Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18731 del 27/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/07/2017, (ud. 19/05/2017, dep.27/07/2017), n. 18731
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12037-2016 proposto da:
D.V.N., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE
109, presso lo studio dell’avvocato DONATO MONDELLI, rappresentato e
difeso dall’avvocato DANIELA MINCIONE;
– ricorrente –
contro
BENETTON GROUP SRL, FALLIMENTO D.V.N.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1236/2015 della CORTE D’APPELLO di consiglio
non partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. FALABELLA
MASSIMO;
dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del
provvedimento in forma semplificata, giusta Decreto 14 settembre
2016, n. 136/2016 del Primo Presidente.
Si rileva quanto segue.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. – D.V.N. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di L’Aquila con cui è stato respinto il reclamo da lui proposto contro la declaratoria di fallimento pronunciata nei suoi confronti su iniziativa di Benetton Group s.r.l..
2. – Per quanto qui rileva, il Tribunale ha osservato che nella relata di notificazione del ricorso introduttivo del fallimento era indicato il preciso indirizzo risultante dal certificato di residenza del debitore ((OMISSIS)), pure indicato dall’odierno ricorrente nell’intestazione dell’atto di reclamo: in tale luogo D.V. risultava tuttavia di fatto irreperibile. In conseguenza, l’indirizzo ove l’ufficiale giudiziario rilevava che il reclamante più non abitava doveva ritenersi coincidere con quello sopra precisato, indicato nella relata: presso tale indirizzo – ha aggiunto – l’ufficiale giudiziario aveva effettuato le ricerche oggetto di attestazione e, del resto, lo stesso D.V. “aveva dichiarato nei propri atti difensivi che nello stabile nessuno lo conosceva”.
3. Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Benetton Group e la curatela del fallimento, benchè intimati, non hanno svolto attività in questa sede. L’istante ha depositato memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 143 c.p.c., per essere stati notificati, in modo cumulativo, l’istanza di fallimento, il decreto di fissazione di udienza, l’istanza di differimento di udienza e il decreto di fissazione della nuova udienza in assenza dei presupposti della detta norma processuale. Rileva l’istante che la momentanea assenza del notificando dal luogo ove egli risiede non impedisce la notificazione a norma dell’art. 140 c.p.c., che si applica ove sia impossibile consegnare l’atto per difficoltà di ordine materiale, quali precaria assenza o mancata presenza o incapacità o rifiuto delle persone abilitate ex art. 139 c.p.c.. Era stata la stessa Corte di merito a porre in evidenza come D.V. avesse dichiarato, nei propri scritti difensivi, che nello stabile nessuno lo conosceva “perchè sempre fuori per la sua attività di ambulante, ed essendo gli inquilini ed i vicini per lo più extracomunitari”. Asserisce che da plurimi elementi poteva desumersi che l’irreperibilità non sussisteva; infatti: D.V. aveva stabilito la propria residenza in (OMISSIS) pochi mesi prima della notificazione dell’istanza di fallimento, essendosi separato dalla moglie; la precedente notificazione di un atto di precetto e di un atto di pignoramento mobiliare era stata effettuata presso un indirizzo errato ((OMISSIS)); il richiamo della sentenza all’attività di ambulante di D.V. non era corretto; non si era tenuto conto della documentazione prodotta dall’istante (notifica in (OMISSIS), di un atto giudiziario dell’Agenzia delle entrate). Nel motivo è fatto poi cenno al giudizio sull’insolvenza, richiamandosi quanto dal Tribunale rilevato con riferimento a un giudizio di opposizione trattato avanti al Tribunale di Treviso.
2. – Il secondo motivo lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.
Assume l’istante di ritenere “concretamente fondato il dubbio che l’ufficiale giudiziario abbia eseguito la notificazione all’indirizzo errato di “(OMISSIS)”, piuttosto che in “(OMISSIS)””.
