Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18728 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 18728 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: CENICCOLA ALDO

sul ricorso n. 6284\2013 proposto da
MOLINO POPOLARE MARSCIANESE soc. coop a r.l. per azioni (CF
00149130544) in L.c.a., in persona del Commissario Liquidatore dr.
Mauro Damiani, rapp.to e difeso per procura a margine del ricorso
dall’avv. Fabrizio Imbardelli, presso il quale elettivamente domicilia in
Roma alla v. di Porta Pinciana n. 4
– ricorrente contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a. (CF 00884060526) in
persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa per procura a margine
del controricorso dall’avv. Paolo Fantusati, elettivamente domiciliata in
Roma alla v. Caposile n. 2 presso lo studio dell’avv. Antonina Anzaldi
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28/2013 depositata in data 28.1.2013 dalla
Corte di Appello di Perugia;

Data pubblicazione: 13/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
28 marzo 2018 dal relatore dr. Aldo Ceniccola.

Rilevato che:
Con sentenza n. 28 del 28.1.2013 la Corte di Appello di Perugia
respingeva l’appello proposto da Molino Popolare Marscianese soc. coop.

aveva rigettato la domanda diretta ad ottenere l’inefficacia, nei
confronti della massa dei creditori, ex art. 67, comma 2, I.fall. del
pagamento operato in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena di C
40.000, avvenuto il 5 marzo 2007.
Osservava la Corte che in tema di liquidazione coatta amministrativa la
decorrenza del c.d. periodo sospetto di cui all’art. 67, comma 2, I.fall.
deve essere ancorata al momento in cui viene accertato lo stato di
insolvenza, indipendentemente dalla circostanza che tale provvedimento
preceda o segua il decreto ministeriale ammissivo alla procedura
concorsuale (nel caso di specie risalente al 5.6.2007), laddove nel caso
in esame il pagamento era avvenuto ben prima dei sei mesi dalla
sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza (risalente al 1° dicembre
2008).
Avverso tale sentenza Molino Popolare Marscianese in I.c.a. propone
ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Resiste la Banca
Monte dei Paschi di Siena mediante controricorso. Le parti hanno
depositato memorie.

Considerato che:
Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione
dell’art. 12 disp. prel. c.c. e degli artt. 67, 195, 202, 203 I.fall. e
dell’art. 2935 c.c., dovendo il periodo sospetto, nel caso di
accertamento dello stato di insolvenza successivo al provvedimento
amministrativo di I.c.a., essere computato a ritroso non dalla sentenza

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a r.l. in I.c.a. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Perugia

che accerta lo stato di insolvenza ma dalla data del provvedimento
amministrativo.
Il motivo è fondato.
Il principio enunciato dalla Corte di Appello si conforma ad un
orientamento meno recente espresso, sia pure con riferimento
all’amministrazione straordinaria, da questa Corte, secondo cui “in tema

dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, quale
disciplinata dal d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge 3 marzo
1979, n. 95, la decorrenza del periodo sospetto coincide con la data
della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza e non con quella,
successiva, del d.m. che apre la procedura, in quanto il principio
stabilito dall’art. 203 legge fall, per la liquidazione coatta amministrativa
e richiamato dall’art. 1 della predetta legge n. 95 del 1995 – secondo cui
si deve avere riguardo alla data del provvedimento che ordina la
liquidazione – non innova sul punto della decorrenza del periodo
sospetto, la cui individuazione si deve perciò connettere al momento
significativo posto dalla legge fallimentare a base dell’azione, cioè alla
dichiarazione di insolvenza” (Cass. n. 9177 del 2008).
Tale orientamento è stato però recentemente superato da Cass. n. 803
del 2016 (pronuncia alla quale il Collegio intende dare continuità),
condivisibilmente osservandosi che mentre

“nell’ipotesi in cui

l’accertamento dello stato di insolvenza preceda l’emanazione del
decreto ministeriale di apertura della procedura, il termine dal quale
calcolare a ritroso il periodo sospetto decorre dalla data della sentenza e
non da quella di emissione del provvedimento amministrativo”,

invece

nell’ipotesi in cui “l’apertura della procedura precede l’accertamento
giudiziale dell’insolvenza, detto accertamento va compiuto con riguardo
al momento di emissione del provvedimento amministrativo: ne
consegue che (…) in tale ipotesi il periodo sospetto va fatto decorrere (a
ritroso) dalla data del provvedimento non già in ragione del disposto

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di azione revocatoria fallimentare esercitata nell’ambito

dell’art. 203, ma perché è a detta data che la sentenza riferisce
l’insolvenza (cfr. Cass. n. 14012/02)”.
Lo stesso indirizzo è stato ribadito da Cass. n. 6042 del 2016 secondo
cui dal rinvio operato dall’art. 203 alle disposizioni del titolo II, Capo III,
sezione III I.fall. “non si trae alcun elemento che possa modificare le

condizioni delle azioni contemplate dagli artt. 64 e ss. I.fall., in

collegamento con il termine di decorrenza per il periodo sospetto, che
va dunque computato a ritroso con l’accertamento giudiziale
dell’insolvenza, da intendersi però non con stretto riguardo alla data di
emissione della sentenza dichiarativa ma in senso ampio, dunque
riferito al momento anteriore della messa in I.c.a. Se poi, come nella
specie qui in esame ed ai sensi dell’art.200 I.fall., l’apertura della
procedura abbia preceduto l’accertamento giudiziale dell’insolvenza,
detto accertamento va compiuto con riguardo al momento di emissione
del provvedimento amministrativo”.
In applicazione di tale principio, dunque, il ricorso va accolto e la
sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Appello di
Perugia che provvederà a statuire anche sulle spese del giudizio di
legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Corte di Appello dì Perugia, in diversa composizione, per statuire anche
sulle spese della fase di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 marzo 2018.

particolare non essendo individuato alcun autonomo momento di

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