Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18730 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 18730 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: CAIAZZO ROSARIO

ORDINANZA
sul ricorso n. 26277/14, proposto da:
Tattini Marsilio, elett.te domic. in Roma, alla via G. Cesare n.71, presso gli
avv.ti Maurizio Bellucci e Sabrina Vaiarelli, dai quali è rappres. e difeso con
procura speciale in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
Banca Popolare di Spoleto s.p.a. in persona del legale rappres. p.t., elett.te
domic. in Roma, in via di Porta Pinciana n.4, presso l’avv. Donatella Tesei che
la rappres. e difende, con procura speciale a margine del controricorso;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 316/2013 emessa dalla Corte d’appello di Perugia,
depositata il 2.9.2013;
udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazzo, nella camera di
consiglio del 12 aprile 2018.
RILEVATO CHE
Marsilio Tattini citò, innanzi al Tribunale di Spoleto, la Banca popolare di
Spoleto s.p.a. chiedendo l’accertamento della nullità, o in subordine
l’annullamento o la pronuncia di risoluzione per inadempimento, di operazioni

Data pubblicazione: 13/07/2018

d’acquisto di obbligazioni dello Stato Argentino efffettuate nell’ottobre 1999,
adducendo: di non essere stato informato della rischiosità degli acquisti; che la
violazione degli obblighi informativi aveva causato un errore essenziale relativo
alla qualità dell’oggetto contrattuale ovvero aveva concretizzato un grave
inadempimento.
Si costituì la banca eccependo l’infondatezza della domanda, avendo

Il Tribunale rigettò la domanda. Il Tattini propose impugnazione, respinta dalla
Corte d’appello, argomentando che: era priva di fondamento la domanda di
nullità e di d’annullamento poiché il primo ordine d’acquisto era stato
sottoscritto successivamente alla stipula del contratto-quadro; non sussisteva
alcun errore essenziale o conflitto d’interessi; le operazioni d’acquisto delle
obbligazioni erano state adeguate per l’investitore, alla luce di una valutazione
complessiva riguardante la congruità degli ordinativi alla stregua del profilo
dello stesso investitore e della sua propensione al rischio desunta da vari indizi
(quali: la capacità economica del cliente e il presumibile grado di conoscenza
degli strumenti finanziari acquisito).
Il Tattini ha proposto ricorso per cassazione affidato tre motivi, illustrato da
memoria. Resiste la banca con controricorso, proponendo altresì ricorso
incidentale fondato su un unico motivo.

CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo è stata denunziata violazione e falsa applicazione dell’art.
112 c.p.c., avendo la Corte d’appello omesso di pronunciare in ordine alla
domanda di nullità, applicando erroneamente l’art. 1418 c.c. in relazione agli
artt. 21 e 23 del Tuf, riproponendo altresì le censure formulate nell’atto
d’appello.
Con il secondo motivo è stata denunziata la violazione degli artt. 1429 e 1431,
c.c., non avendo la Corte di merito riconosciuto l’errore essenziale e il conflitto
d’interessi.
Con il terzo motivo è stata denunziata la violazione dell’art. 1453 c.c. per aver
la Corte d’appello ritenuto, con giudizio sintetico, l’insussistenza dei
presupposti della risoluzione dei contratti d’acquisto dei titoli pur emergendo
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adempiuto gli obblighi informativi.

dall’istruttoria della causa che la banca non aveva fornito al cliente le
informazioni specifiche sui titoli acquistati.
Parte controricorrente, con l’unico motivo del ricorso incidentale, ha criticato
l’impugnata sentenza nella parte in cui era stata disposta la compensazione
delle spese, esponendo che i due giudizi di merito si erano conclusi in senso
totalmente favorevole alla banca, chiedendo che, nell’ipotesi di rigetto del

gradi, oltre quello del presente giudizio.
Il primo motivo del ricorso principale è infondato, in quanto la Corte ha
pronunciato e motivato adeguatamente sulla domanda di nullità degli ordini
d’acquisto delle obbligazioni argentine.
Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Al riguardo, il
motivo è inammissibile poiché la Corte ha correttamente applicato gli artt.
1429 e 1431, c.c., escludendo la configurabilità del vizio del consenso per
errore essenziale, trattandosi piuttosto di critica afferente al merito
dell’investimento. Il motivo è invece infondato nella parte relativa al mancato
riconoscimento del conflitto d’interessi, avendo la Corte di merito
correttamente applicato le suddette norme, escludendo tale conflitto per
mancanza di un ingiusto vantaggio per la banca, peraltro neppure allegato.
Parimenti infondato è il terzo motivo. La Corte ha escluso l’inadeguatezza degli
acquisti poiché il ricorrente era cliente esperto e con cospicue capacità
economiche, mentre l’acquisto delle obbligazioni argentine non presentava quel
grado di particolare rischio, che emerse solo nel marzo 2001.
Ora, il motivo in esame è generico perché la Corte ha deciso solo sulla specifica
fattispecie d’inadempienza correlata all’art. 29 Reg. Consob e non è stata
censurata l’infrapetizione, né sono stati dedotti elementi diretti a criticare la
ritenuta inapplicabilità del predetto art. 29.
Il ricorso incidentale è infondato. Premesso che nella fattispecie è applicabile la
versione dell’art. 92 c.p.c. vigente alla data di introduzione del giudizio (2004),
la motivazione della Corte d’appello riguardo alla compensazione delle spese
dei gradi di merito è adeguata e ragionevole, poiché si è tenuto conto della

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ricorso principale, il ricorrente fosse condannato a pagare le spese dei due

complessità della materia e dei diversi orientamenti giurisprudenziali formatisi
sul punto (Cass n. 4455 del 1999; Cass SU 20598 del 2008).
Le spese seguono la soccombenza prevalente del ricorrente.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,

200,00 per esborsi e la maggiorazione del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma

lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della

sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del ricorrente e del
controricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma

lbís dello stesso

articolo 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 aprile 2018
Il Presidente

delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 4100,00 oltre euro

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