Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18734 del 27/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 27/07/2017, (ud. 05/05/2017, dep.27/07/2017),  n. 18734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17011-2015 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

AGATA MARIA MAIRA;

– ricorrente –

contro

D.G.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE IACONA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4/2015 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA,

depositata il 20/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. ACIERNO MARIA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza non definitiva n. 285/2010 il Tribunale di Caltanissetta ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra D.G.A.M. e C.C., e con la sentenza definitiva n. 620/2013 ha proceduto all’affido condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, disponendone la residenza prevalente presso il domicilio materno e disponendo che il padre avesse facoltà di incontrare la figlia secondo la libera volontà espressa da quest’ultima. Avverso tale pronuncia ha proposto appello la D.G., lamentando l’erroneità della sentenza laddove aveva disposto l’affido condiviso della figlia minore, chiedendo di disporre l’affidamento esclusivo della figlia in capo a se stessa, di statuire l’obbligo dell’appellato di versare la somma mensile di Euro 500 quale contributo al mantenimento della figlia minore, nonchè di porre a carico dell’appellato l’obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie nell’interesse della minore.

L’appellato ha chiesto il rigetto dell’appello nonchè la riduzione dell’assegno per il mantenimento della figlia minore a Euro 200 mensili. Con sentenza n. 4/2015 la Corte d’appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale di Caltanissetta, ha disposto l’affidamento della minore C.A. alla madre D.G., ha posto a carico del C. l’obbligo di versare un assegno, quale contributo al mantenimento della figlia, di Euro 300 mensili, nonchè l’obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie e necessarie per la figlia, sulla base delle ragioni che seguono.

In merito all’affidamento esclusivo della minore in capo alla madre, si osserva che pur non dovendosi ritenere che lo stato di conflittualità tra i genitori sia ostativo all’affido condiviso, tuttavia, in concreto, la soluzione dell’affido esclusivo deve preferirsi perchè, dalle dichiarazioni rese dalla minore tredicenne, confermate sotto il profilo fattuale da quelle del padre, è emerso che la stessa non ha mai frequentato l’appellato e di non volerlo incontrare, essendo persona per lei estranea. Si tenga conto, inoltre, che la figlia, nata successivamente al deposito del ricorso per separazione, non ha sostanzialmente mai visto e frequentato il padre. Al di là delle cause, la Corte ritiene che la soluzione scelta sia più consona ad un equilibrato sviluppo psicofisico della minore, salva la previsione di un percorso terapeutico dei genitori al fine di verificare la possibilità di limitare la conflittualità e favorire un rapporto con la minore. In merito, infine, al quantum dell’assegno di mantenimento, tenuto conto delle aumentate esigenze della minore in ragione della sua crescita, è stato confermato l’assegno di mantenimento stabilito in sede separazione nel 2004; inoltre, stante la sostanziale identità delle posizioni reddituali, il contributo del padre alle spese straordinarie e necessarie della figlia minore dovrà essere pari al 50%.

Avverso tale pronuncia, C.C. ricorre per cassazione sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso, accompagnato da memoria adesiva alla proposta di decisione, la D.G..

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 337 ter c.c. e della L. n. 898 del 1970, art. 6, per avere la Corte d’appello fondato la decisione sull’affido esclusivo solo sulle dichiarazioni della minore senza entrare nel merito delle specifiche capacità educative dei due coniugi.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 148 e 316 bis c.c., nella parte in cui, in riforma della sentenza del tribunale, viene stabilito un assegno di mantenimento di entità maggiore rispetto a quello fissato in primo grado.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto la Corte d’appello ha valutato – soprattutto alla stregua delle dichiarazioni della minore e, in via residuale, sulla base della assenza di rapporti padre-figlia – che l’affido condiviso possa arrecare pregiudizio all’interesse della minore stessa, tenuto conto anche della sua età e capacità di discernimento. Tali due elementi sono stati ritenuti, con giudizio insindacabile, assorbenti rispetto alle capacità genitoriali del ricorrente, peraltro non messe in dubbio dal regime dell’affidamento disposto, in quanto non limitativo della titolarità della responsabilità genitoriale.

Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile in quanto tende a richiedere a questa Corte un riesame nel merito dei fatti di causa, di cui in questa sede è radicalmente precluso l’esame e la valutazione (Cass. n. 21439 del 2015).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in Euro 3000 per compensi, 100 per esborsi, oltre accessori di legge.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2017

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