Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18729 del 27/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 27/07/2017, (ud. 15/05/2017, dep.27/07/2017),  n. 18729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1709-2016 proposto da:

HYPO VORALBERG LEASING SPA, in persona dell’Amministratore Delegato

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4,

presso lo studio dell’avvocato MAZZEO LUCA HEROS, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CHRISTOPH SENONER;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato RICCARDO SANTI;

– controricorrente –

nonchè contro

H.E.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 110/2015 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO, depositata l’08/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott. TERRUSI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Hypo Vorarlberg Leasing s.p.a. impugnava, dinanzi alla corte d’appello di Trento, sez. dist. di Bolzano, il lodo arbitrale emesso nella controversia insorta tra essa concedente e la (OMISSIS) s.r.l., nella quale essa aveva chiesto di accertare l’intervenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing stipulato il 1-1-2008, con conseguente restituzione dell’immobile che ne aveva costituito oggetto e con condanna dell’utilizzatrice al pagamento dei canoni scaduti; la domanda era stata rigettata dagli arbitri nominati in base alla clausola 22 del contratto, i quali arbitri invece avevano accolto la riconvenzionale di riduzione del prezzo svolta dalla convenuta; con sentenza in data 8-6-2015, la corte d’appello ha rigettato, per quanto ancora di interesse, l’impugnazione principale, sul rilievo che era stata avanzata prospettando la nullità del lodo ai sensi dell’art. 829 c.p.c., n. 11, mentre nessuna contraddittorietà era riscontrabile nella pronuncia arbitrale, nè all’interno delle diverse componenti del dispositivo, nè confrontando il dispositivo con la motivazione;

per la cassazione della sentenza la Hypo Vorarlberg Leasing s.p.a. ha proposto ricorso affidato a un solo motivo, diretto a far valere la falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c., n. 11;

ha replicato con controricorso la curatela del fallimento di (OMISSIS) s.r.l.;

la ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

la ricorrente ascrive alla sentenza di non aver colto la contraddizione derivante dall’attribuzione alla società di leasing della veste di venditore e di locatore dell’immobile in questione, qualifiche invece non sovrapponibili in quanto riferite a distinti rapporti contrattuali;

tale contraddizione sarebbe stata ancor più evidente in quanto il lodo aveva infine ritenuto valido il contratto di leasing; nonostante ciò ancora contraddittoriamente aveva statuito che la clausola di esonero della garanzia per vizi era da aversi per inutile;

infine la tesi della validità del contratto avrebbe dovuto esser considerata in contrasto col dispositivo del lodo medesimo, che aveva ritenuto applicabile al rapporto l’art. 1492 c.c., avente a oggetto la garanzia per vizi. Tutto ciò aveva condotto a una soluzione irrazionale, frutto di argomentazione inconciliabili;

il ricorso, ove non inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportato neppure per tratto saliente il contenuto dell’impugnazione a sua tempo proposta, onde consentire alla Corte di apprezzare sotto quale specifico punto di vista era stata dedotta l’esistenza nel lodo di disposizioni contraddittorie, è comunque manifestamente infondato;

dalla sentenza si comprende che il collegio arbitrale aveva ritenuto che la Hypo Vorarlberg Leasing s.p.a. “valesse non solo come concedente ma anche come fornitrice del bene concesso in locazione finanziaria e rispondesse, conseguentemente, dei vizi del bene stesso”; da ciò il collegio arbitrale aveva tratto la giustificazione del rifiuto dell’utilizzatrice di pagare i canoni e il conseguente fondamento dell’azione riconvenzionale di garanzia per vizi;

correttamente la corte d’appello ha escluso che simile profilo a tacere di eventuali altri errori di diritto non denunciati, nè comunque denunciabili in mancanza del presupposto indicato nell’art. 829 c.p.c., comma 3, potesse costituire ragione di nullità del lodo ai sensi dell’art. 829 c.p.c., n. 11;

deve essere infatti ribadito il principio affermato in relazione al vecchio, ma identico, testo dell’art. 829 c.p.c., n. 4, secondo cui in tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista per il lodo contenente disposizioni contraddittorie “non corrisponde a quella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (v. Cass. n. 3768-13, Cass. n. 11895-14, Cass. n. 1268-16);

invero la ratio della previsione di nullità per la presenza di “disposizioni contraddittorie” è nell’essere una tale contraddittorietà determinativa della impossibilità materiale di eseguire il lodo;

il ricorso va quindi definito con pronuncia di manifesta infondatezza;

le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 6.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2017

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