Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18728 del 23/09/2016

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 23/09/2016), n.18728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18718-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5,

presso lo studio dell’avvocato LAURA TRICERRI, rappresentata e

difesa dall’avvocato CORRADO DISO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 40/9/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TRIESTE del 10/09/2014, depositata il 26/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di P.M., medico convenzionato, di silenzio rifiuto avverso istanza di rimborso per IRAP anni 2005/2008, la CT regionale di Trieste, con la sentenza indicata in epigrafe, nel rigettare l’appello dell’ufficio, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo che l’attività professionale non fosse dotata di autonoma organizzazione, non essendo all’uopo rilevante la disponibilità di un dipendente con funzioni meramente esecutive.

Avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate.

La parte contribuente ha resistito con controricorso.

L’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia concernente la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 è manifestamente infondato.

Il contrasto formatosi sulla res controversa nella giurisprudenza è stato di recente composto dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 9451/2016, hanno ritenuto che “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione, previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”. Ora, la CTR ha espresso un convincimento assolutamente in linea con i principi sopra riportati.

Il ricorso va quindi rigettato.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tenuto conto dei recenti interventi resi dalle S.U. in materia.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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