Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18735 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 18735 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: CAMPESE EDUARDO

ORDINANZA
sul ricorso n. 23333/2015 r.g. proposto da:

OLD ESPRESSO s.r.l. in liquidazione (p. iva 02127271209), con sede in
Granarolo dell’Emilia (BO), alla via Matteotti n. 24, in persona del

pro tempore, rag. Stefano Bettin,

liquidatore e legale rappresentante

rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso,
dagli Avvocati Guido Foglia, Sergio Fulco e Matteo Mengoni, presso il cui
studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Delle (2uúttro

Fontane n,

– ricorrente contro
FALLIMENTO OLD ESPRESSO s.r.l. in liquidazione (p. iva 02127271209), in
persona del curatore, dott. Dante Loris Romeo, rappresentato e difeso,
giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato
Prof. Danno Galletti, unitamente al quale elettivamente domicilia in Roma,

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Data pubblicazione: 13/07/2018

alla via A. Bertoloni n. 55, presso lo studio dell’Avvocato Cristina
Bertoccini.
– controricorrente e
EQUITALIA CENTRO s.p.a. (p. iva 03078981200), con sede in Firenze, al
viale Matteotti n. 16, e FONDAZIONE ENASARCO (cod. fisc. 00763810587),

rappresentanti pro tempore.
– intimate nonché sul ricorso incidentale subordinato proposto da
FALLIMENTO OLD ESPRESSO s.r.l. in liquidazione, come sopra
rappresentata e difesa;

– ricorrente incidentale nei confronti di
OLD ESPRESSO s.r.l. in liquidazione, difeso come sopra;

– intimata e
EQUITALIA CENTRO s.p.a. e FONDAZIONE ENASARCO;

– intimate –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di BOLOGNA depositata il
25/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/2018
dal Consigliere dott. Eduardo Campese;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Anna Maria
Soldi, che ha concluso per l’estinzione del giudizio.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La Old Espresso s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per
cassazione, con due motivi, resistiti dalla sola curatela del proprio
2

M”

con sede in Roma, alla via Usodimare n. 31, in persona del rispettivi legali

fallimento, che ha formulato anche un motivo di ricorso incidentale
subordinato, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n.
1467/2015, depositata il 25 agosto 2015, reiettiva del reclamo ex art. 18
I.fall, dalla prima proposto contro la dichiarazione del suo fallimento
pronunciata dal tribunale di quella stessa città, il 26/29 maggio 2015, dopo
aver respinto, ritenendone insussistenti i necessari giustificati motivi, la

per il deposito, in relazione alla formulata domanda di concordato cd. in
bianco, della corrispondente proposta, del piano e della documentazione di
cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo.
1.1. Non hanno spiegato difese Equitalia Centro s.p.a. e la Fondazione
Enasarco.
2. La trattazione del ricorso è stata fissata in pubblica udienza e non
sono state depositate memorie ex art. 378 cod. proc. civ..
3. Il Collegio rileva che, successivamente alle comunicazioni relative alla
fissazione dell’udienza, è stato depositato in cancelleria, dalla Old Espresso
s.r.l. in liquidazione, un atto di rinuncia al ricorso, cui ha poi aderito il
Fallimento controricorrente, «con richiesta di integrale compensazione delle
spese di lite», sul presupposto di «non avere più interesse a coltivare il
ricorso».
3.1. L’atto è sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti e dai loro
difensori, sicchè risulta conforme a quanto prescritto dall’art. 390 cod. proc.
civ. ed impone la declaratoria di estinzione dell’intero procedimento (attesa
la natura meramente subordinata del ricorso incidentale della menzionata
curatela), senza necessità di statuizione sulle spese, giusta l’art. 391, ultimo
comma, cod. proc. civ..
P. Q. M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile
della Corte Suprema di cassazione, il 24 maggio 2018.

richiesta di proroga del termine assegnatole ex art. 161, comma 6, I.fall.

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