3. – Quest’ultimo mezzo – che verte sulla medesima questione posta dal primo motivo – è inammissibile: già prima della modificazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, attuatasi attraverso D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, si riteneva che in tema di errores in procedendo non fosse consentito alla parte interessata di formulare, in sede di legittimità, la censura di omessa motivazione, spettando alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato, o meno, il denunciato vizio di attività, attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Cass. 10 novembre 2015, n. 22952: cfr. pure Cass. Sez. U. 22 maggio 2012, n. 8077). Tale principio va ribadito avendo riguardo alla fattispecie dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, risultante dall’intervento normativo di cui si è detto: in tema di errori processuali la Corte di legittimità è giudice del fatto, sicchè la mancata considerazione, da parte del giudice del merito, di una singola circostanza che assuma rilievo determinante sul piano dell’iter procedimentale in contestazione può rilevare ai soli fini del vizio cui all’art. 360 c.p.c., n. 4.
4. – L’accertamento della validità della notificazione non sfugge, quindi al sindacato di legittimità, ancorchè involga risvolti fattuali: principio, questo, che, proprio in tema di notificazione ex art. 143 c.p.c., è stato espressamente enunciato in passato da questa Corte con riferimento al tema della conoscenza o conoscibilità, da parte del notificante, della dimora, del domicilio o della residenza del destinatario della notificazione in base ai documenti e agli elementi di fatto già acquisiti al processo nelle fasi di merito (Cass. 11 gennaio 1988, n. 60; Cass. 14 ottobre 1971, n. 2894; Cass. 17 gennaio 1968, n. 124).
Ciò non significa, tuttavia, che, in caso di deduzione dell’error in procedendo, il ricorrente per cassazione sia esonerato dall’articolare la censura in modo specifico, richiamando gli atti processuali e i documenti posti a suo fondamento.
Infatti, laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (Cass. 20 luglio 2012, n. 12664; in tema, inoltre: Cass. 30 settembre 2015, n. 19410; Cass. 10 novembre 2011, n. 23420).
Tale esigenza di specificità nell’articolazione del motivo si salda, per così dire, con la prescrizione circa l’indicazione, nel ricorso per cassazione, “degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” (art. 366,n. 6 c.p.c.). Opera, quindi, il principio per cui, ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dall’art. 366 c.p.c., n. 6, di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza di detto atto processuale, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (Cass. 16 marzo 2012, n. 4220, proprio in tema di vizio di notificazione; cfr. pure ad es.: Cass. 9 aprile 2013, n. 8569; Cass. 15 luglio 2015, n. 14784).
Ciò posto, la deduzione del vizio processuale oggetto del primo motivo è, sotto gli aspetti indicati, del tutto carente, dal momento che, a fronte dell’accertamento della Corte abruzzese, la quale ha conferito rilievo al riscontro, da parte dell’ufficiale giudiziario, che D.V. di fatto più non abitava in (OMISSIS), l’odierno istante ha formulato censure che rinviano ad atti e documenti il cui contenuto non è trascritto nel corpo del ricorso e di cui non è precisata la localizzazione all’interno dei fascicoli di causa.
Non è carente di autosufficienza, ma risulta comunque non risolutiva, la censura basata sull’affermazione, da parte del Tribunale, che D.V. aveva dichiarato, nei propri atti difensivi, che nello stabile nessuno lo conosceva: da una tale circostanza non può senz’altro desumersi che il ricorrente abitasse in quel fabbricato, giacchè la dichiarazione proviene dalla parte che ne beneficerebbe ed essa non può quindi avere il valore vincolante di una confessione.
Quanto, infine, al rilievo incentrato sull’accertamento dell’insolvenza, esso è del tutto eccentrico rispetto allo svolgimento argomentativo del ricorso (che è imperniato sulla questione afferente la notificazione dell’istanza di fallimento) e sul punto non è nemmeno chiarito quale vizio, tra quelli enumerati dall’art. 360 c.p.c., l’istante intenda far valere.
5. – Il ricorso va quindi disatteso.
6. – Non deve statuirsi in punto di spese processuali, giacchè gli intimati non hanno svolto attività processuale.
Poichè è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il ricorrente non è nemmeno tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, (Cass. 22 marzo 2017, n. 7368).
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6^ Sezione Civile, il 19 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2017