Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1873 del 25/01/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1873 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 22438-2013 proposto da:
TAMMARO PASQUALINA, CATTARIN ADRIANO, elettivamente
domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 11,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LORE’,
rappresentati e difesi dall’avvocato GIORGIO PIVETTA;
– ricorrenti e c/ricorrenti incidentali 2017
2873

contro

FANTINA DENNIS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
G.PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
GIGLI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 25/01/2018

avverso la sentenza n. 255/2013 della CORTE D’APPELLO
di TRIESTE, depositata il 18/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

rigetto dei ricorsi;
udito l’Avvocato OLIVA Patrizia, con delega depositata
in udienza dell’Avvocato PIVETTA Giorgio, difensore dei
ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito

l’Avvocato

GIGLI

Giuseppe

difensore

resistente che si riporta agli atti depositati.

del

Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il

FATTO

Fantina Dennis conveniva davanti al Tribunale di Trieste Cattarin Adriano
e Tammaro Pasqualina in Cattarin per accertare la responsabilità per la
garanzia ex art. 1490 cc con riduzione del prezzo ex art. 1492 cc e ristoro
dei danni ex art. 1494 cc in relazione ad un immobile acquistato dai

venditori per i quali occorreva una spesa di euro 71.800.
I convenuti resistevano eccependo la decadenza.
Con sentenza 15.10.2010 il Tribunale riduceva il prezzo nella somma
capitale di euro 26.200 e riconosceva i danni in euro 7.000, sentenza
appellata dai convenuti e dall’appellata in via incidentale.
La Corte di appello di Trieste, con sentenza 18.3.2013, in parziale
accoglimento del quinto motivo di appello principale e del secondo motivo
di appello incidentale, rideterminava i danni in euro 4.000, rimodulava le
spese e compensava quelle del grado, statuendo che l’accertata mala
fede dei venditori rendeva superflua la pur raggiunta prova della
tempestività della denunzia e le opposte critiche sull’entità del
risarcimento portavano alla conclusione indicata.
Ricorrono i Cattarin Tammaro con due motivi, resiste Fantina proponendo
ricorso incidentale con due motivi, con ulteriore controricorso dei primi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale denunzia 1) violazione degli artt. 1495 e 2943 I cc
perché andava dichiarata la prescrizione dell’azione non essendo stata
esercitata entro l’anno dalla consegna. 2) violazione degli artt. 100, 112,
189, 190, 342 cpc perché sono state rideterminare le spese di primo

\

convenuti il 1.8.2007 ed ai gravi vizi non segnalati, anzi occultati dai

grado senza considerare che la richiesta di controparte nella memoria dei
costituzione non era ripetuta nelle conclusioni.
Col ricorso incidentale si denunzia 1) violazione degli artt. 832, 1174,
1226 cc per la riduzione dei danni 2) violazione degli artt. 91 e 92 sulla
conferma della decisione di primo grado in ordine alla parziale

Le contrapposte censure non meritano accoglimento.
La prima del ricorso principale riconosce che la richiesta di notifica della
citazione è avvenuta il 1.8. 2008, un giorno prima della scadenza del
termine annuale.
La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e
per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale ( sentenza
n. 477/2002) con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali,
si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa
farsi valere se non con un atto processuale,sicchè, in tal caso, la
prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla
consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica mentre in ogni
altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l’atto perviene
all’indirizzo del destinatario ( S.U. 9.12.2015 n. 24822).
Nella specie la domanda tendeva ad una sentenza costitutiva e l’effetto
interruttivo, in tema di esercizio di diritti potestativi, consegue dalla
proposizione della domanda giudiziale ( Cass. 4.9.201n n. 20705 ord).
La seconda censura omette di considerare che vi è stata una richiesta
specifica che non può ritenersi abbandonata e, comunque, la

compensazione delle spese di ctu.

rideterminazione delle spese, è un effetto automatico della riforma in
appello.
Le censure del ricorso incidentale sono generiche, manifestano mero
dissenso e richiedono un inammissibile riesame del merito senza fornire
alcun elemento utile alle tesi prospettate.

danni, ha statuito che quelle degli appellanti principali prevalevano su
quelle dell’appellante incidentale, inclini alla duplicazione delle poste
risarcitorie e ad irragionevoli previsioni di spese.
Una volta ridotto il prezzo della compravendita ad oggettiva
equità, il margine del danno ulteriore (tratteggiato accuratamente dal
primo giudice) restava circoscritto al pagamento dell’IVA agevolata e
degli oneri amministrativi ed urbanistici, valutazione di merito
insindacabile, donde il rigetto del primo motivo.
Quanto al secondo motivo, questa Corte ha più volte avuto modo
di affermare che, in tema di compensazione delle spese processuali, il
sindacato della S.C., è limitato ad accertare che non risulti violato il
principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico
della parte vittoriosa ed esula da tale sindacato e rientra nel potere
discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di
compensare in tutto od in parte le spese di lite e ciò sia nell’ipotesi di
soccombenza reciproca sia nell’ipotesi di concorso di altre giuste ragioni (
tra le tante Cass. 6.10.2011 n. 20457, Cass.17.11.2006 n. 24495, Cass.
31.7.2006 n.17457).

La sentenza impugnata, esaminate le opposte critiche sull’importo dei

Nella specie, pertanto, non essendo stato violato il principio
secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte
totalmente vittoriosa, la ricorrente non può dolersi della mancata
compensazione parziale delle spese di ctu.
Donde il rigetto dei ricorsi e la compensazione delle spese.

La Corte rigetta i ricorsi, compensa le spese, dando atto
dell’esistenza dei presupposti ex dpr 115/2002 per il versamento
dell’ulteriore contributo unificato a carico delle due parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile della Corte suprema di Cassazione, 1’8 novembre 2017.
Il presidente

Il Consigliere estensore

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PER QUESTI MOTIVI

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