Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18734 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 18734 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: DI MARZIO PAOLO

Data pubblicazione: 13/07/2018

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10090/2014 R.G. proposto dalla

Arcari Onorina S.n.c. di Corvo Domenico & C.”, in persona del

legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di
mandato steso in calce al presente ricorso, dall’Avv.to Salvatore Di
Pardo del Foro di Campobasso, ed elettivamente domiciliata presso la
Regus Business Centres Italia S.r.l., alla piazza del Popolo n. 18 in
Roma;

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– ricorrente –

contro
Corvo Vitantonio, rappresentato e difeso, giusta procura speciale
stesa in calce al controricorso, dall’Avv.to Giuseppe De Rubertis, del
Foro di Campobasso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’Avv.to Vincenzo Ioffredi, alla via della Giuliana n. 18 in Roma;

avverso la sentenza n. 341 dell’11.12.2013, pronunciata dalla Corte
d’Appello di Campobasso e depositata il 30.12.2013;
lette le conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero, dott.
Lucio Capasso, il quale ha chiesto la pronuncia di inammissibilità per
proposizione tardiva del ricorso per cassazione;
ascoltata la relazione svolta, nella camera di consiglio del 10 maggio
2018, dal Consiglier Paolo Di Marzio;
la Corte osserva:

FATTI DI CAUSA
Vitantonio Corvo, in ragione delle precarie condizioni di salute, con
lettera raccomandata spedita il 14.4.2006, e recapitata il 18.04.2006,
comunicava alla “Arcari Onorina S.n.c. di Corvo Domenico & C. “con
sede in Sepino (CB), di cui era socio, la propria volontà di recedere
dal rapporto societario e chiedeva, pertanto, la liquidazione della
quota di propria spettanza. Domenico Corvo, Eugenio Corvo,
Annunziata Rinalducci, Walter Corvo e Mario Corvo, nella loro qualità
di soci della “Arcari Onorina S.n.c. di Corvo & C. “, procedevano in
data 7.09.2006 alla stesura di una scrittura privata autenticata, a
mezzo della quale veniva formalmente approvato il valore della quota
di liquidazione del socio recedente in Euro 50.185,61. Nella stessa
scrittura privata veniva precisato, peraltro, che l’entità di detta
somma sarebbe stata rivista all’esito di una valutazione circa la reale
situazione patrimoniale della società. Il pagamento sarebbe dovuto

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– controrkorrente –

avvenire, ex art. 2289, comma quarto, cod. civ., entro il giorno
18.10.2006, ovvero entro sei mesi dal giorno in cui si era verificato lo
scioglimento del rapporto. A seguito di numerosi solleciti, che non
avevano sortito esito, il Corvo adiva il Tribunale di Campobasso
affinché venisse ingiunto alla S.n.c. Arcari il pagamento della somma
originariamente concordata, Euro 50.185,61, oltre interessi e spese

monitorio, che era notificato alla debitrice in data 23.02.2007.
Avverso il decreto ingiuntivo la società, in persona del suo legale
rappresentante Domenico Corvo, spiegava opposizione contestando la
pretesa creditoria del Corvo sulla base di molteplici motivi.
L’opponente asseriva che il recesso non era stato attuato
validamente, in quanto la comunicazione del 14.04.2006 era stata
indirizzata solo alla società Arcari (persona giuridica) e non anche a
tutti i soci (persone fisiche) della medesima, in violazione dell’art.
2285 cod. civ. Sosteneva, inoltre, che l’operatività del recesso non
era stata preceduta, ex art. 2285 cod. civ., dal termine di preavviso
di tre mesi. Ancora, il credito liquidatorio del Corvo non era esigibile
in quanto, giusta scrittura privata redatta dai soci il 7.09.2006, il
valore della quota avrebbe dovuto essere (definitivamente)
determinato solo previa detrazione di eventuali debiti del recedente
nei confronti della società, e previa verifica di attività, passività,
dividendi e qualsiasi altra somma conferita al socio recedente
nell’ultimo quinquennio. Il preteso credito azionato dal socio,
comunque, risultava errato nell’ammontare, in quanto avrebbe
dovuto essere detratta la somma di Euro 40.500,00, relativa ad
acconti sugli utili, percepiti dallo stesso Corvo Vitantonio nel periodo
compreso fra il 1°.01.2003 e la data del recesso, e doveva sottrarsi
anche l’importo di Euro 1.700,79, rappresentata dall’anticipo imposte
versato dalla società sulla quota proporzionale di partecipazione di
Vitantonio Corvo, oltre Euro 3.846,61 he erano anch’essi da detrarsi

