Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18732 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 18732 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: CAIAZZO ROSARIO

ORDINANZA
sul ricorso n. 12496/14, proposto da:
Ferrara Antonio, elett.te domic. in Roma, alla via A. Bartoloni n.44, presso
l’avv. Cesare Caturani che lo rappres. e difende unitamente all’avv. Giuseppe
Bursi, con procuta speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
Cafaro Nino, elett.te domic. in Roma, al viale Regina Margherita n.1, presso
l’avv. Maurizio de Stefano che lo rappres. e difende unitamente all’avv.
Corrado Spaggiari, con procura speciale in calce al controricorso;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 1915/2013 emessa dalla Corte d’appello di Bologna,
depositata il 31.10.2013;
udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazzo, nella camera di
consiglio dell’8 maggio 2018.
RILEVATO CHE
Antonio Ferrara- in proprio e quale titolare dell’omonima impresa edile- citò
innanzi al Tribunale di Reggio Emilia Nino Cafaro, quale titolare d’impresa,
chiedendo la risoluzione del contratto costitutivo di un’associazione
temporanea con l’impresa dello stesso Cafaro- quale mandataria-capogruppo-,

Data pubblicazione: 13/07/2018

stipulato il 31.10.95 per la partecipazione all’esecuzione di un appalto pubblico
con il comune di Bologna.
Il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo che: l’accordo tra le due imprese era
strutturalmente assimilabile ad un mandato collettivo conferito anche
nell’interesse della mandataria e funzionalmente finalizzato a costituire
un’associazione d’imprese sotto forma di riunione cd. “orizzontale”; non era

originario tra le imprese associate volto ad escludere l’impresa del Ferrara
dall’esecuzione dei lavori appaltati; la sopravvenuta uscita dall’associazione
dell’impresa mandante non aveva determinato di per sé la caducazione del
contratto d’appalto con il comune di Bologna; essendo pacifico l’accordo tra le
due imprese in ordine alla suddivisione paritaria delle opere, parte attrice non
aveva provato le modalità dell’estromissione dall’esecuzione dell’appalto ad
opera del Cafaro; i lavori erano stati ultimati dalla sola impresa del Cafaro non
sussistendo alcun inadempimento di quest’ultima.
Il Ferrara propose appello che fu respinto. In particolare, la Corte d’appello ha
argomentato che: il Tribunale aveva correttamente motivato, ritenendo che la
sopravvenuta mancata partecipazione dell’impresa del Ferrara all’esecuzione
dei lavori appaltati non aveva determinato un difetto funzionale della causa del
mandato e dell’appalto; il giudice di primo grado aveva correttamente
valutato le prove addotte dall’appellante.
Antonio Ferrara ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico
motivo. Si è costituita l’impresa del Cafaro con controricorso.

CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso è stata denunziata violazione e falsa applicazione
degli artt. 18, 22 e 23 del d.lgs. n.406/91, dell’art. 37, comma 13, della I. n.
163/06, nonché degli artt. 1218, 1460, 1703, 1704 e 1708 c.c., avendo la
Corte d’appello errato nell’applicare le norme in materia d’associazione
temporanea d’impresa, e gli effetti giuridici derivanti dal contratto d’appalto
stipulato con il comune di Bologna e dal rapporto di mandato sussistente
nell’ambito della medesima associazione. Al riguardo, parte ricorrente ha
lamentato che: la mancata partecipazione dell’impresa del Ferrara
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ravvisabile un difetto genetico della causa non essendo stato provato l’accordo

all’esecuzione dei lavori aveva determinato un difetto funzionale della causa
del mandato e dell’appalto, che legittimava la risoluzione del contratto di
mandato; la Corte di merito aveva errato nel considerare non provata la sua
estromissione da parte del Cafaro.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente si duole che la Corte d’appello non abbia ritenuto provata la sua

avrebbe determinato un difetto funzionale della causa del mandato e
dell’appalto. Ora, il Ferrara ha addotto di aver dimostrato il suo diritto con
l’allegazione del contratto costitutivo dell’associazione temporanea d’imprese e
del contratto d’appalto, invocando le varie norme in tema di rapporti tra
imprese costituenti l’associazione temporanea, senza però esplicitare le critiche
alle argomentazioni della Corte d’appello; peraltro, dalla sentenza impugnata
s’evince che il Ferrara non formulò motivi d’appello concernenti la questione
dei rispettivi obblighi dell’impresa mandante e della mandataria-capogruppo,
che era stata oggetto dell’esaustiva motivazione del Tribunale.
Inoltre, il ricorrente ha lamentato che la Corte di merito ha escluso
l’inadempimento del Ferrara, che sarebbe consistito nell’estromissione del
Cafaro dall’esecuzione dell’appalto, invocando genericamente la violazione
delle norme in tema di associazione d’impresa e di mandato, mentre la Corte
ha fornito adeguata motivazione sugli elementi di prova acquisiti, che non è
stata censurata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la parte ricorrente al
pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che
liquida nella somma di euro 5200,00 per compensi, oltre euro 200,00 per
esborsi e la maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese
generali.
Così deciso nella camera di co

Z ele –

a

II

CANCELLEPAA

Il Presidente

estromissione dall’esecuzione dei lavori oggetto di appalto che, di per sé,

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