Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18733 del 19/08/2010

Cassazione civile sez. I, 19/08/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 19/08/2010), n.18733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.I. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LIVORNO 58, presso l’avvocato BASON LUCIANO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DELLA PROVICIA DI ROMA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il

18/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’inammissibilita’

del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che S.I., cittadino della (OMISSIS), con ricorso del 23 gennaio 2009, ha proposto ricorso per cassazione – deducendo un unico motivo di censura -, nei confronti del Prefetto di Roma, avverso il decreto del Giudice di pace di Roma del 18 dicembre 2008, con il quale il Giudice adito ha respinto il ricorso del S. avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale, emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Roma in data 24 luglio 2008, nonche’ avverso il provvedimento del Questore di Roma del 24 luglio 2008, con il quale dichiarata inammissibile l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo – gli e’ stato ordinato di lasciare il territorio nazionale attraverso la frontiera di (OMISSIS) entro cinque giorni, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, commi 5 ter e 5 quater;

che il Prefetto di Roma, benche’ ritualmente intimato, non si e’ costituito ne’ ha svolto attivita’ difensiva;

che il Giudice a quo ha cosi’ motivato la predetta decisione di rigetto: a) quanto all’eccezione del ricorrente – secondo cui la motivazione del decreto di espulsione non rientra tra le ipotesi previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b) -, “le motivazioni del decreto prefettizio di espulsione e dell’Ordine del Questore sono esaurienti … poiche’, sia pure in forma concisa, essi riportano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, quali sono previsti dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), e comma 4, e art. 14, commi 5-ter e 5-quater, che hanno determinato le decisioni del Prefetto e del Questore di Roma”; “e’ legittimo il riferimento nel decreto di espulsione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), e comma 4, poiche’ il provvedimento del Questore di Roma, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, rientra, per analogia, con le ipotesi di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), e comma 4; infatti, il rigetto della domanda di permesso di soggiorno equivale alla non richiesta del permesso di soggiorno nel termine stabilito”; b) quanto alle eccezioni del ricorrente – secondo cui egli e’ coniugato con S.D., titolare di permesso di soggiorno, con la quale convive, e lavora con la moglie, titolare di un’impresa individuale regolarmente iscritta alla Camera di commercio -, “le circostanze di merito addotte dal ricorrente non consentono di assumere un provvedimento favorevole, poiche’ non previste dall’attuale legislazione in materia”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo, il ricorrente -premesso che, nella stessa data del 24 luglio 2008, gli erano stati notificati sia il decreto di espulsione dal territorio nazionale, emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Roma in data 24 luglio 2008, sia il provvedimento del Questore di Roma del 24 luglio 2008, con il quale gli era stato ordinato di lasciare il territorio nazionale attraverso la frontiera di (OMISSIS) entro cinque giorni, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, commi 5-ter e 5-quater, e che egli aveva censurato entrambi i provvedimenti: il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno, per violazione del suo diritto di difesa; il provvedimento di espulsione, per la sua estraneita’ alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), e comma 4 – critica il decreto impugnato, sostenendo che il Giudice a quo: a) con motivazione illogica e carente, ha giustificato la legittimita’ del provvedimento di espulsione equiparando alle ipotesi espressamente previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), e comma 4, quella, di specie, del rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno; b) ha omesso di provvedere sulla legittimita’ del provvedimento presupposto, di diniego del permesso di soggiorno, censurato per la violazione del diritto di difesa, in quanto redatto soltanto in lingua italiana e privo di ogni riferimento in ordine ai termini ed all’autorita’ competente per l’eventuale impugnazione;

che il Collegio ha stabilito di redigere la motivazione della sentenza in forma semplificata;

che, secondo costante orientamento di questa Corte, la notificazione di un atto processuale a mezzo del servizio postale eseguita, ai sensi della L. 4 settembre 1994, n. 53, da un avvocato munito di procura alle liti e dell’autorizzazione del consiglio dell’ordine di appartenenza, si perfeziona, in forza del rinvio operato dall’art. 3, comma 3, di detta legge alla disciplina della L. 20 novembre 1982, n. 890, con la consegna del plico al destinatario da parte dell’agente postale, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. e’ il solo documento che fa piena prova dell’avvenuta consegna e della data di essa, con la conseguenza che, nel caso in cui il servizio postale sia utilizzato per la notifica del ricorso per cassazione – come nella specie -, per accertare la tempestivita’ di quest’ultimo e’ necessaria la produzione in giudizio, a pena di inammissibilita’ del ricorso, dell’avviso dal quale rilevare la data di perfezionamento della notificazione (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 13922 del 2002, 709 e 6402 del 2004, 17748 del 2009, nonche’, piu’ in generale, la sentenza delle sezioni unite n. 627 del 2008);

che, nella specie, il difensore del ricorrente non ha prodotto l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi della menzionata L. n. 53 del 1994;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2010

 

 

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