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legali. Il Tribunale accoglieva l’istanza ed accordava il provvedimento

in quanto quota di partecipazione ad un debito fuori bilancio.
Istaurato il contraddittorio, il giudizio proseguiva con il deposito delle
memorie di parti e l’espletamento di c.t.u. contabile, al fine di stimare
la quota di spettanza del socio uscente sul fondamento della reale
situazione patrimoniale della società. All’esito della c.t.u., il giudice di
primo grado riteneva corretto detrarre, dall’importo determinato in

senza tuttavia detrarre: né l’anticipazione in conto di liquidazione, né
l’ammontare della distribuzione degli utili effettuata in favore del
Corvo per gli anni 2003, 2004 e 2005.
Il Tribunale di Campobasso, pertanto, accogliendo parzialmente
l’opposizione a decreto ingiuntivo, con sentenza definitiva n. 639,
depositata in data 6.11.2009, revocava il provvedimento monitorio,
condannando la S.n.c. Arcari al pagamento in favore del Corvo di
Euro 46.339,20, oltre interessi legali a far data dal 19.10.2006 sino al
soddisfo. Il Giudicante motivava la propria decisione sulla base della
inesistenza di una quietanza, o altra prova, che documentasse
l’effettiva ricezione delle somme, che la società affermava di avergli
corrisposto, da parte del socio uscente. Il Tribunale chiariva che non
poteva considerarsi avere valore di prova la registrazione degli utili
nella denuncia dei redditi, atteso che tale voce ai fini fiscali è
informata al principio di competenza e non a quello di cassa, ed
essendo pacifico che i debiti nei confronti dei soci risultano, piuttosto,
dalle dichiarazioni dell’amministratore della società.
La società debitrice proponeva impugnazione innanzi alla Corte di
Appello di Campobasso, chiedendo che la somma liquidata dal giudice
di prime cure venisse decurtata di ulteriori Euro 22.000,00, somma
che il Corvo aveva già percepito quale anticipazione in conto di
liquidazione, nonché di euro 18.501,00, somma versata al socio
receduto a titolo di pagamento in conto utili, così come risultante
anche dal libro giornale e dal bilanc della società. La società

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via provvisoria dalle parti in Euro 50.185,61, i debiti fuori bilancio,

debitrice si doleva anche della mancata ammissione, da parte del
Tribunale, della prova orale articolata, mediante richiesta della
testimonianza del proprio fiscalista Bernardo Angelo, diretta a
comprovare che al Corvo erano già stati versati gli utili relativi agli
anni dal 2003 al 2005. Si costituiva Corvo Vitantonio, il quale
chiedeva alla Corte territoriale molisana il rigetto dell’avverso ricorso

l’accertamento e la declaratoria di nullità della riassunzione del
giudizio operata dall’opponente società, con conseguente estinzione
del procedimento e formazione del giudicato sul provvedimento
monitorio. Con riguardo all’appello incidentale la Corte di merito,
valutando la questione della contestata intempestività della
costituzione dell’opponente, ha osservato che

-la giurisprudenza

sorta sull’art. 645 c.p.c. ha da sempre ritenuto che «nel procedimento
di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione alla metà dei termini
di comparizione, prevista dall’art. 645, comma 2, c.p.c., è rimessa
alla facoltà dell’opponente e, nel solo caso in cui questi se ne sia
effettivamente avvalso, risultano conseguentemente ridotti alla metà
anche i termini di costituzione» (…) Deve dunque ritenersi che la
dimidiazione dei termini prevista dall’art. 2, comma terzo, d.lgs. n. 5
del 2003, è facoltativa e non obbligatoria, rispondendo all’interesse
della parte istante la possibilità di avere una più celere decisione di
merito. In tal senso, deve ritenersi che la modifica introdotta dall’art.
4 d.Ig. 6 febbraio 2004, n. 37 – con la quale sono state soppresse,
nell’art. 3, comma 1, d.gl. n. 5 del 2003, le parole «ovvero entro
cinque giorni nel caso di abbreviazione dei termini a norma dell’art.
163-bis, comma 2, c.p.c.» – deve essere intesa nel senso che anche
in caso di abbreviazione dei termini, il termine di costituzione
dell’attore è sempre di 10 giorni ” (sent. C. d’A. pp. 6 e 7). In
conseguenza, la Corte di Appello di Campobasso ha rigettato l’appello
incidentale proposto da Corvo Vitantonio.

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e proponeva pure appello incidentale, a mezzo del quale domandava

Pronunciando sull’appello principale, poi, in merito all’inclusione della
posta relativa all’anticipazione di liquidazione nella denunzia dei
redditi, la Corte territoriale ha ritenuto che, a fronte della specifica
eccezione proposta dall’appellato, la società appellante non avesse
proposto repliche altrettanto specifiche, ed idonee a dimostrarne
l’infondatezza. Valutava, inoltre, prive di significanza giuridica talune

