Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18733 del 23/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/09/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 23/09/2016), n.18733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11998/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DET LO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

M.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato

CLAUDIO D’ALESSANDRO, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 39/27/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata i129/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di M.M.P., medico generico convenzionato, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal (OMISSIS), la C.T.R. del Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava integralmente la decisione di primo grado di rigetto del ricorso, ritenendo che, nella specie, l’attività professionale non fosse dotata di autonoma organizzazione, non essendo all’uopo rilevante la disponibilità di un dipendente con funzioni meramente esecutive.

Avverso la sentenza ricorre, su unico motivo, l’Agenzia delle Entrate.

La contribuente resiste con controricorso.

L’unico motivo con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, è manifestamente infondato.

Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Alla luce di tale principio, la sentenza impugnata, che non ha dato rilevanza alla presenza di una segretaria, è immune da censure.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

La novità della soluzione del contrasto giurisprudenziale induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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