Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18731 del 23/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 23/09/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 23/09/2016), n.18731
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9376-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ACERO
2-A, presso lo studio dell’avvocato GINO BAZZANI, rappresentato e
difeso dall’avvocato ANTONIO PULIATTI giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 17/6/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del VENETO depositata il 23/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di N.G., medico di base, di cartella portante IRAP dell’anno di imposta 2005, la C.T.R. del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava integralmente la decisione di primo grado di rigetto del ricorso, ritenendo che gli elementi rilevati dall’Ufficio non apparivano idonei ad integrare una vera e propria organizzazione.
Avverso la sentenza ricorre, su quattro motivi, l’Agenzia delle Entrate.
La contribuente resiste con controricorso.
Le censure (prospettanti violazioni di legge e nullità delle sentenze per mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione) sono manifestamente infondate.
Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione -previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
Alla luce di tale principio, la sentenza impugnata è immune da censure. La Commissione regionale, infatti, nel valutare gli elementi di fatto comunque acquisiti al giudizio (ed espressamente indicati nella parte della sentenza dedicata “al fatto”) ha, seppur con stringata motivazione, correttamente ritenuto che gli stessi e, quindi, anche la presenza del collaboratore addetto alle pulizie, non fossero idonei ad integrare il presupposto costituito dall’autonoma organizzazione.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
La novità della soluzione del contrasto giurisprudenziale induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016