informale dei rapporti societari, al fine di smentire la motivazione
della sentenza impugnata. In ordine alla determinazione del valore
della quota del socio uscente, aderendo alla decisione del Tribunale,
la Corte territoriale ha reputato che l’ammissione della prova
testimoniale, al di fuori dei limiti di valore previsti dalla legge, risulti
poco opportuna quando la causa è di sensibile valore monetario -e,
soprattutto, quando l’amissione stessa servirebbe a supplire il
disordine gestionale della società “(sent. C. d’A. p. 10). La Corte di
Appello di Campobasso ha, quindi, respinto l’appello proposto dalla
Arcari Onorina S.n.c., ed ha confermato integralmente la sentenza
appellata, reputando corretta la statuizione del giudice di prime cure
tanto sulla quantificazione dell’importo da detrarre dal valore della
quota, quanto sulla efficacia del recesso, nonché sull’indicazione del
termine di decorrenza degli interessi da calcolarsi sulla quota da
corrispondere al socio recedente.
Avverso la decisione della Corte d’Appello di Campobasso ha proposto
ricorso per cassazione la Arcari Onorina S.n.c. affidandosi a quattro
motivi. Resiste con controricorso Vitantonio Corvo.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. – 1.2. – La ricorrente società, con il primo ed il secondo motivo
di impugnazione, proposti ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5,
cod. proc. civ., e dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.,
contesta alla Corte territoriale la violazion41 falsa applicazione

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allegate circostanze, quali l’entità del reddito dell’appellato e la natura

dell’art. 2710 cod. civ., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo
per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per aver
trascurato che nella stessa denuncia dei redditi di Corvo Vitantonio
risultava annotato l’importo di Euro 18.501,00, corrisposti dalla Snc
Arcari e ricevuti dall’odierno controricorrente a titolo di liquidazione
degli utili percepiti dalla società. L’impugnante si duole, altresì, del

contabile della società, correttamente tenuta, nonché versata in atti
sin dal primo grado di giudizio, è stata genericamente ritenuta dal
giudice di seconde cure ‘priva di qualsiasi significazione’.

1.3. – Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,
comma primo, n. 5, cod. proc. civ., l’impugnante censura la Corte di
merito per essere incorsa nel vizio di ‘insufficiente e contraddittoria
motivazione’, avendo ritenuto di dover porre a carico della società
debitrice un onere della prova irragionevole, tenuto conto della natura
di società di persone della Snc Arcari, consistente nel dimostrare la
conoscenza formale da parte del Corvo della contabilità societaria.

1.4. – La società ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione,
introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.,
lamenta poi la mancata ammissione da parte del Tribunale, domanda
poi reiterata anche in grado di appello, della prova testimoniale
richiesta dalla società al fine di dimostrare che gli utili relativi al
triennio 2003-2005 erano stati effettivamente versati al socio
Vitantonio Corvo.

Non sussistono le condizioni per addivenire ad una pronuncia sul
merito del giudizio. Occorre, infatti, esaminare una questione
preliminare, evidenziata con chiarezza nel suo scritto difensivo dal
controricorrente, le cui critiche sono tate peraltro ritenute

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conseguente vizio di motivazione, laddove la documentazione

condivisibili dal Pubblico Ministero nelle conclusioni scritte che ha
depositato.
Invero, dalla documentazione prodotta in copia dal controricorrente,
nel corpo del suo scritto difensivo, si evince che l’Ufficiale Giudiziario
addetto all’U.N.E.P. presso la Corte di Appello di Campobasso ha
notificato, a richiesta come in atti, copia della sentenza impugnata n.

persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Domenico Corvo,
e per essa al suo difensore, l’Avv.to Giancarlo D’Uva, in data
16.01.2014. Tenuto conto della natura del vizio denunciato, questa
Corte ha ritenuto di accedere al fascicolo processuale, traendo
puntuale conferma delle affermazioni del controricorrente.
Pertanto, la notifica è avvenuta regolarmente, nel domicilio eletto
dalla società in Campobasso, alla P.zza Gabriele Pepe, n. 32 presso e
nello studio del difensore, mediante consegna nelle mani proprie di
quest’ultimo, l’Avv.to Giancarlo D’Uva;
La predetta notifica risultava, pertanto, idonea a determinare la
decorrenza del termine breve di impugnazione di cui all’art. 325,
comma secondo, cod. proc. civ. anche per il notificante (Cass. S.U.,
sent. 19/11/2007, n. 23829).
Ne consegue, poiché il ricorso per cassazione è stato avviato per la
notificazione all’Avv.to Salvatore Di Pardo, procuratore della Snc
Arcari Onorina, mediante spedizione a mezzo del servizio postale in
data 21.03.2014, corrispondente a quella indicata dal timbro postale,
la stessa impugnazione risulta all’evidenza tardiva, in quanto
notificata oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della
sentenza di appello, che era regolarmente avvenuta il giorno
16.01.2014.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso introdotto dalla S.n.c. Arcari
Onorina, per tardività della sua proposizione.

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341/2013 alla “Arcari Onorina S.n.c. di Corvo Domenico & C. “, in

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in
dispositivo.

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla S.n.c. Arcari
Onorina

di Corvo Domenico & C., in persona del legale

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di
Vitantonio Corvo, e le liquida in complessivi Euro 4.000,00 per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,
agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1
bis.
11”
Così deciso in Roma, il 10 Pia-Fall 2018.

rappresentante pro tempore.

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