Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18735 del 19/08/2010

Cassazione civile sez. I, 19/08/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 19/08/2010), n.18735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 23,

presso l’avvocato SALERNI ARTURO, che la rappresenta e difende,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA, QUESTURA DI ROMA;

– intimati –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositato il

30/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato SALERNI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che L.N., cittadina del (OMISSIS), con ricorso del 12 giugno 2009, ha proposto ricorso per cassazione – deducendo quattro motivi di censura -, nei confronti del Prefetto di Roma e del Questore di Roma, avverso il decreto del Giudice di pace di Roma del 30 aprile 2008, con il quale il Giudice adito ha respinto il ricorso della L. avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale, emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Roma in data 12 febbraio 2008;

che il Prefetto di Roma ed il Questore di Roma, benche’ ritualmente intimati, non si sono costituiti ne’ hanno svolto attivita’ difensiva;

che il Giudice a quo ha cosi’ motivato la predetta decisione di rigetto: a) la ricorrente, nata in (OMISSIS), in quanto minorenne ma di eta’ superiore ai quattordici anni, era stata iscritta nel permesso di soggiorno della propria sorella affidataria, L.F., ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 1, e, al compimento della maggiore eta’ ((OMISSIS)), avrebbe dovuto richiedere un autonomo permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro o di salute, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 32, comma 1; b) la stessa ricorrente, avendo compiuto la maggiore eta’ durante la validita’ del permesso di soggiorno della sorella affidataria, scaduto in data 24 febbraio 2007, aveva l’obbligo di richiedere il predetto autonomo permesso di soggiorno; c) “non avendo agito in tal senso ed, oltretutto, non avendo dimostrato di aver presentato la richiesta di rinnovo, non potendo certo tale richiesta essere provata con testimoni, l’opponente si trova in una posizione irregolare amministrativa”; d) “… pertanto, non si e’ in presenza di un provvedimento che espella la straniera solo per la presentazione in ritardo della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, senza alcuna valutazione delle circostanze afferenti la posizione sociale dello straniero, ma si e’ in presenza di una mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno ben oltre un anno dopo la scadenza del permesso precedente 24 febbraio 2007 ed, addirittura, di oltre due anni rispetto al compimento della maggiore eta’ (OMISSIS), per l’adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 32.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

preliminarmente, che il ricorso proposto nei confronti del Questore di Roma deve essere dichiarato inammissibile sulla base del costante orientamento di questa Corte, secondo cui nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero spetta al prefetto, quale autorita’ che ha emesso il provvedimento impugnato, la legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio anche in fase di legittimita’ (cfr., ex plurimis, l’ordinanza n. 825 del 2010 e la sentenza n. 14293 del 2006);

che, con il primo motivo (con cui deduce: “Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione dell’art. 738 c.p.c.”), la ricorrente premesso che ella si era vanamente recata piu’ volte presso i competenti uffici per farsi rilasciare il permesso di soggiorno di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 2, che tale permesso le era stato rilasciato, gia’ scaduto, nella medesima data (12 febbraio 2008) nella quale le era stato notificato il decreto di espulsione, e che con il ricorso in opposizione avverso tale decreto aveva chiesto di provare per testimoni le predette circostanze -critica, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, il decreto impugnato, sostenendo che il Giudice a quo, a fronte di dette istanze istruttorie, avrebbe dovuto assumere quantomeno informazioni, ai sensi dell’art. 738 c.p.c., comma 3, sulle circostanze dedotte e, comunque, avrebbe motivato apoditticamente (“… non avendo dimostrato di aver presentato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, non potendo certo tale richiesta essere provata con testimoni -..”) in ordine all’inammissibilita’ della prova per testimoni sulle circostanze medesime;

che, con il secondo motivo (con cui deduce: “Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione dell’art. 13 comma 2, lett. b”), il ricorrente – richiamate le premesse in fatto di cui al precedente motivo, e premesso ancora che con l’atto di opposizione al decreto di espulsione aveva dedotto di versare in situazione di forza maggiore, a causa del comportamento della pubblica amministrazione che non le aveva mai rilasciato il permesso di soggiorno di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 2, – critica il decreto impugnato, sostenendo che il Giudice a quo ha erroneamente escluso che nella specie ricorresse il caso di forza maggiore;

che, con il terzo motivo (con cui deduce: “Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: mancata, contraddittoria o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio”), il ricorrente – richiamate ancora tutte le premesse in fatto di cui ai precedenti motivi – critica il decreto impugnato sotto il profilo del vizio di motivazione, sostenendo che il Giudice a quo ha omesso di considerare il punto decisivo della controversia concernente la circostanza del mancato rilascio del primo permesso di soggiorno;

che, con il quarto motivo (con cui deduce “Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione dell’art. 13 comma 2, lett. b e dell’art. 13, comma 2 bis”), il ricorrente – richiamate sempre le premesse in fatto di cui ai precedenti motivi – critica il decreto impugnato, per aver ritenuto che nella specie si versa in ipotesi di mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto le piu’ volte ricordate circostanze avrebbero condotto pianamente alla conclusione che si trattava della piu’ lieve ipotesi del ritardo nella richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;

