Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18734 del 19/08/2010

Cassazione civile sez. I, 19/08/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 19/08/2010), n.18734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO

VALENZIANI 5, presso l’avvocato ALESSANDRO LATTANZI, rappresentato e

difeso dall’avvocato BARBA AMERICO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI BRINDISI;

– intimata –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di BRINDISI, depositata il

10/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che F.I., cittadino del (OMISSIS), con ricorso del 12 marzo 2009, ha proposto ricorso per cassazione – deducendo tre motivi di censura -, nei confronti del Prefetto di Brindisi, avverso il decreto del Giudice di pace di Brindisi del 10 dicembre 2008, con il quale il Giudice adito ha respinto il ricorso del F. avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale, emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Brindisi in data 21 ottobre 2008;

che il Prefetto di Brindisi, benche’ ritualmente intimato, non si e’ costituito ne’ ha svolto attivita’ difensiva;

che il Giudice a quo ha cosi’ motivato la predetta decisione di rigetto: a) il ricorrente e’ stato espulso dal territorio dello Stato con accompagnamento alla frontiera, perche’ rintracciato, in data 21 ottobre 2008, “sprovvisto di qualsiasi documento di ingresso regolare e di permesso di soggiorno sul territorio nazionale”; b) quanto all’eccezione – secondo cui il provvedimento di espulsione non aveva motivato le ragioni, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 14, del divieto di reingresso nel territorio dello Stato per la durata di dieci anni (anziche’ di cinque anni), nonostante sussistessero le condizioni per la previsione del periodo piu’ breve -, il dovere di motivazione e’ imposto per la previsione del divieto piu’ breve e non per quello decennale, che costituisce effetto tipico ordinario del provvedimento di espulsione e, comunque, nella specie, risultava espressamente motivata anche l’insussistenza delle condizioni per la previsione del periodo di divieto piu’ breve; c) quanto all’eccezione – secondo cui il provvedimento di espulsione avrebbe dovuto essere motivato per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), anziche’ per quella di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a) -, “il decreto prefettizio e’ motivato con il fatto che lo straniero in questione era, al momento dell’espulsione, privo di valido titolo per il regolare ingresso e soggiorno sul territorio nazionale”, tale motivazione comprendendo anche la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), “verificatasi nel caso in esame, in quanto il ricorrente si era trattenuto nel territorio dello Stato senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto. Detta motivazione, pertanto, si ritiene sufficiente a giustificare l’espulsione e prevalente sulla errata e superflua citazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a), contenuta nel verbale di notifica del decreto di espulsione”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo (con cui deduce: “Omessa ed insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”), il ricorrente premesso che egli era entrato nel territorio dello Stato in data 6 marzo 2008, munito di regolare visto di ingresso Schengen valido dal 5 marzo al 4 settembre 2008, e che la motivazione contenuta nel decreto di espulsione, cioe’ “privo di valido titolo per il regolare ingresso e soggiorno sul territorio nazionale” poteva riferirsi a tutte le ipotesi di espulsione previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, e che tuttavia, nella specie, tale motivazione non poteva che riferirsi all’ipotesi di espulsione prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), in relazione all’art. 5, comma 2, dello stesso d.lgs., vale a dire alla “omessa richiesta di soggiorno entro otto giorni dall’ingresso nel territorio nazionale” – critica la motivazione del decreto impugnato, sostenendo che il Giudice a quo, a fronte della censura di genericita’ rivolte al decreto di espulsione, avrebbe dovuto addurre argomenti specifici atti a «suffragare il convincimento che l’assenza di valido titolo di soggiorno fosse da ricondurre solo alla omessa richiesta del permesso di soggiorno, e non anche a tutte le altre ipotesi espulsive contemplate dal t.u. imm.”;

che, con il secondo motivo (con cui deduce: “Nullita’ della decisione per extrapetizione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”), il ricorrente – richiamate le premesse di cui al precedente motivo critica il decreto impugnato, sostenendo che il Giudice a quo ha pronunciato su materia estranea all’oggetto del giudizio, affermando che, diversamente dall’ipotesi menzionata nel decreto di espulsione (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a), la fattispecie corrispondeva a quella prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b);

che, con il terzo motivo (con cui deduce: “Omessa ed insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sotto altri profili”), il ricorrente critica il decreto impugnato – nella parte in cui afferma che la motivazione del decreto di espulsione per l’omessa richiesta del permesso di soggiorno “si ritiene sufficiente a giustificare l’espulsione e prevalente sulla errata e superflua citazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a), contenuta nel verbale di notifica del decreto di espulsione” -, sostenendo che il Giudice a quo ha omesso di motivare sul punto decisivo della controversia concernente l’obbligo di traduzione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7;

che il Collegio ha stabilito di redigere la motivazione della sentenza in forma semplificata;

che il ricorso e’ inammissibile: quanto ai primi due motivi, per mancanza di autosufficienza, e, quanto al terzo motivo, per la novita’ della questione dedotta;

che – con riferimento ai primi due motivi -, secondo diritto vivente (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 23019 del 2007 e 28547 del 2008, nonche’ l’ordinanza n. 7161 del 2010, tutte pronunciate a sezioni unite), quanto al ricorso per cassazione, a seguito della sostituzione dell’art. 366 c.p.c. e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, – ad opera, rispettivamente, del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, artt. 5 e 21 il combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4; 2) la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso e della sede processuale nella quale essi siano stati prodotti (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6); 2) il deposito degli stessi in sede di legittimita’ (art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4); con la conseguenza che tali prescrizioni devono considerarsi rispettate: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo di parte, purche’ nel ricorso si specifichi che il fascicolo e’ stato prodotto e la sede in cui il documento e’ rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento e’ prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimita’ o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento;

che tale diritto vivente vale certamente anche per il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento del giudice di pace che decide l’opposizione al decreto di espulsione, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 bis, comma 4;

che, nella specie, il predetto diritto vivente non risulta rispettato;

che, infatti, il ricorrente – pur menzionando nel ricorso una serie di documenti (decreto di espulsione, visto d’ingresso Schengen uniforme) – non da “specifica” indicazione ne’ della loro produzione e della sede processuale nella quale essi siano stati prodotti, ne’ del deposito degli stessi in sede di legittimita’ unitamente al ricorso, e – soprattutto – non riporta il testo integrale di detto decreto di espulsione in relazione al quale si muovono le critiche prevalenti alla motivazione del decreto impugnato;

che tali omissioni – le quali, in violazione dei principi di diritto sopra richiamati, privano di autosufficienza il ricorso – impediscono oltretutto l’esame del nucleo delle censure formulate dal ricorrente, che attengono alla questione se il decreto di espulsione del F. fosse stato realmente emesso per la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), nonostante che, in detto decreto, fossero elencati otto motivi di espulsione non contenesse l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato, contenendo invece l’ordine del questore di accompagnamento alla frontiera;

che – con riferimento al terzo motivo -, lo stesso e’ inammissibile, perche’ pone una questione – l’obbligo di traduzione del decreto di espulsione, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, – che deve considerarsi nuova;

che, infatti, detta questione non risulta trattata dal Giudice a quo, ne’ peraltro il ricorrente deduce se, dove e quando l’avesse posta dinanzi a tale Giudice;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2010

 

 

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