Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18733 del 27/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/07/2017, (ud. 20/06/2017, dep.27/07/2017),  n. 18733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17575-2016 proposto da:

PPG DI M.M. & C SNC, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUGGERO FAURO

43, presso lo studio dell’avvocato UGO PETRONIO, che la rappresenta

e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato MARIO GABRIELE DI

GIOVANNI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO N. (OMISSIS) SNC E SOCI MI.MA. E MI.MI.;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 1798/16 del TRIBUNALE di FORLI’, depositata il

27/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. MARULLI MARCO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti parte ricorrente ha inteso chiedere la cassazione dell’impugnato decreto – con cui il giudice adito ne ha rigettato l’opposizione allo stato passivo che aveva ammesso in chirografo e non in privilegio un credito dell’istante nascente da un decreto ingiuntivo privo della dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., – sul rilievo a) che il decreto ingiuntivo divenuto definitivo perchè non opposto ha efficacia di giudicato formale e sostanziale ed il provvedimento di esecutorietà ha solo efficacia dichiarativa; b) che il provvedimento in parola non varrebbe a rendere definitivo il decreto non opposto essendone consentita l’opposizione tardiva; c) che in ogni caso avevano titolo all’ammissione in prededuzione o in via privilegiate le spese esecutive sostenute ai fini dell’iscrizione ipotecaria posta in essere a seguito dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo.

2. Non ha svolto attività difensiva controparte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va giudicato inammissibile quanto ai dedotti vizi motivazionali, vuoi perchè i motivi sub a) e b) non evidenziano fatti rilevanti nella previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, novellato, vuoi perchè il motivo sub c) lamenta un vizio di insufficiente motivazione non più perseguibile nel vigore della norma teste menzionata.

2. Il ricorso è viceversa manifestamente infondato quanto ai pure sollevati motivi di diritto.

3. Invero i motivi sub a) e sub b) cozzano contro il consolidato insegnamento di questa Corte (Cass., Sez. 1, 27/01/2014, n. 1650) – noto peraltro allo stesso ricorrente – giusta il quale, a riprova dell’ineludibilità dell’incombente, come si è altrove sostenuto, va in primo luogo osservato che “al momento dello scadere dei termini per l’impugnazione non vi è stato alcun controllo giurisdizionale sulla notificazione e sulla sua idoneità a provocare un contraddittorio eventuale e posticipato sulla domanda proposta con il decreto ingiuntivo. Tale controllo, invece, rappresenta un momento irrinunciabile a garanzia del diritto di difesa dell’intimato ed ha natura analoga all’imprescindibile controllo che nel giudizio a cognizione ordinaria il giudice deve necessariamente effettuare prima di dichiarare la contumacia del convenuto (artt. 164,183 e 291 c.p.c.). Senza tale controllo sarebbe “fuori sistema” parlare di giudicato anche solo formale e vi è spazio, come si preciserà più avanti, solo per un giudicato interno, i cui presupposti, però, sono oggetto di verifica da parte del giudice all’interno del processo. In secondo luogo, l’art. 647 c.p.c., prevede che, nel caso in cui non sia stata fatta opposizione nel termine, “il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza del decreto”. L’eventuale rinnovazione della notificazione consente perciò all’ingiunto di proporre, nei termini decorrenti dalla nuova notificazione, opposizione che va qualificata come ordinaria, ai sensi dell’art. 645 c.p.c., e non già tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c.; il che conferma che alla scadenza dei termini per proporre opposizione non si forma la cosa giudicata formale e che questa si forma solo dopo il controllo del giudice sulla notificazione” (Cass., Sez. 1^, 31/01/2014, n. 2112).

4. Quanto al motivo sub c), esso è smentito dalla considerazione – che non trova replica nel precedente citato dal ricorrente che riguarda il diverso caso delle spese di esecuzione escluse dal passivo – secondo cui a mente della L.Fall., art. 107, comma 6, “il principio di conservazione dell’efficacia degli atti esecutivi compiuti da ciascun creditore prima della dichiarazione di fallimento non giustifica l’imputazione al fallimento stesso anche delle spese relative a quegli atti, la quale è, invece, subordinata alla decisione, discrezionale, del curatore di appropriarsene, così da non dover rispondere degli esborsi riguardanti le azioni esecutive individuali che non abbiano prodotto alcun vantaggio per la massa dei creditori” (Cass., Sez. 6 – 1, 18/12/2015, n. 25585).

3. Il ricorso va dunque respinto. Nulla per le spese in difetto di costituzione avversaria.

Ricorrono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater.

PQM

 

Respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-1 sezione civile 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2017

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