Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18732 del 27/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/07/2017, (ud. 20/06/2017, dep.27/07/2017),  n. 18732

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16772-2016 proposto da:

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE – C.F. (OMISSIS), in persona del

Sindaco metropolitano di Firenze, elettivamente domiciliata in ROMA,

C.SO D’ITALIA 102, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PASQUALE

MOSCA, rappresentata e difesa dall’avvocato LINA CARDONA;

– ricorrente –

contro

A.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che la

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

MASSIMO MATTEOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1028/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 29/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. MARULLI MARCO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti la Città Metropolitana di Firenze ha inteso chiedere la cassazione dell’impugnata sentenza – con cui il giudice adito, in relazione alla procedure di esproprio posta in essere in danno di A.G. ai fini della realizzazione della variante della (OMISSIS), nel tratto (OMISSIS), aveva determinato l’indennità di esproprio, l’indennità da deprezzamento e l’indennità di occupazione in applicazione del valore venale del bene maggiorato del valore del soprassuolo (nella specie ospitante un noceto) – sul rilievo che il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 40 comma 1, nell’interpretazione resa dalla giurisprudenza di questa Corte, non consente di operare una separata stima tra il valore del suolo e quello delle colture che vi sono praticate.

2. Al proposto ricorso resiste la A. che ha depositato pure memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.2. Invero la sollevata censura non trova più il conforto della giurisprudenza di questa Corte, che rimeditando il pregresso orientamento ostativo, ha ora affermato – con giudizio a cui il collegio intende adeguarsi – in relazione all’espropriazione di un fondo destinato a querceto, che “in tema di espropriazione per pubblica utilità, l’evoluzione del sistema indennitario, a seguito degli interventi della Corte costituzionale, con le sentenze n. 348 e 349 del 24 ottobre 2007 e n. 181 dell’11 giugno 2011, nonchè delle sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte Edu, agganciando indissolubilmente l’indennizzo espropriativo al valore venale del bene, comporta che, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio, per suoli che, quale ne sia la destinazione, dispongano di un soprassuolo arboreo idoneo a conferire particolari condizioni di sicurezza, utilità e amenità, deve tenersi conto dell’aumento di valore di cui il suolo viene a beneficiare, assumendo rilievo ciò che contribuisce a connotarne l’identità fisica e urbanistica” (Cass., Sez. 1^, 21/03/2014, n. 6743).

3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente anche alle spese di lite.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater.

PQM

 

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-1 sezione civile, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2017

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