Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18730 del 23/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/09/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 23/09/2016), n.18730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8494-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

G.E.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV

MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PURI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 63/34/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata i127/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. Roberta Crucitti;

udito l’Avvocato Nicola Locariello (delega avvocato Paolo Puri)

difensore della controricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di G.E.F., medico di base, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2004 al 2007, la C.T.R. del Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava integralmente la decisione di primo grado di rigetto del ricorso, ritenendo che, nella specie, l’attività professionale, malgrado la contribuente si avvalesse di lavoro altrui per le sostituzioni nei periodi di assenza e per il servizio di segreteria, non fosse dotata di autonoma organizzazione in quanto inserita in una struttura organizzativa (il Servizio sanitario nazionale) riferibile ad altrui responsabilità ed interesse.

Avverso la sentenza ricorre, su due motivi, l’Agenzia delle Entrate.

La contribuente resiste con controricorso e successivo deposito di memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

I due motivi (afferenti violazione di legge ed omessa motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio) sono infondati.

In ordine alla dedotta violazione di legge è sufficiente richiamare l’ultimo arresto, sulla res controversa, delle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, risolvendo il contrasto giurisprudenziale, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione -previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

La sentenza impugnata appare conforme a detti principi laddove Il Giudice di appello al fine della non assoggettabilità all’IRAP, non ha solo evidenziato la particolare natura dell’attività professionale svolta dalla contribuente, ma, soprattutto, ha negato rilevanza alla circostanza che la professionista si fosse avvalsa, in modo occasionale di lavoro altrui per le sostituzioni nei periodi di assenza e per il servizio di segreteria.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

La novità della soluzione del contrasto giurisprudenziale induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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