Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1873 del 28/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 28/01/2020), n.1873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22562-2018 proposto da:

G.T., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE

123, presso lo studio dell’avvocato LEVA DANILO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GONNELLA CARMINE;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO,

MATANO GIUSEPPE, MARITATO LELIO, D’ALOISIO CARLA, VITA SCIPLINO

ESTER ADA, DE ROSE EMANUELE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 56/2018 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 18/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO

ROBERTO.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Campobasso, con sentenza n. 56/2018, ha rigettato gli appelli proposti da G.T. e Agnusdei Laura, la seconda in qualità di erede di Agnusdei Michele, avverso la sentenza del tribunale di Isernia che aveva dichiarato estinto il giudizio numero 722/12 R.G.L. al quale erano stati riuniti i procedimenti nn. 723/12, 141/13, 205/13 R.G.L.

Per ciò che qui rileva, quanto al motivo di appello proposto da G.T. avverso la dichiarazione di estinzione del

procedimento, la Corte d’appello osservava che la decisione del tribunale di Isernia che, a seguito della morte di A.M., aveva ritenuto di non procedere alla separazione degli originari procedimenti fosse condivisibile in relazione alle ragioni di uniformità di giudizio e di trattazione congiunta; e che dette ragioni risultassero idonee a giustificare l’interruzione del procedimento anche con riguardo 4 alla posizione della G.; posto che i due procedimenti vertevano in tema di opposizione ad avvisi di addebito aventi ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali omessi in relazione all’attività esercitata dalla C.T.I. di A.M. & C. snc di cui la G. e A.M. erano entrambi soci e fondandosi l’opposizione sui medesimi motivi di fatto e di diritto.

La Corte riteneva inoltre che fosse infondata anche la censura relativa alla declaratoria di inammissibilità del ricorso in riassunzione, presentato dalla G., per omessa osservanza delle disposizioni che impongono il deposito telematico degli atti delle parti già costituite.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione G.T. con tre motivi, ai quali ha resistito l’INPS con controricorso. E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. – Col primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 103,301,307 e 332 c.p.c. e art. 111 Costituzione, errata ed illogica motivazione in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio atteso che la Corte d’appello aveva dichiarato estinto il procedimento per una presunta inesistenza dell’atto di riassunzione depositato dalla G. in relazione ad un processo che non andava neppure interrotto trattandosi di un caso di riunione di procedimenti avvenuto solo per una parziale connessione soggettiva. Rileva la ricorrente che nella fattispecie soltanto uno degli opponenti aveva perso in primo grado la capacità processuale per effetto della dichiarazione di morte, ma che erroneamente la conseguente interruzione era stata dichiarata con riferimento all’intero processo.

2. – Col secondo motivo viene dedotta violazione artt. 24,101 e 111 Cost. e artt. 111,121 e 151 c.p.c.; errata ed illogica motivazione in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio essendo stato impedito ad un soggetto la partecipazione al giudizio per un errore meramente fotinale costituito dalla diversa modalità di deposito di un atto, senza valutare se l’atto di riassunzione in questione depositato in formato cartaceo piuttosto che in telematico avesse raggiunto o meno lo scopo; in realtà si trattava di una mera irregolarità priva di conseguenze sulla validità del medesimo

e l’atto non poteva essere dichiarato invalido in ossequio ai principi di libertà delle foune del raggiungimento dello scopo di cui all’art. 121 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 3.

3. – con il terzo motivo viene dedotta l’omessa valutazione di un fatto rilevante ai fini della decisione del giudizio con riferimento all’applicabilità dell’art. 156 c.p.c. atteso che i giudici avevano omesso di valutare che l’atto di riassunzione depositato in maniera cartacea e non telematica avesse comunque pienamente raggiunto il suo scopo, quello cioè di attestare la volontà della signora G. di proseguire un processo interrotto erroneamente per la morte del signor A.M..

4. – Il primo motivo di ricorso, avente carattere assorbente, risulta fondato.

Ed invero secondo l’orientamento giurisprudenziale che si è venuto formando (v. Cassazione 25 febbraio 2002 n. 2676), in materia di interruzione del procedimento relativo ad ipotesi di litisconsorzio facoltativo (originiaramente instaurato o per successiva riunione o per chiamata in causa), quando l’evento interruttivo colpisce uno soltanto dei litisconsorti, il giudice non è tenuto obbligatoriamente a separare i procedimenti potendo ritenere opportuno proseguire la trattazione del procedimento in modo unitario; tuttavia in tal caso egli dovrà disporre l’interruzione soltanto nei confronti della parte colpita dall’evento interruttivo senza poter interrompere l’intero giudizio.

Vale cioè sul punto quanto hanno ribadito le Sezioni Unite di questa Corte che, con sentenza n. 15142/2007 (cui adde sentenza n. 13125 del 28/05/2010), hanno sancito: “Nel caso di trattazione unitaria o di riunione di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, che comporta di regola un litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti confluiti in un unico processo, l’evento interruttivo relativo ad una delle parti di una o più delle cause connesse, opera di regola solo in riferimento al procedimento (o ai procedimenti) di cui è parte il soggetto colpito dall’evento. In tal caso non è necessaria o automatica la contestuale separazione del processo interrotto dagli altri riuniti o trattati unitariamente, salvo sempre il potere attribuito al giudice dall’art. 103 c.p.c., comma 2, per cui difettando una tempestiva riassunzione ovvero se questa o la ripresa del procedimento interrotto siano avvenute nei termini dell’art. 305 c.p.c., ma vi sia stata, nelle more della quiescenza da interruzione, attività istruttoria rilevante per la causa interrotta, il giudice potrà, esercitando tale potere, disporre la separazione dagli altri procedimenti di quello colpito da evento interruttivo per il quale – se necessario – potranno eventualmente rinnovarsi tutti gli atti istruttori assunti senza la partecipazione della parte colpita dalla perdita di capacità processuale. “ù

Il principio di interruzione “relativa” è stato inoltre riaffermato in materia di causa di garanzia, dalla sentenza n. 9686/2013, pure essa pronunciata a Sez. Unite Sez., la quale ha statuito che: Quando il convenuto nel giudizio di risarcimento del danno si sia avvalso della facoltà di chiamare in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, ai sensi dell’art. 1917 c.c., comma 4, i fatti che provocano l’interruzione o l’estinzione della domanda di garanzia non si estendono alla domanda di risarcimento, e viceversa

5. – Emerge pertanto dalla giurisprudenza richiamata che nella descritta ipotesi il giudice mantiene la facoltà di separare o meno i giudizi quando la trattazione unitaria potrebbe ritardare il procedimento o esistano altre ragioni apprezzabili, ma che, in ogni caso, l’interruzione del procedimento debba essere parziale e non totale ed essere pronunciata solo in relazione alla causa in cui è presente la parte interessata dall’evento interruttivo.

6. – Pertanto rispetto al caso in esame, a prescindere dalla separazione o meno dei processi (alla cui mancata adozione la Corte d’appello ha invece legato erroneamente anche la giustificazione del provvedimento di interruzione totale), quello che è certo è che nei confronti della ricorrente il processo non poteva essere interrotto.

Infatti, nella fattispecie si verte in un caso di cause scindibili aventi ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali all’INPS da parte di due soci di una snc. E poichè si tratta di opposizioni a distinti avvisi di pagamento contenenti obbligazioni contributive differenti dovute all’INPS da ciascun socio, non può esistere, in nessun caso, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa dell’INPS, un’ipotesi di litisconsorzio necessario.

7. – Pertanto, non essendosi la Corte di merito conformata agli anzidetti principi di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

8. – In considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Campobasso, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2020

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