Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18730 del 19/08/2010
Cassazione civile sez. I, 19/08/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 19/08/2010), n.18730
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
A MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA
sul ricorso n. 2359/2009 proposto da:
L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO
BORSIERI 13, presso l’avvocato GIORGIO STEFANO, rappresentato e
difeso dall’avvocato PAVIA ENRICO, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI FROSINONE;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 305/2008 del GIUDICE DI PACE di FROSINONE, del
01/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/06/2010 dal Consigliere Dott. CECCHERINI Aldo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’inammissibilita’ o
rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento del 25 novembre 2008 il Giudice di Pace di Frosinone respinse il ricorso proposto dal signor L.F. ((OMISSIS)), contro il provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Frosinone in data 10 novembre 2008.
Per la cassazione del provvedimento ricorre il signor L. F., per due motivi, con atto notificato alla Prefettura di Frosinone presso l’Avvocatura generale dello Stato in Roma.
Il collegio in camera di consiglio ha stabilito che la sentenza sia redatta a motivazione semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dei due motivi di ricorso, il primo denuncia la violazione della L. n. 241 del 1990, artt. 7 e 8 ma non e’ seguito dalla formulazione di un quesito di diritto, prescritto a pena d’inammissibilita’ dall’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 ed e’ pertanto inammissibile.
Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione, ma non indica su quali eccezioni, sollevate dal ricorrente, il giudice di merito avrebbe omesso di motivare la sua decisione, ed e’ pertanto a sua volta inammissibile.
In mancanza di difese svolte dalla controparte non v’e’ luogo a regolamento delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi’ deciso a Roma, nella camera di consiglio della sezione prima della Corte suprema di cassazione, il 16 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2010