Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18734 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. II, 10/09/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 10/09/2020), n.18734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20160/2019 proposto da:

B.M., rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE

BRIGANTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2987/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.M., cittadino della (OMISSIS), chiese alla Commissione Territoriale di Ancona il riconoscimento della domanda di protezione internazionale nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto di rilascio di un permesso umanitario.

1.1. La domanda venne rigettata in sede amministrativa; il provvedimento di diniego venne confermato in primo grado ed in appello, con sentenza della Corte d’Appello di Ancona del 17.1.2018.

1.2. Il B. aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese per il timore di essere arrestato per l’omicidio dello zio, che era avvenuto in condizioni di legittima difesa, e di essere condannato alla pena di morte.

1.3. La corte di merito ha ritenuto il racconto intrinsecamente inattendibile perchè generico, privo di riscontri oggettivi e di riferimenti temporali precisi, nonostante l’agevolazione probatoria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Non ha ritenuto sussistente i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sulla base delle informazioni reperite sui siti internazionali. Quanto alle ipotesi di cui all’art. 14, lett. a) e b) del medesimo D.Lgs., nonostante la genericità della censura, ha osservato che il ricorrente, ove l’omicidio fosse stato commesso in condizioni di legittima difesa, sarebbe stato assolto, mentre, in assenza della causa di giustificazione, la protezione non poteva essere concessa, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 16, comma 1, lett. b).

1.4. La corte di merito non ha ravvisato i presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in assenza di particolari condizioni di vulnerabilità e di un effettivo radicamento nel nostro Paese, non integrato dalla frequenza scolastica e dallo svolgimento di attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo determinato.

2.Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso B.M., sulla base di tre motivi.

2.1. Il Ministero dell’interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato alle controparti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35,artt. 112,132 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e, in subordine il vizio motivazionale per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Si contesta che la valutazione circa l’assenza di credibilità fosse priva di motivazione, che richiamerebbe le motivazioni adottate dal Tribunale, senza alcun riferimento alla situazione esistente nel Paese di origine ed alla condizione del sistema carcerario in Guinea. Contesta l’argomentazione della corte di merito secondo cui, in caso di legittima difesa il ricorrente sarebbe stato assolto, mentre, in caso di condanna per il reato di omicidio, avrebbe operato la legittima difesa, perchè contraria al principio affermato dalla Corte di Giustizia del 13.9.2018 secondo cui, al fine di ritener operante la causa di esclusione, la gravità del fatto va valutata sulla base del caso concreto e delle circostanze in cui è stato commesso. Nella specie, mancherebbe qualunque indicazione sulla gravità dell’illecito e le circostanze del fatto.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2,10 e 32 Cost., D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 19, 13, 27 e 32 e dell’art. 16 della Direttiva Europea N. 2013/32, artt. 115 e 117 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5,6,7 e 14 e del T.U. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2; il ricorrente contesta l’omissione del dovere di cooperazione istruttoria per avere la corte omesso di accertare i fatti esposti secondo le informazioni relative al paese d’origine, richiamando il provvedimento del Tribunale; avrebbe, invece, dovuto acquisire informazioni dalle autorità locali per verificare la pendenza di un procedimento giudiziario a carico del ricorrente ed accertare le condizioni carcerarie in Guinea. Deduce, inoltre, l’assenza di riferimento a fonti aggiornate per la verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria e del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari nonchè l’omissione del giudizio comparativo per verificare se il rientro in Guinea possa compromettere i suoi diritti fondamentali.

3.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 46 della Direttiva Europea N. 2013/32 perchè non sarebbe stato assicurato al ricorrente un’effettiva tutela dei suoi diritti fondamentali.

4. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

4.1. Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, disciplina il procedimento cui l’organo giudicante è tenuto ad attenersi al fine di valutare la credibilità del ricorrente nel caso in cui lo stesso non fornisca adeguato supporto probatorio alle circostanze poste a fondamento della domanda di protezione internazionale.

4.2. Tra i criteri di valutazione menzionati, la disposizione de qua contempla espressamente quello della coerenza e plausibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente la protezione internazionale.

4.3. Secondo il principio costantemente affermato da questa Corte, infatti, in materia di protezione internazionale, il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, n. 21142).

