Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1873 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 23/11/2016, dep.25/01/2017),  n. 1873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14164-2016 proposto da:

I.G.E., nell’interesse del sig.

S.M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, V. PANAMA 74, il proprio

studio;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 7985/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA del 4/02/2016, depositata il 20/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAGETTA ANTONIA;

udito l’Avvocato Ilaria Fares (delega verbale avvocato

I.G.E.) che chiede che la causa venga riassunta in termini in

quanto la causa è stata fissata davanti alla Corte di Appello di

Palermo il giorno 12/01/2017.

Fatto

FATTO E DIRITTO

S.M.F., premesso di avere impugnato con ricorso per cassazione la sentenza n. 10031/2009 della Corte di appello di Roma, che questa Corte con sentenza n. 7985 del 2016, in accoglimento del secondo motivo di ricorso ha cassato la sentenza impugnata disponendo il rinvio dinanzi alla “Corte d’appello di Palermo in diversa composizione”, chiede la correzione dell’errore materiale verificatosi nella redazione del provvedimento per essere stato il giudice del rinvio individuato nella “Corte di appello di Palermo, in diversa composizione,” anzichè nella Corte d’appello di Roma.

Deduce che la indicazione in dispositivo della Corte di appello di Palermo è frutto di mera svista, come evincibile dalla locuzione “in diversa composizione”, giustificabile solo in presenza di rinvio effettuato alla medesima Corte di appello che aveva emesso la sentenza impugnata.

Poste Italiane s.p.a., parte contro ricorrente nel giudizio definito con la sentenza della quale è chiesta la correzione, è rimasta intimata.

In adesione alla proposta formulata dal Consigliere relatore ritiene il Collegio che la istanza di correzione è meritevole di accoglimento.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile “ictu oculi”.(v., tra le altre, Cass. 19601 del 2011, n. 5196 del 2002, n. Cass. 5196/02).

Tale è la situazione che ricorre nel caso di specie. Dall’esame della sentenza n. 7985/2016 di questa Corte, si evince che la sentenza di appello, impugnata con ricorso per cassazione dall’odierno istante era la sentenza n. 10031 della Corte di appello di Roma, depositata il 31.3.2010.

La indicazione nel dispositivo della sentenza, quale giudice del rinvio, della Corte di appello di Palermo appare pertanto frutto di mera svista nella redazione del provvedimento, risultando altrimenti incomprensibile l’espressione “in diversa composizione”, che presuppone necessariamente il rinvio alla medesima Corte di merito che ha emesso la decisione cassata.

Nulla per le spese.

PQM

La Corte accoglie l’istanza di correzione e per l’effetto dispone che il dispositivo della sentenza n. 7985/2016 di questa Corte sia corretto mediante sostituzione dell’espressione “alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione” con l’espressione “alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione”. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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