Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18728 del 13/09/2011
Cassazione civile sez. I, 13/09/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 13/09/2011), n.18728
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
MARTINI SILVANO DI FISTANI IVANA & C. SAS (OMISSIS) in persona
della sua amministratrice, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PRISCIANO 42, presso lo studio dell’avvocato FOGLIANI ENZO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LANFREDINI GIOVANNA,
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
INTESA SANPAOLO SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3068/2009 del TRIBUNALE di TORINO, depositata
il 21/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Che la Martini Silvano s.a.s di Gistani Ivana & c. ricorre per cassazione avverso la sentenza del tribunale di Torino del 21 aprile 2009, con la quale, in riforma della sentenza del giudice di pace di Torino n. 679/2007, la banca Intesa San Paolo è stata dichiarata tenuta al pagamento della somma di Euro 64,88 (invece che della somma di Euro 1.948,31) deducendo la violazione dell’art. 1194 c.c.;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione dell’art. 91 c.p.c.;
che la banca non ha presentato controricorso;
che è stata depositata e notificata alle parti costituite relazione ex art. 380 bis c.p.c.;
che la ricorrente ha presentato memoria.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
Che i motivi con i quali si deduce la violazione di legge non si concludono con la formulazione del quesito di diritto come richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., inserito con la L. n. 40 del 2006, art. 6, applicabile nella specie ratione temporis;
che il ricorso pertanto è inammissibile.
P.Q.M.
La corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso nella camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, sottosezione prima, il 10 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2011