Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18729 del 19/08/2010

Cassazione civile sez. I, 19/08/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 19/08/2010), n.18729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.G. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato a ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

17/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

adito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso come da verbale di udienza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, S.G., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli, del 7-12-2007, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus, liquidazione delle spese giudiziali. Non ha svolto attivita’ difensiva il Ministero.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Appaiono manifestamente infondate le questioni di legittimita’ costituzionale, sollevate dal P.G, in udienza, sulle quali, in sostanza, questa Corte gia’ si e’ pronunciata (tra le altre Cass. N. 10415 del 2009).

Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2 ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, da ultimo, Cass. n. 10415 del 2009).

Giurisprudenza altrettanto consolidata esclude la possibilita’ di determinazione di un bonus, non previsto dalla L. n. 89 del 2001 (per tutte, Cass. n. 16289 del 2009).

Il Giudice a quo ha altresi’ correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformita’ ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 7.000,00; procedimento presupposto: Gennaio 1997 – Aprile 2006; durata ragionevole: 3 anni).

Le spese de giudizio di merito appaiono superiori ai minimi e congrue, considerando che, tra l’altro, il difensore non ha presentato specifica nota spese. Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla sulle spese, non essendosi costituita l’Amministrazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2010

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