4.4. L’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati. La valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate (Cassazione civile sez. VI, 30/10/2018, n. 27503)

4.5. La corte di merito ha fondato la decisione sull’assenza di credibilità intrinseca del richiedente asilo, sulla base dei parametri previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, perchè il racconto è stato considerato generico e privo di riscontri oggettivi e di riferimenti temporali precisi, sicchè non aveva compiuto alcun ragionevole sforzo per circostanziare la domanda.

4.6. Del tutto legittima è motivazione della sentenza d’appello “per relationem”, avendo il giudice del gravame dato conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze potesse ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente (Cassazione civile sez. I, 05/08/2019, n. 20883).

4.7. Quanto, poi, alla censura concernente l’inadempimento del dovere di cooperazione istruttoria di cui si sarebbe reso responsabile l’organo di merito, in violazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’eventuale esito negativo della valutazione di credibilità, coerenza intrinseca e attendibilità della versione resa dal richiedente la protezione internazionale inibisce l’attivazione del dovere di cooperazione istruttoria facente capo all’organo giudicante (Cassazione civile sez. I, 30/08/2019, n. 21889; Cassazione civile sez. I, 22/02/2019, n. 5354).

4.8. A fronte di tanto, considerata l’assenza di credibilità ravvisata dal Giudice di merito nella versione resa dal richiedente la protezione internazionale, risulta infondata la censura di parte ricorrente volta a denunciare il mancato adempimento del dovere di cooperazione istruttoria da parte della Corte d’appello di Ancona in relazione al sistema carcerario in Guinea. E’ pertanto ultronea e sovrabbondante l’affermazione della corte di merito secondo cui, nell’ipotesi in cui il fatto fosse stato commesso per legittima difesa il ricorrente sarebbe stato assolto, mentre, in caso di condanna ad un reato di omicidio, avrebbe operato la legittima difesa. Non essendo credibile la narrazione dei fatti da parte del ricorrente, nessuna indagine doveva essere compiuta in ordine alla sussistenza di cause ostative, previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 10 e 16, come interpretati dalla Corte di Giustizia con sentenza del 13.9.2018 secondo cui, al fine di ritener operante la causa di esclusione dalla protezionale, la gravità del fatto deve essere valutata sulla base del caso concreto e delle circostanze in cui è stato commesso.

4.9. Quanto alla sussistenza di uno stato di violenza interna generalizzata, la corte di merito ha preso in esame le informazioni relative al paese d’origine, nè il ricorrente ha prospettato una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice (Cassazione civile sez. I, 21/10/2019, n. 26728).

4.10. Sono altresì infondate le censure relative al mancato rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, applicabile ratione temporis, in conformità a quanto disposto da Cass., Sez. Un. 29459 del 13/11/2019, essendo stata la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno proposta prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018. La protezione umanitaria rappresenta una misura atipica e residuale, volta a tutelare situazioni che, seppur non integranti i presupposti per il riconoscimento delle forme tipiche di tutela, si caratterizzino ugualmente per la condizione di vulnerabilità in cui versa il richiedente la protezione internazionale.

4.11. L’accertamento della summenzionata condizione di vulnerabilità avviene, in ossequio al consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. civ., sez. I, 15/05/2019 n. 13088; Cass. civ., sez. I, n. 4455 23/02/2018, Rv. 647298 – 01), alla stregua di una duplice valutazione, che tenga conto, da un lato, degli standards di tutela e rispetto dei diritti umani fondamentali nel Paese d’origine del richiedente e, dall’altro, del percorso di integrazione sociale da quest’ultimo intrapreso nel Paese di destinazione.

4.12. Le Sezioni Unite hanno consolidato l’indirizzo espresso dalle Sezioni Semplici, secondo cui occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto nel nostro Paese, isolatamente ed astrattamente considerato (Cassazione civile sez. un., 13/11/2019, n. 29459).

4.13. Ebbene, il Giudice territoriale, nel rigettare la domanda volta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha puntualmente valutato entrambe le condizioni menzionate, ritenendo che, sebbene il ricorrente avesse effettivamente intrapreso un percorso di integrazione sociale nel territorio italiano, con lo svolgimento di attività lavorativa a tempo determinato e con la frequenza scolastica, non sussisteva, tuttavia un effettivo radicamento sul territorio

5.1. Il ricorso va pertanto rigettato.

5.2. Non deve provvedersi sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

5.3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

 

 

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