Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18730 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. II, 10/09/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 10/09/2020), n.18730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19141/2019 proposto da:

H.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPE

EUGENIO, 15, presso lo studio dell’avvocato MARCO MICHELE PICCIANI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2147/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 18/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – H.S., cittadino del (OMISSIS), chiese il riconoscimento della protezione internazionale.

La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale rigettò la domanda.

2. – Avverso tale provvedimento il richiedente propose ricorso al Tribunale di Bari, che confermò il provvedimento della Commissione territoriale.

Sul gravame proposto dal richiedente, la Corte di Appello di Bari confermò il provvedimento di primo grado.

3. – Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso H.S. sulla base di due motivi.

Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, va rilevata l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, per mancata esposizione dei fatti della causa.

Il ricorrente, infatti, non riproduce adeguata narrativa della sua vicenda personale e dell’iter processuale, in relazione alla chiesta protezione internazionale, non consentendo così alla Corte la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore del provvedimento impugnato in coordinamento con i motivi di censura; dal che l’inammissibilità del ricorso (Cass., Sez. Un., n. 16628 del 17/07/2009; cfr. anche, Sez. Un., n. 5698 del 11/04/2012; Sez. 6-3, n. 22860 del 28/10/2014).

2. – Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

3. – Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 (duemilacento) per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

 

 

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