Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18732 del 19/08/2010

Cassazione civile sez. I, 19/08/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 19/08/2010), n.18732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO

VALENZIANI 5, presso l’avvocato LATTANZI ALESSANDRO, rappresentato e

difeso dall’avvocato BARBA AMERICO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI LECCE;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 412/2008 del GIUDICE DI PACE di LECCE,

depositata il 21/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che N.D., cittadino del (OMISSIS), con ricorso del 17 settembre 2008, ha proposto ricorso per cassazione – deducendo un unico motivo di censura -, nei confronti del Prefetto di Lecce, avverso il decreto del Giudice di pace di Lecce del 21 maggio 2008, con il quale il Giudice adito ha respinto il ricorso del N. avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale, emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Lecce in data 22 febbraio 2008;

che il Prefetto di Lecce, benche’ ritualmente intimato, non si e’ costituito ne’ ha svolto attivita’ difensiva;

che il Giudice a quo ha cosi’ motivato la predetta decisione di rigetto: a) il ricorrente era entrato clandestinamente nel territorio nazionale – nel 2002 – 2003 quando era ancora minorenne, si era reso responsabile della violazione delle norme sul diritto d’autore ed era stato affidato all’I.T.C.A. di Lecce, dal quale si era ripetutamente allontanato; b) lo stesso ricorrente, in data 6 febbraio 2006, aveva presentato istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, istanza rigettata dal Questore di Lecce con provvedimento del 10 gennaio 2008, per carenza dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 32, comma 1 bis, con invito a lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento; c) il Prefetto di Lecce, verificato l’inottemperanza a detto invito, aveva emesso il decreto di espulsione impugnato; d) “… alla luce di quanto innanzi, non puo’ che rilevarsi la regolarita’ e legittimita’ del provvedimento adottato, nel pieno rispetto della normativa in materia, correttamente applicata. Si aggiunga, ancora, che il TAR di Lecce, con ordinanza del 23.04.2008, ha respinto l’istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Lecce …”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo (con cui deduce: “Omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio con riferimento al primo motivo di gravame”), il ricorrente – premesso che egli era stato espulso ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), con accompagnamento alla frontiera, e che, con il primo motivo del ricorso, aveva dedotto che il decreto di espulsione ometteva del tutto di considerare che nessuna delle cinque ipotesi di espulsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, prevede la fattispecie del diniego di rilascio del permesso di soggiorno (provvedimento del Questore di Lecce del 10 gennaio 2008) – critica il decreto impugnato, sostenendo che il Giudice a quo, limitandosi ad affermare che “… alla luce di quanto innanzi, non puo’ che rilevarsi la regolarita’ e legittimita’ del provvedimento adottato, nel pieno rispetto della normativa in materia, correttamente applicata”, ha omesso di motivare sul punto decisivo della critica formulata, cioe’ che la concreta fattispecie di espulsione non era applicabile nella specie;

che il Collegio ha stabilito di redigere la motivazione della sentenza in forma semplificata;

che il ricorso e’ inammissibile, per mancanza di autosufficienza;

che, secondo diritto vivente (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 23019 del 2007 e 28547 del 2008, nonche’ l’ordinanza n. 7161 del 2010, tutte pronunciate a sezioni unite), quanto al ricorso per cassazione, a seguito della sostituzione dell’art. 366 c.p.c. e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – ad opera, rispettivamente, del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, artt. 5 e 21 -, il combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, esige: 1) la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso e della sede processuale nella quale essi siano stati prodotti (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6); 2) il deposito degli stessi in sede di legittimita’ (art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4); con la conseguenza che tali prescrizioni devono considerarsi rispettate: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo di parte, purche’ nel ricorso si specifichi che il fascicolo e’ stato prodotto e la sede in cui il documento e’ rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento e’ prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimita’ o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento;

che tale diritto vivente vale certamente anche per il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento del giudice di pace che decide l’opposizione al decreto di espulsione, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 bis, comma 4;

che, nella specie, il predetto diritto vivente non risulta rispettato;

che, infatti, il ricorrente – pur menzionando nel ricorso una serie di documenti (permesso di soggiorno, decreto di espulsione, ordine di accompagnamento alla frontiera emesso dal questore) – non da “specifica” indicazione ne’ della loro produzione e della sede processuale nella quale essi siano stati prodotti, ne’ del deposito degli stessi in sede di legittimita’ unitamente al ricorso, e – soprattutto – non riporta il testo integrale di detto decreto di espulsione in relazione al quale si muovono le critiche prevalenti alla motivazione del decreto impugnato;

che tali omissioni – le quali, in violazione dei principi di diritto sopra richiamati, privano di autosufficienza il ricorso – impediscono oltretutto l’esame del nucleo delle censure formulate dal ricorrente, che attengono alla questione se il decreto di espulsione del N. fosse stato realmente emesso, o no, per la violazione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b);

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2010

 

 

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