Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18732 del 23/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/09/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 23/09/2016), n.18732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11055/2012 proposto da:

M.A., ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA GIOVANE ITALIA 7, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO

CARNEVALI, rappresentato e difeso dall’avvocato EDOARDO TORLINI,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DEI LO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 229/1/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’UMBRIA, depositata il 24/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di M.A., medico convenzionato, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal (OMISSIS), la C.T.R. dell’Umbria, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava la decisione di primo grado (che aveva, tranne per un’annualità, accolto il ricorso), ritenendo che, nella specie, l’attività professionale fosse dotata di autonoma organizzazione essendosi il contribuente avvalso, sia pure per un limitato numero di ore, di una dipendente.

Avverso la sentenza ricorre, con due motivi, il contribuente.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Ritenuta, da subito, l’infondatezza dei motivi nella parte in cui deducono vizi della motivazione, le censure attinenti a violazione di legge sono ammissibili e manifestamente fondate.

Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, infatti e di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

La sentenza impugnata, nel dare rilievo alla presenza di una dipendente (pacificamente addetta alla segreteria), si è discostata dal superiore principio.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione nel merito della controversia con l’accoglimento del ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

La novità della soluzione del contrasto giurisprudenziale induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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