che il Collegio ha stabilito di redigere la motivazione della sentenza in forma semplificata; che il primo motivo merita accoglimento;

che la fattispecie dedotta in giudizio e’ regolata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 2 – nella parte in cui dispone che “Al compimento del quattordicesimo anno di eta’, al minore iscritto nel permesso di soggiorno … dello straniero affidatario e’ rilasciato un permesso di soggiorno per motivi, familiari valido fino al compimento della maggiore eta’ …” -, e al D.Lgs. n. 286 del 1998, , art. 32, comma 1 – nella parte in cui stabilisce che “Al compimento della maggiore eta’, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all’art. 31, commi 1 e 2, … puo’ essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura”;

che, infatti, tale fattispecie e’ caratterizzata come affermato dal Giudice a quo – dalle circostanze che la L. e’ entrata in Italia in eta’ minore per ricongiungimento con la sorella affidataria L.F., ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, e che, scaduto – in data 24 febbraio 2007 – il permesso di soggiorno della sorella affidataria, la ricorrente aveva omesso di richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno, per i motivi di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 32, per “ben oltre un anno dopo la scadenza del permesso precedente 24 febbraio 2007 ed, addirittura, per oltre due anni rispetto al compimento della maggiore eta’ 18 settembre 2006”;

che con il motivo in esame, a fronte di tale incontestata situazione di fatto, la ricorrente deduce che, nonostante numerose richieste al competente ufficio della Questura di Roma – formulate di persona ed in presenza di testimoni -, non le era stato mai rilasciato il permesso di soggiorno cui aveva diritto successivamente al compimento del quattordicesimo anno di eta’, che tale permesso le era stato consegnato contestualmente alla notificazione del decreto di espulsione per il motivo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), e che il Giudice di pace ha illegittimamente negato ingresso alla prova per testimoni formalmente richiesta su tali circostanze, come del resto e’ confermato dallo stesso Giudice a quo che, sintetizzando il motivo di opposizione formulato dalla stessa ricorrente, da atto che questa aveva dedotto “di aver richiesto il permesso di soggiorno ma di non aver mai ricevuto alcuna risposta”;

che costituisce diritto vivente quello secondo cui, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di sessanta giorni dalla sua scadenza non consente l’espulsione automatica dello straniero, la quale puo’ essere disposta solo se la domanda sia stata respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, mentre il ritardo nella presentazione puo’ costituirne solo indice rivelatore nel quadro di una valutazione complessiva della situazione in cui versa l’interessato (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 7892 del 2003, pronunciata a sezioni unite, 5406 e 8549 del 2004, nonche’ l’ordinanza della Corte costituzionale n. 463 del 2005);

che, nella specie, la ricorrente – al compimento della maggiore eta’ – aveva diritto alla conversione del precedente permesso di soggiorno, per i motivi di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 32, comma 1, cioe’ per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per esigenze sanitarie o di cura;

che – una volta esclusa l’automaticita’ dell’adozione del decreto di espulsione per tardiva presentazione della domanda di rinnovo del precedente permesso di soggiorno -il Giudice a quo avrebbe dovuto ammettere ed assumere la prova orale dedotta dalla ricorrente sulle predette circostanze che avrebbero determinato detto ritardo, in quanto, secondo tali deduzioni, lo stesso ritardo veniva addebitato ad un precedente scorretto comportamento della pubblica amministrazione;

che infatti, secondo recente orientamento di questa Corte – condiviso dal Collegio -, in tema di espulsione amministrativa dello straniero per intervenuta scadenza del permesso di soggiorno oltre il limite temporale stabilito nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), il mancato rifiuto esplicito o per facta concludentia di ricevere l’istanza di rinnovo, ancorche’ tardivamente proposta, del permesso di soggiorno scaduto, puo’ integrare una situazione di addebitabilita’ all’amministrazione della permanenza illegale, ed essere idonea ad inibire l’esercizio del potere espulsivo fino alla definizione della richiesta, purche’ di tale comportamento dilatorio od ostruzionistico sia fornita piena prova, dovendosi reputare insufficiente la mera deduzione di esso (cfr. la sentenza n. 1907 del 2010);

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in riferimento al motivo in esame, con conseguenti assorbimento degli altri motivi e rinvio della causa al Giudice di pace di Roma, in persona di altro magistrato che, uniformandosi al qui ribadito principio di diritto, dovra’ accertare se, nella specie, sia configurabile un comportamento dilatorio od ostruzionistico, o comunque non collaborativo, dei competenti uffici della Questura di Roma, e provvedera’ anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Questore di Roma. Accoglie il primo motivo del ricorso proposto nei confronti del Prefetto di Roma, assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Roma, in persona di altro magistrato.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2010

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