poteva giustificare l’applicazione dell’imposta IRAP.

L’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e art. 3, lett. C. Lamenta che erroneamente la Commissione ha sottovalutato i dati oggettivi delle caratteristiche organizzative del contribuente emergenti dalle dichiarazione dei redditi – costi dei beni strumentali, compensi a terzi, ammortamenti.

Con il secondo motivo deduce la contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Ritiene che la CTR non ha argomentato la sua decisione in relazione all’irrilevanza dei dati oggettivi, in particolare in relazione ai beni strumentali e ai compensi a terzi corrisposti dal contribuente.

Il contribuente ha resistito con controricorso, insistendo per il rigetto del ricorso.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Le Sezioni Unite n. 9451/2016, in relazione alla possibilità di applicare l’IRAP al professionista che si avvalga della collaborazione di un dipendente, hanno statuito che ricorre il presupposto dell’imposta quando il contribuente “si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Nell’affermare tale principio le S.U. hanno precisato che nessuna rilevanza può avere ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione “…l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico.” Ciò perchè “…Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”.

Orbene, la CTR ha escluso che la collaborazione part-time di un dipendente o l’esistenza di beni strumentali indispensabili per lo svolgimento dell’attività integrano il requisito dell’autonoma organizzazione e così facendo si è perfettamente uniformata ai principi espressi dalla giurisprudenza a Sezioni Unite di questa Corte.

Il secondo motivo è infondato.

Premesso che la contraddittorietà della motivazione ricorre sotto il vigore della vecchia formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando le ragioni poste alla base della decisione risultano insanabilmente contrastanti e razionalmente incompatibili, in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi e cioè del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione adottata (Cass. n. 8718/2005, Cass. n. 12446/2006, Cass. n. 14939/2012), nel caso in esame la CTR ha motivato la sua decisione stabilendo che “l’utilizzo di uno studio ove ricevere gli assistiti e dei mezzi strumentali indispensabili per l’esercizio di detta professione, con l’apporto, come nella fattispecie, di un solo collaboratore part-time, non possono modificare la natura del rapporto professionale convenzionato, nè costituire quell’autonoma organizzazione che giustificherebbe l’imposizione IRAP”.

Pertanto, la censura dell’Ufficio, nella parte in cui denuncia la contraddittorietà della motivazione in ordine ai dati oggettivi emergenti dalla dichiarazione, è palesemente infondata, avendo la CTR esplicitato le ragioni poste a base della decisione; ragion per cui non è dato ravvisare alcuna contraddittorietà nella stessa.

Sulla base delle considerazioni sopra svolte il ricorso va rigettato.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tenuto conto dei recenti interventi resi dalle S.U. in materia.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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