Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18730 del 13/09/2011
Cassazione civile sez. I, 13/09/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 13/09/2011), n.18730
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.C. (OMISSIS) SP.CO.
(OMISSIS) SA.AL.SA. (OMISSIS)
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALBERICO II n. 11, presso lo
studio dell’avvocato SCARPA ANGELO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato QUERCI MASSIMO, giuste deleghe in calce al
ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto nei ricorsi riuniti n.ri 1205, 1206, 1707
dell’anno 2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO del 28.1.09,
depositato l’11/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/02/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Daniele Vannini (per delega avv.
Massimo Querci) che si riporta agli scritti;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
S.C., Sa.Al.Sa. e Sp.Co.
ricorrono avverso il decreto della corte d’appello di Milano dell’11 febbraio 2009 con il quale è stata rigettata la loro domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio promosso davanti al t.a.r. del Lazio con ricorso del 2 ottobre 2000, non ancora deciso alla data del 26 ottobre 2008 nella quale è stato presentato il ricorso ex L. n. 89 del 2001. La corte d’appello ha ritenuto che il ricorso, depositato dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 è proponibile perchè nel corso del procedimento davanti al giudice amministrativo era stata presentata istanza di prelievo in data 19 ottobre 2006 ma che la domanda era infondata dovendosi valutare la durata del procedimento solo per il periodo successivo alla presentazione dell’istanza e dovendo quindi ritenersi che la durata del procedimento stesso è stata ragionevole essendo rimasta nei limiti del triennio. IL Ministero dell’economia non ha svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti censurano la decisione della corte territoriale sia per avere ritenuto applicabile nella specie il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 convertito in L. n. 133 del 2008 mentre il ricorso davanti al giudice amministrativo è stato proposto prima dell’entrata in vigore della norma indicata, sia per avere ritenuto che la durata del procedimento davanti al t.a.r. debba essere calcolata a partire dalla data della presentazione dell’istanza di prelievo invece che da quella del deposito del ricorso. Il ricorso è fondato.
Questa corte ha già in più occasioni (Cass. n. 24901 e 28428 del 2008) affermato che la norma di cui al D.L. n. 133 del 2008, art. 54, comma 2 non ha efficacia retroattiva e pertanto non si applica agli atti processuali compiuti prima della sua entrata in vigore, dovendosi dare continuità all’orientamento secondo cui in difetto di una disciplina transitoria e di esplicite previsioni contrarie il principio dell’immediata applicabilità della legge processuale concerne soltanto gli atti processuali successivi all’entrata in vigore della legge stessa, come ha affermato anche la Corte costituzionale (sentenza n. 155 del 1990) senza potere incidere su quelli anteriormente compiuti, i cui effetti, in virtù del principio tempus regit actum restano regolati dalla legge sotto il cui imperio sono stati posti in essere.
Inoltre, le sezioni unite (n. 28507/2005) hanno affermato che la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa. La previsione di strumenti sollecitatori, infatti, non sospende nè differisce il dovere dello stato di pronunciare sulla domanda, in caso di omesso esercizio degli stessi, nè implica il trasferimento sul ricorrente della responsabilità per il superamento del termine ragionevole per la definizione del giudizio, salva restando la valutazione del comportamento della parte al solo fine dell’apprezzamento della entità del lamentato pregiudizio (in senso conforme, successivamente v. cass n. 9853/2006, 9411 /2006, 10894/2006, 7118/2006, 15603/2006, 24438/2006, 24258/2006, 14753/2010, 1359/2011).
Il provvedimento impugnato deve essere quindi cassato. Non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere può decidersi nel merito accogliendo il ricorso e condannando l’amministrazione al pagamento della somma di Euro 4.334,00, oltre agli interessi dalla data della domanda, per il periodo di irragionevole durata di anni cinque e mesi uno, essendo l’intera durata del giudizio amministrativo di anni otto e mesi uno.
Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate come dispositivo.
P.Q.M.
la corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. condanna l’amministrazione al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti di Euro 4.334,00 oltre agli interessi legali dalla data della domanda e al pagamento delle spese in favore dei ricorrenti in solido, che si liquidano in Euro 873,00 per il giudizio di merito (Euro 445,00 per onorari ed Euro 378,00 per diritti) e in Euro 665,00 per il giudizio di cassazione (compresi Euro 100,00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, Sezione prima civile, il 9 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2011